Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15614 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15614 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI 065563K) nato il 27/10/1997
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 99, 110, 112 n. 4, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen. (capo A), e per il reato di cui all’art. 651 cod. pen. (capo B);
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge per non aver la Corte di appello concesso rinvio per adesione del difensore di fiducia all’astensione collettiva dalle udienze e quindi per aver impedito la formulazione di conclusioni ex art. 23-bis, comma secondo, D.L. 137/2020, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di impugnazione (di appello o di legittimità) celebrato con rito cartolare secondo la disciplina emergenziale pandemica, è priva di effetti l’istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786 – 01 che in motivazione ha precisato che, ai fini dell’astensione, deve venire in rilievo un atto o adempimento per il quale sia prevista «la presenza» del difensore -come recita anche il testo dell’art. 3 comma 1 del codice di autoregolamentazione-; pertanto la scadenza di termini per il deposito di memorie, atti, conclusioni durante il periodo dell’astensione non può subire proroghe o dilazioni -nel processo penale, come in quello civile e amministrativo-, poiché è un’attività che non postula la presenza del difensore);
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso – che deducono rispettivamente violazione di legge, in relazione all’art. 366 cod. proc. pen., perché l’azione penale è stata esercitata e la sentenza è stata pronunciata nonostante la mancanza di una valida querela (quella sporta proviene da soggetto a ciò non legittimato, secondo motivo, cfr. pag. 12 ricorso) e vizio di motivazione in ordine all’asserita mancanza di statuizione della Corte di appello sulla questione relativa alla legittimazione del querelante (terzo motivo, cfr. pag. 13 ricorso) – sono manifestamente infondati perché il giudice di secondo grado ha risposto all’eccezione (vedi pag. 4 paragrafo 1.1.) e la questione è palesemente destituita di fondamento, dato che la querela è stata sporta, in virtù di procura speciale, dall’institore della società proprietaria dell’autocarro oggetto di furto; secondo ius receptum è consentito a norma dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen. che la procura speciale possa essere rilasciata dall’amministratore delegato di una società in via preventiva per la eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce (cfr. Sez. 2, n. 42947 del 01/10/2014,
f
Baucina, Rv. 260859 – 01, che ha ritenuto rituale la querela presentata dall’institore nei confronti dei responsabili della occupazione di un’area del
demanio ferroviario senza la necessità che nella procura institoria fossero preventivamente individuati i singoli fatti costituenti reato non ancora commessi);
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 09/04/2025