Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51591 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51591 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 16 dicembre 2022, la Corte di appello di Genova ha riformato quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza pronunciata il 14 ottobre 2021 dal Tribunale di Savona con la quale NOME è stato ritenuto r responsabile del reato di cui p .gItt. 624 cod. pen., commesso in data 11 agosto 2018; a Loano, in danno di NOME COGNOME. L’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. – che era stata contestata all’imputato – è stata esclusa già in primo grado. Si è ritenuto, infatti, che NOME non abbia dovuto utilizzar alcuna particolare abilità per impossessarsi del portafoglio, che fu prelevato all’interno di una borsa lasciata aperta dalla moglie di COGNOME.
Il difensore dell’imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello ideducendo violazione dell’art. 337 cod. proc. pen. per essere stata ritenuta la ritualità della querela sporta da COGNOME ancorché egli non fosse stato compiutamente identificato. A sostegno dell’argomentazione difensiva la difesa richiama un risalente indirizzo giurisprudenziale in base al quale «l’incompleta identificazione del querelante comporta l’invalidità della querela, alla quale non può porsi rimedio sulla base delle risultanze di atti diversi» (Sez. 4, n. 15210 del 07/02/2007, Cirimele, Rv. 236167). Osserva che, nel caso di specie, la querela fu sporta presso la Stazione carabinieri di Loano il 12 agosto 2018 e, nel raccoglierla, i verbalizzanti attestarono che il querelante, NOME COGNOME, era «sprovvisto di documenti di riconoscimento».
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, 1’11 agosto 2018 NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, aprì la borsa per prendere il cellulare e un uomo vi infilò la mano impossessandosi del portafoglio che COGNOME aveva affidato alla COGNOME. Il giorno seguente, COGNOME si recò presso la Stazione carabinieri di Loano per denunciare il furto. Egli riferì che nel portafoglio c’e anche la carta di identità e i verbalizzanti raccolsero la denuncia querela (contenente espressa richiesta di punizione dell’autore del reato) dando atto che a sporgerla era COGNOME NOME, residente a Caselle Torinese, «sprovvisto di documenti di riconoscimento».
La Corte di appello ha ritenuto la ritualità della querela, osservando che le generalità del denunciante sono state verificate nel corso delle indagini perché sia COGNOME che la moglie sono stati chiamati a compiere una individuazione fotografica. Così argomentando, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di principi di diritto ormai consolidati. Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584, hanno affermato che «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicur provenienza» e la giurisprudenza successiva si è costantemente uniformata a questo principio di diritto. Non rileva in contrario, come il ricorrente vorrebbe sostenere, che COGNOME non si sia costituito parte civile. Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che lui e la moglie furono compiutamente identificati nel corso delle indagini sicché non si può ragionevolmente dubitare della provenienza della querela dal soggetto legittimato a proporla.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigi f iere estensore
Il Presidente