Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41839 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41839 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ANGRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata; udito l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 16 maggio 2025 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di truffa ascrittogli perché l’azione penale non doveva essere iniziata per carenza di valida querela.
Osservava il Tribunale che dalla documentazione prodotta dalla difesa (in particolare da un profilo linkedin) era emerso che il soggetto che aveva conferito procura speciale al querelante NOME COGNOME non rivestiva più, a
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decorrere dal mese di aprile dell’anno 2022, la carica di amministratore delegato RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, parte offesa, sicché risultav inidonea la fonte dei poteri di rappresentanza del COGNOME.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione nonché violazione degli artt. 120 e 124 cod. pen., 336 e 337 cod. proc. pen., assumendo che il Tribunale aveva fatto erroneamente affidamento sulle informazioni tratte dai profili social considerati, che non avevano alcuna valenza probatoria, dovendosi invece considerare, ai fini di valutare la ritualità RAGIONE_SOCIALE querela, la procur speciale alle medesima allegata; osservava altresì che il mero cambio RAGIONE_SOCIALE compagine amministrativa RAGIONE_SOCIALE società non comportava l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE procura e delle deleghe conferite dall’amministratore uscente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. It ricorso è fondato.
La consultazione degli atti, in particolare dei documenti allegati al ricorso del Pubblico Ministero, consente di apprezzare che il potere di querela è stato attribuito al querelante NOME COGNOME da NOME COGNOME, nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, parte offesa, con procura speciale conferita con scrittura privata autenticata in data 3 novembre 2020 dal Notaio certificante e pubblicata in visura nel Registro delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’atto del conferimento del potere di querela al COGNOME risulta, pertanto, valido ed efficace.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso. 0
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.
Così deciso il 08/10/2025