Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5886 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 5886  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Letta la memoria del difensore della parte civile che insistito per l’accoglimento del ricorso; Letta la memoria della difesa dell’imputato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 7 marzo 2023, in riforma della pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 19-4-2022 assolveva COGNOME NOME dal delitto di concorso in rapina aggravata allo stesso ascritto per non avere commesso il fatt revocando anche le statuizioni civili.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore della parte civile COGNOME, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla valenza probator
riconoscimento fotografico dell’imputato da parte di COGNOME NOME, vittima della rapina trattandosi di motivazione contraddittoria in relazione alla certezza del riconoscimento e del tutt illogica;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla valenza probatoria delle pro utilizzate in primo grado per pronunciare sentenza di condanna costituite in particolare dall’accertato utilizzo da parte dell’imputato di un’utenza telefonica risultata agganciata alla ce limitrofa il luogo di esecuzione del delitto in giorni vicini la consumazione della rapina nonc della presenza di una vettura nella disponibilità dell’imputato negli stessi luoghi, sempre in temp precedenti la commissione del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici d merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazion di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 d 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di appello con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle qual ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente se di legittimità.
Ed invero, il giudice di appello, ha ricollegato l’esito assolutorio del giudizio di appel precise valutazioni esposte in assenza delle lamentate illogicità sottolineando, a pagina 3 della motivazione, come il riconoscimento fotografico di un soggetto che aveva agito a capo coperto non potesse fornire certezza alcuna, che il telefono cellulare poteva essere stato utilizzato anche da altri complici del fatto ed, infine, che anche la presenza sul luogo del delitto della vet utilizzata dall’imputato risultava segnalata a rilevante distanza temporale dai fatti. Così che giudice di appello appare avere fatto corretta applicazione del principio sancito dall’art. 5 cod.proc.pen. dell’oltre ogni ragionevole dubbio non censurabile nella presente sede in assenza di illogicità manifeste pure denunciate.
Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elemen fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disattes la tesi riproposta dalla parte civile ricorrente.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 6
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 gennaio 2024