Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33070 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33070 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/10/2023 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 2 luglio 2021 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i delitti di turbata libertà degli incanti (capo A) e falso ideologico in atto pubblic fidefaciente (capo B) e, applicate ad entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e ritenuta la continuazione tra i reati, li avev
condannati alla pena ritenuta di giustizia.
All’esito del giudizio di appello NOME COGNOME e NOME COGNOME risultano condannati per avere, in concorso tra loro, il primo quale commissario liquidatore del concordato preventivo della società RAGIONE_SOCIALE ed il secondo quale agente immobiliare interessato per conto di terzi all’acquisto di beni della predetta società, rivelato informazioni riservate relative alle aste indette per l vendita dei predetti beni e per avere influito sul regolare svolgimento della gara, sia allontanando potenziali interessati a partecipare, sia consentendo a NOME COGNOME, per conto della RAGIONE_SOCIALE, di presentare un’offerta per partecipare alla gara sebbene fosse già decorso da alcune ore il termine fissato a tal fine e per avere, a tale scopo, il NOME COGNOME formato dapprima un verbale di ricezione dell’istanza ideologicamente falso, in cui dava atto della tempestività della istanza e della sua presentazione ad opera di soggetto diverso dallo COGNOME, e poi, all’esito della gara, un verbale aggiudicazione ideologicamente falso, in cui venivano riportate le falsità già risultanti dal verbale di ricezione dell’istanza.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione ad entrambi i capi di imputazione, la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate sulle quali fonda in via esclusiva la pronuncia di condanna.
In primo luogo, il ricorrente evidenzia la nullità assoluta per carenza di motivazione dell’iniziale decreto di autorizzazione delle intercettazioni e quindi la inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen. delle conversazioni intercettate.
A tal fine il ricorrente segnala che inizialmente le indagini avevano ad oggetto il reato di cui agli artt. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 e 318 cod. pen. e all’art. 12-quinques della legge n. 356 del 1992, in quanto si era ipotizzato che NOME COGNOME fosse affiliato ad un sodalizio criminale interessato a riciclare tre milioni di euro in un casale nel Chianti.
Il collegamento tra il COGNOME e lo COGNOME era stato possibile grazie ad una fonte confidenziale, come emergeva dal decreto di proroga delle intercettazioni in cui si ammetteva che gli incontri tra i due erano emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni raccolte presso una fonte confidenziale. Poiché, tuttavia, in nessun atto veniva chiarito in cosa fossero consistite le predette indagini, doveva concludersi che il collegamento tra i due soggetti fosso emerso esclusivamente dalla fonte confidenziale.
La nullità ex art. 267 cod. proc. pen. dà luogo all’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 271 cod. proc. pen., delle conversazioni intercettate che neppure
potevano essere utilizzate per le successive proroghe dell’autorizzazione e ai fini delle decisioni in primo e secondo grado, onde ricostruire i fatti contestati.
Poiché tali decisioni si fondano esclusivamente sulle conversazioni intercettate, la loro inutilizzabilità conduce necessariamente all’annullamento della sentenza qui impugnata.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione ad entrambi i capi di imputazione, la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate pe violazione dell’art. 270 cod. pen.
Il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite «Cavallo» (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395) evidenziando che la stessa ha limitato la possibilità di utilizzare le conversazioni intercettate in procediment per reati diversi da quello in relazione al quale è stato emesso il provvedimento autorizzativo, affermando che l’utilizzazione è consentita solo laddove si tratti di reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. ed escludendo tale possibilità nei casi di reati meramente collegati ex art. 371 cod. proc. pen. a quelli che hanno legittimato l’ascolto; segnala, inoltre, che la legge 9 ottobre 2023 n. 137, nel convertire il decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105, ha, con l’art. 1, comma 2quater, modificato l’art. 270 cod. proc. pen. sopprimendo le parole «e dei reati di cui all’articolo 266, comma 1», cosicché non è più consentito l’utilizzo delle conversazioni per l’accertamento di reati diversi da quelli per i quali era stato emesso il decreto autorizzativo, salvo che si tratti di reati per i quali è previs l’arresto obbligatorio in flagranza.
Il ricorrente afferma di essere consapevole che l’art. 1, comma 2-quinquies, del decreto-legge 10 agosto 2023, come convertito dalla legge n. 137 del 2023, ha previsto che a tale modifica normativa si applichi il principio tempus regit actum, ma sostiene che la norma processuale ha evidenti ricadute sostanziali, in quanto la valutazione circa la colpevolezza è collegata agli esiti delle intercettazioni, con la conseguenza che ad essa dovrebbe applicarsi il regime più favorevole di cui all’art. 2 cod. pen.
Il ricorrente evidenzia che i reati per i quali era stata inizialment autorizzata l’attività di intercettazione non sono in alcun modo connessi a quelli per i quali si procede in questa sede.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, in relazione ad entrambi i capi di imputazione, della violazione dell’art. 406 cod. proc. pen., sostenendo che è irragionevole, ex art. 3 Cost., la mancata fissazione, nel comma 8 della disposizione appena citata, di un termine entro il quale il giudice deve pronunciarsi sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari e che la stessa è comunque in contrasto con i principi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione fissati dall’art. 97 Cost.
La mancata fissazione di un termine entro il quale il giudice deve provvedere sull’istanza di proroga comporta il rischio della dispersione di ingenti risorse i attività di indagine poi inutilizzabili, laddove il provvedimento di rigetto doves intervenire diversi mesi dopo la presentazione della istanza di proroga e la scadenza dell’originario termine per la conclusione delle indagini.
Il ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, la notizia di reato è stat iscritta il 10 febbraio 2020, la richiesta di proroga è stata avanzata in data novembre 2020 e la scadenza del termine originariamente fissato era il 13 novembre 2020, mentre gli avvisi alle parti ex art. 406, comma 3, cod. proc. pen. sono stati effettuati solo in data 12 marzo 2021 ed il decreto di proroga delle indagini è stato depositato il 31 marzo 2021, ossia quattro mesi dopo la scadenza del termine originario.
Dovrebbe, quindi, essere dichiarata l’inutilizzabilità degli atti di indagi successivi al 13 novembre 2020.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione al solo capo B), la violazione degli artt. 110 e 479 cod. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza qui impugnata sarebbe contraddittoria perché la prova della responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di falso verrebbe ricavata in modo automatico dalla prova del reato di turbata libertà degli incanti, arrivando ad affermare la sussistenza del dolus in re ipsa, mentre la ricorrenza dell’elemento soggettivo necessita di una prova piena.
Sostiene che manca la prova di un accordo tra i due imputati e che il rigetto del proprio primo motivo di appello risulta contraddittorio, atteso che la stessa Corte di merito ammette, alla luce delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, l’impossibilità che egli abbia minacciato il commissario liquidatore o che questo versasse in uno stato di necessità.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole, in relazione al capo A), del violazione degli artt. 110 e 353 cod. pen. e della manifesta illogicità dell motivazione.
La Corte territoriale ha affermato che integra il reato di turbata libertà deg incanti la condotta del preposto alla gara che fornisca ad uno dei concorrenti suggerimenti o consigli e che da alcune conversazioni intercettate risulta che il COGNOME COGNOME aveva informato lo COGNOME circo lo sviluppo della procedura, per poi valorizzare altre conversazioni tra lo COGNOME ed il COGNOME, titolare della socie assoggettata alla procedura esecutiva, il quale però non è stato neppure sottoposto ad indagini; così come non era stato ritenuto sussistente il concorso del COGNOME, esso andava escluso per lo COGNOME, non potendo a quest’ultimo
addebitarsi la tendenza del RAGIONE_SOCIALE a condividere le informazioni in suo possesso con gli interessati alla gara.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.
Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe meramente apparente e che la sua posizione è diversa da quella del NOME COGNOME, non essendo egli, a differenza di quest’ultimo, un pubblico ufficiale, cosicché il riferimento a tal qualità non vale a giustificare detto diniego. Né ricorrevano condotte maliziose e reiterate, poiché la vicenda era banale ed era dovuta esclusivamente ad un disguido che non aveva consentito allo COGNOME di presentare tempestivamente l’istanza di partecipazione all’asta per conto di un suo cliente; egli aveva solo inteso goffamente porre rimedio ad un suo errore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La nuova disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso di cui all’art. 270 cod. proc. pen., dettata dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, così come rinnodulata dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, non si applica ai procedimenti penali iscritti anteriormente al 31 agosto 2020 – data a cui è stata differita, da ultimo, l’operatività del novum normativo dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020 n. 70 – a nulla rilevando che, per effetto della separazione di posizioni processuali disposta per ragioni di competenza, si sia proceduto a nuove iscrizioni in epoca successiva a tale data (Sez. 6, n. 9846 del 24/11/2022, dep. 2023, Rv. 284256).
Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, affermato, in tema di intercettazioni, che il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esit relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. (Sez. n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395).
Nel caso di specie risulta dagli atti che l’intercettazione era stata inizialmente disposta nell’ambito di un procedimento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso a carico di NOME COGNOME, ritenuto appartenente ad una locale di ‘ndrangheta ed interessato ad investire risorse economiche di
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pertinenza del sodalizio criminale in beni immobili da acquistare alle aste fallimentari. Poiché fonti confidenziali avevano segnalato contatti tra il COGNOME e NOME COGNOME, anche le utenze telefoniche nella disponibilità di quest’ultimo, che operava quale agente immobiliare anche per conto di soggetti interessati a partecipare alle aste immobiliari fallimentari, erano stati assoggettate a captazione.
A seguito di tali captazioni era stata acquisita la notizia dei reati per i quali s procede in questa sede, che tuttavia non presentano alcuna connessione con i reati di criminalità organizzata e riciclaggio per i quali era stato emesso l’originario provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni.
In applicazione, del principio sopra esposto, non essendo i reati suddetti connessi a quelli ipotizzati a carico del COGNOME e neppure essendo per essi previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, le conversazioni intercettate in virtù della autorizzazione disposta nell’ambito del procedimento a carico del COGNOME non sono utilizzabili.
Non rileva che si sia proceduto con il rito abbreviato, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione l’inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del divieto dell’art. 270 cod. proc. pen. può essere rilevata anche nell’ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi di c.d. inutilizzabilità patologica (Sez. 6, n. 28790 del 01/10/2020, 0., Rv. 279629; Sez. 5, Sentenza n. 542 del 15/11/2016, dep. 2017, Mantella, Rv. 269020).
Considerato che, come osservato dal ricorrente, tali conversazioni hanno assunto, nella motivazione delle sentenze di merito pronunciate nei confronti dello COGNOME, una rilevanza decisiva ai fini dell’affermazione di penale responsabilità, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 21/06/2024.