Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8536 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8536 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGIONE_SOCIALE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Forlì ha condanNOME COGNOME NOME, all’esito di giudizio abbreviato, sentenza n. 67/2025, emessa in data 28 febbraio 2025, per violazione dell’art. 186 co. 2, lett. c), 2-sexies e 2-septies, D.L.V0 30 aprile 1992 n. 288, alla pena di mesi 3 arresto ed euro 1250 di ammenda, sostituita ex art. 186 co. 9bis in giorni 95 di lavoro pubblica utilità.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione ai sensi dell’art. 593 comma 3 cod. proc. pen. avverso la sentenza del tribunale di Forlì e lamenta, con motivo unico, mancanza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive inerenti le modalità di rilevamento del tasso alcolernico; travisamento della prova poiché il giudice d provvedimento avrebbe fondato il proprio convincimento su un risultato di prova inesistente o diverso da quello reale; inosservanza ed erronea applicazione della legge in violazione dell’art. 186 c.d.s. Il difensore ha depositato memoria il 14 gennaio 202 insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il giudice di merito, procedendo in sede di giudizio abbreviato, ha infatti richiamat verbale di polizia giudiziaria riguardo alla rilevazione del tasso alcolemico, risultato 1,61 e 1,54 g/l; precisando che gli operanti avevano attestato il buon funzionamento dell’etilometro, risultato regolarmente omologato e revisioNOME . L’impugnata sentenza dà atto anche dei sintomi tipici dello stato di ebbrezza (alito, tono, linguag contestualmente manifestati dal COGNOME. A fronte di dette argomentazioni, il ricorre deduce mancanza di motivazione in ordine alle doglianze proposte in sede di appello, attinenti alla inattendibilità della prova, desunta da un errore di trascrizione del cogn del ricorrente, da una presunta irregolarità nell’uso della strumentazione e dalla mancat produzione del libretto metrologico. Sul punto, va rammentato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esit positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidi dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei con prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 2825 conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, RV. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280958). Inoltre, le motivazioni del Tribunale in ordine alla irrilevanza del lamentato errore di trascrizione del cognome del ricorren
)-
risultano perfettamente congrue e non illogiche, riconducendolo ad un evidente errore materiale. Sono poi del tutto generiche le doglianze attinenti alla lesione del diritto controprova: al riguardo, va ribadito che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così, deciso in Roma, il 18 febbraio 2026
Il Consigliere estensore