Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5377 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME NOME, ritenuta responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa, contestando l’affermazione di . penale responsabilità dell’imputata, lamenta:
1.Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), 2bis e 2-sexies cod. strada;
Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità ed inammissibilità con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen.;
Travisamento del fatto, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata motivazione, del tutto coerente in fatto e rispettosa dei principi ermeneutici dettati in materia da questa Corte.
Considerato che, in risposta alle doglianze difensive, i giudici di merito hanno evidenziato come la imputata fosse stata sottoposta a rituali accertamenti etilometrici – dapprima con precursore, poi con alcoltest – che avevano rivelato un tasso alcolemico pari a 2,07 g/I alla prima misurazione e 2,09 g/I alla seconda misurazione. Ritenuto che le deduzioni difensive, tendenti a porre in dubbio l’attendibilità dei risultati dell’alcoltest, non sono suscettibili di incrina correttezza del ragionamento seguito in sentenza: il rilievo riguardante il periodo di tempo trascorso tra l’accadimento del sinistro e l’effettuazione dell’alcoltest è del tutto generico; quanto al riferimento alla curva di Widmark, questa Corte ha già ribadito in diverse pronunce come non possa costituire valida prova della inaffidabilità del risultato dell’alcoltest il richiamo ad assunti teorici fondat parametri del tutto variabili da soggetto a soggetto.
Considerato, quanto alla ricorrenza dell’aggravante dell’avere provocato un incidente stradale, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza, con argomentare logico, come, alla stregua delle emergenze probatorie, la fuoriuscita dalla sede viaria della vettura condotta dalla imputata ed il suo ribaltamento fossero riconducibili alla impoverita capacità di governare il veicolo da parte di costei in conseguenza dell’elevatissimo tasso alcolennico riscontrato sulla sua persona.
Considerato, quanto ai motivi secondo e terzo di ricorso, che le argomentazioni ivi sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
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