Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10372 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10372 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe denunciando violazione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale non avrebbe risposto congruamente al motivo di appello riguardante la regolare effettuazione del test alcolimetrico con specifico riferimento al punto dell’avvenuta omologazione dello strumento utilizzato e della sottoposizione a revisioni e tarature periodiche, la cui prova incombeva sulla pubblica accusa.
Lamenta anche che la Corte territoriale non ha operato alcun riferimento all’accreditamento del sistema di taratura dell’etilometro utilizzato.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Con memoria depositata in data 4/2/2024 il difensore del ricorrente AVV_NOTAIO ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inammissibili.
Il ricorso, del tutto generico, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
Ormai da tempo, e ben prima del proposto ricorso, questa Corte di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell’11/2/2021, COGNOME, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, COGNOME non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, COGNOME, non mass.,) che hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l’etilometro, l’omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l’autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.
Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attri buzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla
N. NUMERO_DOCUMENTO GLYPH RG.
richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto.
La sentenza impugnata, nel solco della giurisprudenza di legittimità ricordat adempie all’onere motivazionale richiestogli, ricordando come l’operante di P.G abbia chiarito che lo strumento in dotazione era stato sottoposto a manutenzio da parte del RAGIONE_SOCIALE in data 20/9/202 rispetto, quindi, della normativa che prevede che la revisione vada fatta annu mente. In secondo luogo, in assenza di alcuna allegazione sul punto da parte del difesa, non vi è prova che lo strumento non fosse stato effettivamente tarato una struttura accreditata e dunque che il valore misurato dell’etilometro non r presentasse il reale valore misurato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte rico al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE mende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il C GLYPH igliere est sore GLYPH
Il PsiEiente