Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26751 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26751 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il 04/05/1986
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto, furto in abitazione ed evasione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del delitto di furto in abitazione in quello di ricettazione, di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di riscorso, con cui si censura violazione di legge, in ordine alla attribuzione del valore di querela all’atto intestato come “denuncia -querela”, sottoscritto dalla persona offesa, è manifestamente infondato in quanto inosservante del consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudiziaria, come “verbale di denuncia querela”, qualora l’atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa “previa lettura e conferma” di sporgere “la presente denuncia-querela” (Sez. 5, n. 33449 del 12/06/2024, COGNOME; Sez. 4, n. 3733 del 07/11,2019 , COGNOME, Rv. 278034), oltre che da ulteriori elementi sintomatici, quali il tenore delle dichiarazioni ivi contenute e dal comportamento complessivo della persona offesa, che dichiarava di
non rinunciare al diritto di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine all’omesso
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è
consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 11 della sentenza impugnata) di una
motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice
di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896
del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del
19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025.