Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39173 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39173 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
i-
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di’, rie – COGNOME, — c- On ordinanza del 10/04/2025, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 16/09/2024, che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.
Il COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. Ritiene che i fatti contestati al ricorrente al capo 164) siano diversi rispetto ai reati per quali con decreto n. 228/2022 erano state disposte le intercettazioni mediante captatore informatico e che non vi sia connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra
essi; che, invero, le intercettazioni erano state autorizzate per una più generica attività di spaccio di sostanze stupefacenti ascritta a NOME COGNOME, mentre le conversazioni intercorse tra quest’ultimo e NOME COGNOME in data 29/06/2022 venivano captate in via del tutto casuale ed accidentale; che i risultati delle intercettazioni in discorso non sono utilizzabili ai sensi dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., difettando la connessione di cui all’art. 12 cod. proc. pen. tra i reati, tenuto conto che il decreto autorizzativo aveva ad oggetto il reato associativo di stampo mafiosé, mentre il reato di cui al capo 164) è relativo ad una modica cessione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, per un importo di appena venti euro, effettuata dall’odierno ricorrente al COGNOME; che anche i decreti di proroga non riguardano la modesta cessione ascritta al COGNOME, essendo inerenti ad un approvvigionamento dalla Puglia di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish ad opera del COGNOME; che, posto che si tratta di reati diversi, nel caso di specie,y opera la limitazione della utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, effettuate mediante captatore informatico, ai soli reati di cui all’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo il disposto di cui all’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto si tratta di conversazioni tra presenti ed il reato non rientra tra quelli indica nell’art. 51, commi 2-bis e 2-quater, cod. proc. pen., richiamato dal predetto art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.
2.1. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L Rileva che, tenuto conto più che modesto quantitativo di sostanza stupefacente ceduta, per un importo di appena venti euro, il Tribunale del riesame ha errato nel non sussumere il reato di cui al capo 164) nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73 comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; che l’affermazione secondo la quale il COGNOME sarebbe inserito in un più ampio circuito di vendita di sostanza stupefacente costituisce una mera congettura, che non trova alcun riscontro negli atti di indagine; che la asserita disponibilità di diverse sostanze (eroina e cocaina) non ha rilevanza, in considerazione del quantitativo particolarmente modesto oggetto della cessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato.
1.1. Il primo motivo è destituito di fondamento. Invero, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame ha diffusamente dato conto di come l’attività captativa fosse stata ritualmente autorizzata anche in relazione al reato di cui all’art. 73
D.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 164) dell’incolpazione provvisoria elevata all’odierno ricorrente; come già dal primo decreto di proroga del 19/05/2022 emergesse il pieno coinvolgimento nell’attività di spaccio di NOME COGNOME; come, dunque, il decreto di proroga in discorso, avendo richiamato l’informativa di polizia giudiziaria allegata alla richiesta, contenesse una motivazione per relationem, per cui è evidente che, come quelli successivi, avesse ad oggetto anche i singoli episodi di cessione di sostanza stupefacente; che tra questi ultimi rientra anche quello contestato al capo 164), tenuto conto che in quella occasione il COGNOME si rifornisce dal COGNOME di un campione di stupefacente da far provare ad un suo assiduo cliente, in vista di più cospicue cessioni, da effettuare sempre rifornendosi dall’odierno ricorrente.
Dunque, non è questione di intercettazioni disposte in procedimento diverso, cui si applica la disciplina dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., così come è fuori fuoco il richiamo al dettato dell’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione alle operazioni di intercettazione effettuate attraverso il captatore informatico, che limita l’utilizzabilità delle captazioni delle conversazioni tr presenti ai soli reati di cui all’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.: come si è sopra evidenziato, le intercettazioni risultano disposte nello stesso procedimento, inteso nei sensi indicati da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01, che hanno chiarito che in «caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l’autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi “diverso” rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell’intercettazione. La parzia coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale – e non meramente processuale – tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai “fatti costituenti reato per i quali in concreto s procede” (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell’intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Il secondo motivo non è consentito, in quanto reitera le medesime doglianze prospettate in sede di riesame e risolte dal Tribunale distrettuale con motivazione congrua ed esente da vizi di logicità. Il provvedimento impugnato, invero, ha valorizzato, ai fini della qualificazione giuridica della condotta, il pien inserimento dell’odierno ricorrente nel circuito di vendita di sostanza stupefacente e la circostanza che la cessione per cui si procede costituisse solo il campione di stupefacente da far provare ad un suo assiduo cliente, in vista di più cospicue forniture.
Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reitera
pedissequamente le stesse doglianze già avanzate in sede di riesame, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui, sotto questo aspetto, è aspecifico.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01).
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 5 novembre 2025.