Validità Etilometro: la Cassazione ribadisce l’onere della prova a carico dell’imputato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi su un tema cruciale nei processi per guida in stato di ebbrezza: la validità etilometro e, in particolare, a chi spetti l’onere di provarne il corretto funzionamento. La decisione conferma un orientamento consolidato, ponendo l’accento sulla necessità per l’imputato di sollevare contestazioni specifiche e non generiche per poter mettere in discussione l’esito del test alcolemico.
Il Caso: la contestazione sulla regolarità dell’etilometro
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un automobilista, condannato sia in primo grado dal Tribunale di Pesaro sia in appello dalla Corte di Ancona per il reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada. La difesa del ricorrente si basava su un unico motivo principale: l’erronea applicazione della normativa in materia di omologazione e taratura periodica dell’etilometro utilizzato per l’accertamento.
Secondo l’imputato, la prova della regolarità dello strumento non era stata adeguatamente fornita dall’accusa, invalidando così i risultati del test. La Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, ritenendola infondata. Il caso è quindi giunto dinanzi alla Suprema Corte per una valutazione finale.
La Validità dell’Etilometro secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, considerandolo non solo una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte, ma anche manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire i principi procedurali che regolano la contestazione della validità etilometro.
L’onere di allegazione spetta all’imputato
Il punto centrale della decisione è che l’accusa non ha l’obbligo di depositare preventivamente, insieme ai risultati del test, tutta la documentazione relativa all’omologazione e alle verifiche periodiche dell’apparecchio. Queste attività sono considerate ‘prodromiche’, ovvero necessarie per il funzionamento dello strumento, ma la loro regolarità si presume fino a prova contraria.
Di conseguenza, l’onere di mettere in dubbio l’affidabilità della misurazione grava sull’imputato. È quest’ultimo che deve ‘sollecitare’ una verifica processuale, portando all’attenzione del giudice elementi concreti che facciano sorgere un dubbio legittimo sul corretto funzionamento dell’etilometro.
Non basta una richiesta generica
La Corte chiarisce ulteriormente che non è sufficiente, per la difesa, una semplice richiesta di visionare i certificati di omologazione e revisione. L’onere della difesa deve concretizzarsi nell’allegazione di ‘un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute’. Ad esempio, si potrebbero indicare malfunzionamenti evidenti durante la prova, procedure anomale seguite dagli agenti, o altri elementi specifici che minino la credibilità dell’accertamento.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi su diversi pilastri argomentativi. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato meramente reiterativo di doglianze già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza l’aggiunta di nuovi e validi argomenti in fatto o in diritto. In secondo luogo, la pronuncia si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, citando precedenti conformi. La Corte ha sottolineato che i dati relativi all’omologazione e alla taratura dell’etilometro, pur essendo necessari per il suo uso, non costituiscono di per sé elementi di prova dello stato di ebbrezza. Essi si presumono regolari. Pertanto, è del tutto logico e fisiologico che sia l’imputato, che intende contestare la validità dell’accertamento, a dover fornire elementi specifici per superare tale presunzione. Una richiesta generica di documenti non assolve a questo onere di allegazione specifica.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza un principio fondamentale in materia di guida in stato di ebbrezza: la presunzione di affidabilità dell’etilometro omologato e periodicamente verificato. Per la difesa, la strategia di contestare genericamente lo strumento si rivela inefficace. È necessario, invece, un approccio proattivo e circostanziato, che introduca nel processo elementi fattuali concreti capaci di incrinare la fiducia nell’accuratezza della misurazione. La decisione, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un’ammenda, serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi basati su motivi solidi e specifici, anziché su contestazioni procedurali generiche.
A chi spetta l’onere di provare il corretto funzionamento di un etilometro in un processo per guida in stato di ebbrezza?
L’accusa non è tenuta a dimostrare preventivamente la regolarità dell’omologazione e delle verifiche periodiche. Spetta all’imputato sollevare contestazioni specifiche, fornendo elementi concreti che facciano dubitare del corretto funzionamento dello strumento.
È sufficiente per la difesa richiedere i certificati di omologazione e taratura per invalidare il test?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la mera richiesta di visionare la documentazione non è sufficiente. L’imputato deve allegare dati specifici che inducano a dubitare che le verifiche siano state effettivamente e correttamente eseguite.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
Se il ricorso è meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza addurre nuovi e validi argomenti, viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13485 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 22.11.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Pesaro in ordine al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett. b) e 186 comma 2 sexies d.lg 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Fano il 4 agosto 2018.
Rilevato che il primo motivo, con cui COGNOME ha dedotto la violazione di legge per erronea applicazione della normativa in materia di omologazione e taratura dell’etilometro, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentavo logico e coerente, cui il ricorrente non contrappone validi argomenti in fatto e in diritto, e comunque, manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata si da atto di come i pubblici ufficiali avevano confermato la regolarità della omologazione dell’apparecchio utilizzato. La pronuncia è conforme al consolidato orientamento secondo cui la circostanza per cui l’art. 379 Reg CdS prescriva l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non comporta che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all’esecuzione di tali operazioni, perché si tratta di dati riferiti ad a necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione); muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni dell’art. 379 Reg. Esec. CdS debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, COGNOME, non massimata) e deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
Il Consicj4jeréstensore
COGNOME
Il Presidente