Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27463 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DE GOTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 del GIUDICE DI PACE di PISTOIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di Pistoia, con la sentenza emessa il 14 settembre 2023, accertava la responsabilità penale, con condanna alla pena pecuniaria, di NOME COGNOME in ordine ai delitti di minaccia contestati al capo 1) in danno di NOME COGNOME e al capo 2) di NOME COGNOME.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge in ragione dell’omessa dichiarazione di improcedibilità del reato per mancanza di querela.
Lamenta il ricorrente che la querela sporta dalla COGNOME risultava concludersi con la sottoscrizione della stessa, che però non era stata autenticata dal difensore, né con la dichiarazione espressa di autentica, né tanto meno con atto implicito equipollente, non potendo ritenersi tale l’apposizione della firma da parte del difensore, in ordine alla delega alla propria collaboratrice di studio per il deposito della querela presso la Procura della Repubblica.
Il secondo motivo lamenta vizio per mancanza di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 34, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274. Difetterebbe qualsiasi motivazione a riguardo.
Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto, in ordine al primo motivo perché infondato in quanto sono adeguate le formalità assolte, mentre in ordine il secondo motivo risulterebbe la manifesta infondatezza.
Il difensore, AVV_NOTAIO COGNOME, ha concluso rappresentando che il difensore della querelante non è personalmente depositante, cosicché il deposito non determina la implicita autentica quanto alla provenienza dell’atto di querela, illustrando il proprio ricorso e chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Va premesso che come per il pubblico ministero (cfr. Sez. 1, n. 48928 del 11/07/2019, El Baji, Rv. 277462 – 01) anche per l’imputato è possibile, ai sensi
dell’art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza inappellabile di condanna del giudice di pace che applichi la sola pena pecuniaria, in assenza di condanna a risarcimento del danno, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vi contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma.
Con riferimento al primo motivo di censura il Collegio osserva preliminarmente che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è “giudice anche del fatto” e per risolvere la relativa questione può – e talora deve necessariamente – accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092).
E bene, nel caso in esame trova applicazione il principio per cui è valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, considerato che in virtù dell’art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell’autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente (Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Recce, Rv. 262966 – 01: nella specie la Corte affermava che la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell’atto all’autorità competente ad opera del legale e che l’autentica del difensore, autorizzato dall’art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull’atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto).
Nel caso in esame sussiste una chiara nomina del difensore da parte della querelante, posta in calce alla sottoscrizione della COGNOME, cosicchè il difensore autentica entrambe le sottoscrizioni, quella posta sotto la querela e quella posta sotto la nomina, con la delega alla propria collaboratrice per il deposito in Procura.
Per altro, nel caso in esame, oltre alla querela allegata dal difensore in atti, sussiste anche una querela del 22 agosto 2020 con la quale COGNOME dichiara – ad integrazione di quanto già denunciato in data 17 aprile 2020 «a seguito delle minacce subite da COGNOME NOME, preciso che la situazione non è cambiata ….» – la volontà di punizione.
Si tratta di un atto che sia rispetto al 29 giugno 2020 – data della minaccia contestata al capo 1) – che in relazione all’ episodio del 16 agosto 2020 – capo 2) – risulta tempestivo, in quanto intervenuto nei tre mesi seguenti, che
comunque conferma anche la paternità della querela sporta a mezzo del difensore, per altro ulteriormente confermata anche dalla intervenuta costituzione di parte civile, a firma anche della persona offesa, oltre che dal difensore, con la quale si evidenzia come «sono stati nel tempo oggetto di separate denunce querele», così riconoscendo la parte civile la paternità della precedente querela.
Il che avveniva, in relazione alla querela del 31 luglio 2017, anche con il riconoscimento della paternità della stessa operato da parte della parte civile in occasione dell’esame testimoniale del 27 aprile 2023.
E bene, se anche volesse ritenersi che la querela fosse sfornita di identificazione del querelante, come in sostanza il ricorrente deduce, la mancata identificazione, da parte dell’autorità ricevente, del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti comunque accertata la sicura provenienza (nella specie, per il tramite della avvenuta costituzione del querelante come parte civile) (Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, Sasso, Rv. 274979 – 01).
D’altra parte, autorevolmente è stato ribadito che la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela – il che sarebbe nel caso in esame, ritenendo non valida l’identificazione della COGNOME da parte del difensore – non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013 Cavalli, Rv. 255584 – 01).
Ne consegue, per le plurime ragioni indicate, l’infondatezza del motivo.
Quanto al secondo motivo, va premesso che per l’art. 34 d.lgs n. 274 del 2000, «l fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato».
A fronte di tale definizione e dei criteri di determinazione della tenuità, l’art. 34, prevede poi le condizioni processuali perché si addivenga alla pronuncia di proscioglimento: «2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d’archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. 3. Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono».
In sostanza, nel caso in esame, essendo intervenuto l’esercizio dell’azione penale, occorreva la non opposizione della persona offesa.
Ma nelle conclusioni riportate sul retro del frontespizio della sentenza, il Giudice di pace dava atto dell’opposizione della parte civile all’applicazione dell’art. 34 cit.
Ciò palesa le ragioni per le quali il Giudice di pace non ha tenuto conto, stante l’ostatività dell’opposizione, dell’istanza difensiva, rispetto alla quale non occorreva una motivazione escludente la tenuità del fatto reato.
Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 05/04/2024
Il Presidente Il Consigliere estensore