Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39673 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39673 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Nocera Superiore il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza n. 1540/22 in data 31/01/2023 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comnia 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 31/01/202:3, la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Salerno che, in data 28/10/2021, aveva prosciolto NOME COGNOME, imputato reato di cui all’art. 640ter cod. pen. per mancanza di valida querela, non essendo stata formalizzata un’inequivoca richiesta di punizione del colpevole.
Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione per denunciare, quale formale motivo unico, violazione di legge penale e processuale. Assume il ricorrente come i giudici di secondo grado fossero incorsi in un evidente errore di diritto. Dall’analisi del verbale di querela orale, denominato espressamente “ricezione di querela orale” si rileva che la persona offesa, subizo dopo la scoperta della truffa, si attivava per richiedere l’intervento della polizia giudiziar producendo documenti. Ne consegue che la chiara volontà della querelante che il reato venisse perseguito emerge anche dalla tempestività della richiesta di intervento (querela sporta il 29/05/2020 rispetto a fatti scoperti il 27/05/2020).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Come è noto, secondo il consolidato principio la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall’esame dello stesso atto di querela. Invero, «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae” (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto chiara espressione della volontà di punizione la richiesta, formulata in un atto di “denuncia querela” da parte della persona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per
proporre opposizione alla suddetta richiesta)» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648).
2.1. Nella presente fattispecie, la Corte territoriale ha rilevato che, sebbene le dichiarazioni della persona offesa, NOME COGNOME, “raccolte’ presso la Stazione dei Carabinieri di Piove di Sacco vengano contenute in un atto, qualificato come “ricezione querela orale”, tuttavia, manchi, nella parte contenutistica del documento, qualsivoglia concreta richiesta di punizione. E non solo. La persona offesa, ad un certo punto, verbalizza la seguente dichiarazione “allego alla denuncia saldo movimenti del conto corrente ..”.
2.2. Non ignora il Collegio il precedente giurisprudenziale di questa stessa sezione (sent. n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816) secondo cui, ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito di arresto in flagranza, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l’autore del reato è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato su richiesta della persona offesa, come “verbale di ricezione di querela orale”, ma ritiene che le conclusioni qui assunte non si pongano in contrasto con detto precedente.
Invero, nella sentenza “Saottini” si è ritenuto che ricorresse un’inequivoca manifestazione della volontà punitiva ai danni del colpevole. Nella circostanza, la scoperta della persona offesa di essere stata pagata con una banconota falsa e, dunque, di essere stata truffata, determinò la stessa a richiedere l’immediato intervento dei carabinieri; e ciò all’evidente fine di ottenere la punizione dell’autore, tanto che con le sue dichiarazioni ne provocò l’arresto. In presenza di un simile contesto, è apparso del tutto coerente e logico aver attribuito alla dicitura “verbale di ricezione di querela orale” la manifestazione di volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato: in tal caso, pertanto, l’omessa indicazione della “formale richiesta di punizione” ovvero dell’uso delle formule di “chiusura” (del tipo “previa lettura e conferma”), non sono elementi dirimenti ai fini della sussistenza della concllizione di procedibilità, in quanto allorché l’atto di querela è formato in costanza di arresto e, dunque, presentato oralmente alla polizia giudiziaria, non può prescindersi dalla valutazione del contesto di fatto sotteso alla qualificazione dell’atto come querela. E si tratta di una valutazione che compete al giudice del merito e non certo alla Corte di legittimità.
2.3. Alquanto diversa è la fattispecie che ci occupa nella quale, oltre all’intestazione dell’atto predisposto dalla polizia giudiziaria come «ricezione di querela orale» (che potrebbe essere un modulo predisposto dalla stessa polizia giudiziaria), sottoscritto dalla persona offesa e dal contenuto delle dichiarazioni rese non si rinvengono chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il
responsabile del reato, nei cui confronti si procedeva a piede libero. Ma non solo. Anche la condotta successiva al fatto di reato non è tale da far attribuire a quelle parole il significato di un’inequivoca “volontà punitiva”, in quanto i dati costitui dalla celerità della presentazione della richiesta di intervento (atto formato il 29/05/2020, rispetto a fatti scoperti il 27/05/2020) e dall’avvenuta consegna di documenti alla polizia giudiziaria, non possono che comprovare altro che la doverosa disponibilità della persona offesa a fornire al più presto agli inquirenti elementi utili per l’accertamento dei fatti e l’individuazione dei responsabili. E la valutazione che in tal senso hanno compiuto i giudici di merito, assistita da assoluta congruità logica, sfugge al sindacato di legittimità, come correttamente rilevato dalla sentenza “Saottini”: da qui il rigetto del ricorso.
La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 08/09/2023.