Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51592 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51592 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME a OAKLAND (USA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 febbraio 2023, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata il 20 giugno 2017 dal Tribunale della stessa città con la quale NOME è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 624 cod. pen. commesso in data 9 agosto 2014 in danno della «RAGIONE_SOCIALE».
L’imputata ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza per mezzo del difensore, cui ha conferito specifico mandato ad impugnare.
La difesa deduce / col primo motivo, violazione dell’art. 337, comma 4, cod. proc. pen. Si duole, in particolare, che non sia stata indicata l’identità del persona che ha provveduto al deposito della querela presso gli uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Genova e non sia noto, pertanto, se la presentazione dell’atto sia avvenuta da parte di soggetto legittimato. Rileva, inoltre, che il timbro di ricezione non fu sottoscritto dall’operatore di canceller sicché neppure è certa la data del deposito.
Col secondo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 337, comma 3, cod. proc. pen. Osserva che la querela è stata sottoscritta da NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante della «RAGIONE_SOCIALE» che ha dichiarato di avvalersi dei poteri «spettatigli ai sensi dello Statuto Sociale».
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte / ch edendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria in data 14 novembre 2023 il difensore ha insistito per l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
La difesa non contesta che la querela sia sottoscritta dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE la cui firma è stata autenticata dal difensore. Sostiene però: col primo motivo, che dagli atti non emerge se il deposito della querela presso gli uffici della Procura della Repubblica sia avvenuto da parte di soggetto legittimato e la data del deposito non è certa; col secondo motivo, che, non essendo stato allegato alla querela lo Statuto della RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe
possibile ritenere sussistente in capo al legale rappresentante il potere di proporre la querela.
Per quanto riguarda il primo motivo si deve osservare che, nel caso di specie, la querela è stata sottoscritta dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE con firma autenticata dal difensore e, ai sensi dell’art. 337, comma 1, cod. proc. pen., la querela recante sottoscrizione autentica «può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato». Per giurisprudenza consolidata: <4a querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta» (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255583; conforme: Sez. 2, n. 6342 del 18/12/2014, dep. 2015, Rufo, Rv. 262569).
3.1. Con riferimento alla data del deposito, si osserva che l'atto di querela (allegato al ricorso) reca un timbro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 30 ottobre 2014 e la circostanza che quel timbro non rechi la firma dell'operatore giudiziario è inidonea a far dubitare dell tempestività dell'atto.
Ai sensi dell'art. 111 cod. proc. pen., «quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiut Nel caso di specie, il timbro apposto sulla querela inconfutabilmente attesta che, il 30 ottobre 2014, l'atto fu depositato negli uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Genova. A ciò deve aggiungersi che, come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di sottolineare, «non è invalida la dichiarazione di querela, presentata presso la Procura della Repubblica, recante il timbro dell'ufficio, ma priva della sottoscrizione del funzionario della segreteria che l'h ricevuta. (In motivazione la S.C. ha osservato che tale omissione costituisce al più irregolarità amministrativa)» (Sez. 5, n. 34638 del 23/04/2008, Anicito, Rv. 241348). L'argomento è stato affrontato anche sotto diverso profilo. Si è ritenuto, infatti, che fosse ritualmente proposta una querela «presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica e ricevuta da persona ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato l'atto, ad apporvi la propria sigla senza alt precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l'atto sia stato ricevuto da funzionario competente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata dichiarata improcedibile l'azione penale, perché l'attestazione di ricezione ed identificazione del proponente della querela, apposta in calce all'atto, non consentiva di
evincerne la riferibilità al pubblico ministero ovvero ad altre autorità legittimate a riceverla, essendo accompagNOME da una semplice sigla del depositario)» (Sez. 6, n. 12349 del 24/01/2007, Vitale, Rv. 235942).
L'applicazione congiunta dei principi enunciati consente di ritenere che la data della presentazione della querela non è dubbia se può essere desunta da elementi certi. Pertanto: da un lato, si può prescindere dall'identificazione della persona che ha ricevuto l'atto dovendosi presumere, in assenza di prova contraria, che un atto depositato e registrato presso gli uffici della Procura della Repubblica sia stato ricevuto da un addetto all'ufficio; dall'altro, non è necessario che il timbro di ricezione sia sottoscritto, rilevando in tal caso la data del timbro.
Non ha maggior pregio il secondo motivo di ricorso col quale la difesa deduce violazione dell'art. 337, comma 3, cod. proc. pen. per non essere stato allegato alla querela lo Statuto della RAGIONE_SOCIALE; ciò che, in tesi difensiva, comporterebbe la mancata indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza. Basta in proposito ricordare che, per giurisprudenza costante, «il legale rappresentante di una RAGIONE_SOCIALE di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, a sporgere la querela senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per le attiv funzionali al raggiungimento degli scopi della RAGIONE_SOCIALE, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite» (Sez. 2, n. 45402 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277767). Come è stato opportunamente sottolineato, la presentazione di una querela costituisce certamente atto funzionale al raggiungimento degli scopi della RAGIONE_SOCIALE e rientra tra i compiti del legale rappresentante senza necessità di specifico ed apposito mandato, in quanto gli amministratori che hanno la rappresentanza di una RAGIONE_SOCIALE di capitali possono, ai sensi dell'art. 2384 cod. civ. compiere tutti gli atti che rientran nell'oggetto sociale (Sez. 5, n. 46806 del 11/07/2005, Losa, Rv. 233038). Ne consegue che, ai fini dell'adempimento dell'onere di specifica indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, è sufficiente che il legale rappresentante di una RAGIONE_SOCIALE di capitali (quale è la RAGIONE_SOCIALE in danno della quale è stato commesso il furto per cui si procede) si qualifichi come tale, così facendo implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ., che costituisce la fonte della s legittimazione (Sez. 2, n. 33444 del 19/05/2005, Crescenzo, Rv. 234962). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte
costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determiNOME in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consiglier
GLYPH tensore Il Presidente