Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40340 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Legnano il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 23 aprile 2024 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano, confermando la condanna pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile di truffa aggravata ai danni del Comune di Milano (capo B.1) e falso in atto pubblico fidefaciente (capo B.2), perché, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME (separatamente giudicati), rispettivamente, agente e comandante della polizia municipale di Milano, con artifizi e raggiri consistiti nell’aver redatto un provvedimento nel quale
si attestava falsamente che il veicolo veniva utilizzato per ragioni di servizio avrebbero indotto in errore i preposti alla gestione della pratica di archiviazione del verbale relativo ad una violazione al codice della strada contestata allo stesso COGNOME, procurando a quest’ultimo un ingiusto profitto.
Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, il COGNOME, al tempo in servizio presso la polizia locale di Cisliano, veniva sanzionato ai sensi dell’art. 142, comma 8, c.d.s., perché, alla guida della sua autovettura, percorreva INDIRIZZO, in Milano, ad una velocità superiore al limite consentito.
L’imputato avrebbe contattato NOME COGNOME, agente della polizia locale di Milano, affinché si attivasse presso NOME COGNOME, all’epoca dei fatti comandante della polizia locale di Milano, e predisponesse una lettera giustificativa da inoltrare alla Prefettura per ottenere l’annullamento della sanzione ai sensi dell’art. 4 I. 689 del 1981, attestando che l’infrazione al codice della strada sarebbe stata commessa nell’ambito di urgenti ed improrogabili attività di polizia giudiziaria.
A riscontro della legittimità della richiesta, nella documentazione da trasmettere, era ricompresa una nota riferibile all’allora comandante della polizia locale di Cisliano, NOME COGNOME, attestante l’utilizzo della vettura per ragioni d servizio, consistite, secondo le dichiarazioni offerte dall’imputato, nel pedinamento di NOME COGNOME, soggetto collegato al pluripregiudicato NOME COGNOME, arrestato il 28 maggio 2018, all’esito di un’indagine al quale l’imputato aveva collaborato.
Del servizio svolto, tuttavia, non era stato redatto alcun verbale; non erano stati reperiti ordini o rapporti di servizio dai quali desumere che l’imputato nell’occasione avesse compiuto una qualche attività di polizia giudiziaria; la disposta esibizione o acquisizione, ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., dell’originale della lettera datata 25 settembre 2018, prodotta in copia dalla difesa (con la quale il comandante COGNOME avrebbe richiesto l’annullamento in autotutela della sanzione elevata al NOME), aveva dato esito negativo; il COGNOME, in ultimo, aveva dichiarato che, nel periodo intercorrente tra maggio 2017 settembre 2018, il COGNOME aveva effettivamente svolto attività di polizia giudiziaria, finalizzat all’arresto di NOME COGNOME, in collaborazione con i carabinieri di Bareggio, talvolta servendosi del proprio veicolo privato, ma aveva escluso di averlo mai autorizzato, anche perché privo del relativo potere, a svolgere attività di tal genere al di fuori del Comune di Cisliano.
Avverso tale decisione, ricorre per cassazione l’imputato articolando sei motivi d’impugnazione.
2.1. Il primo, formulato sotto i profili dell’inosservanza di norma processuale (in relazione all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen.) e connesso vizio
GLYPH
di motivazione, deduce l’inutilizzabilità dell’integrazione probatoria disposta ai fini della decisione ed avente per oggetto l’esibizione in originale della nota d settembre 2018 a firma di NOME COGNOME, nella parte in cui, secondo la difesa, non solo tale integrazione non sarebbe stata necessaria (non essendo indispensabile la produzione in originale di un documento già prodotto in copia, la c sottoscrizione sia stata riconosciuta dal firmatario), ma non sarebbe stata offerta alcuna motivazione a sostegno della predetta decisione.
2.2. Il secondo, anche questo formulato sotto i profili dell’inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 266 e 270 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione, deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, quanto richieste e depositate in altro procedimento penale (aperto in relazione ad ipotizzate condotte corruttive commesse dalla polizia municipale di Milano e conclusosi con lo stralcio e l’apertura del procedimento relativo al COGNOME ed altri, giudicati con rito ordinario) ed acquisite nel procedimento gemmato nonostante non vi fosse alcuna connessione tra i reati oggetto di quest’ultimo procedimento (falso e truffa) e i reati ipotizzati nel processo originario. D’altronde, l’acquisizi sarebbe stata giustificata alla luce di un ipotizzato contesto unitario all’interno de quale si sarebbero consumate le diverse condotte e di asserite funzioni di tramite tra “vecchio” e “nuovo” gruppo operativo, senza tuttavia specificare quale fosse l’indicato “contesto unitario” e in che termini esistesse un “vecchio” ed un “nuovo” gruppo.
2.3. Il terzo, formulato sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale (in relazione all’art. 415-bis cod. proc pen.), deduce il mancato deposito, al momento dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei brogliacci e dei supporti informatici contenenti la copia integrale delle intercettazioni. Da ciò la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o, in subordi l’inutilizzabilità degli atti richiamati, relativi alle intercettazioni telefoniche.
2.4. Il quarto, formulato sotto i profili della violazione di legge e de connesso vizio di motivazione, attiene alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo e deduce plurime contraddizioni e incongruenze logiche esistenti nella ricostruzione probatoria prospettata dall’accusa. I giudica del merito, infatti, non 3 n v si sarebbero confrontati con i plurimi elementi di dubbio che avrebbero dovuto condurre verso una valutazione di genuinità della giustificazione redatta dal COGNOME: l’esistenza pacifica del dato fattuale rappresentato nel provvedimento (lo svolgimento, in quel periodo, di attività di indagine di polizia giudiziaria da parte del NOME); le dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME (che aveva riconosciuto la paternità del documento, ricordando di aver autorizzato il NOME all’utilizzo della propria autovettura nello svolgimento del servizio) e, in ultimo, lo stesso contenuto delle conversazioni intercettate (dalle quali non emerge alcuna attività illecita).
2.5. Il quinto, formulato sotto i profili della violazione di legge e d connesso vizio di motivazione, deduce l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della oggettiva consistenza del fatto contestato, delle condizioni personali e professionali dell’imputato e del suo comportamento processuale.
2.6. Il sesto, in ultimo, anch’esso formulato sotto i profili della violazion di legge e del connesso vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio, sproporzionato, secondo la prospettazione difensiva, rispetto all’oggettiva tenuità del fatto (relativo ad una sanzione di appena 169 euro), rimanendo del tutto immotivato il disconoscimento delle pur invocate attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La censura sollevata con il primo motivo d’impugnazione è indeducibile.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, la decisione dei giudici del merito (sia in sede dibattimentale, sia nel giudizio celebrato con rito abbreviato; sia in primo grado, sia in appello), circa la necessità dell’integrazione probatoria, è frutto di una valutazione discrezionale non censurabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, COGNOME, Rv. 234157; Sez. 1, n. 25096 del 26/02/2004, COGNOME, Rv. 228641; Sez. 6, n. 30590 del 16/06/2010, C., Rv. 248043; Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, VDM, Rv. 265905; Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, Provenza, Rv. 282395), che non necessita di una specifica motivazione e presuppone, da un lato, l’incompletezza dell’informazione probatoria in atti e, dall’altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell’attività integrativa (Sez. 6, n. 11558 del 23/01/2009, Trentadue, Rv. 243063).
Ebbene, la Corte territoriale ha dato atto della (ritenuta) incompletezza del materiale probatorio e della conseguente necessità dell’integrazione (poi disposta). Tanto dà conto della legittimità del provvedimento e della conseguente inammissibilità del motivo di censura. D’altronde, che l’atto sia (eventualmente) inutile, non significa che esso sia inutilizzabile.
2. Indeducibile è, anche, il terzo motivo di censura.
Da un canto, l’omesso deposito del cosiddetto “brogliaccio” (consistente nella sintesi delle conversazioni eseguita dalla polizia giudiziaria che procede alla relativa operazione) non è sanzionato da alcuna nullità o inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, COGNOME, Rv. 265630); dall’altro, la nullità generale a regime intermedio (ai sensi dell’art. 178, lett. cod. proc. pen.), conseguente all’omesso deposito dei supporti magnetici e al conseguente mancato accesso agli stessi da parte dei difensori, non è più
deducibile, in quanto sanata con la scelta del giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252850).
3. Fondato, invece, è il secondo profilo di censura.
Il principio di diritto dal quale muove la difesa è corretto: i risultati d captazioni disposte nell’ambito di un procedimento non possono essere utilizzati in procedimenti diversi, tali dovendo intendersi quelli instaurati in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente differente rispetto a quello oggetto dell’indagine nel corso della quale il mezzo di ricerca della prova sia stato ab origine autorizzato.
Una inutilizzabilità che, involgendo l’inviolabilità del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, non può essere rimessa alla disponibilità delle parti e, quindi, non può ritenersi “sanata” da quel negozio processuale che sta alla base del giudizio abbreviato (con il quale è stato celebrato il giudizio nei confronti del ricorrente) (Sez. 6, n. 28790 del 01/10/2020, 0., Rv. 279629).
Ciononostante, “pur inviolabile, il diritto alla libertà e alla segretezza del comunicazioni può essere oggetto di bilanciamento e, dunque, conoscere restrizioni o limitazioni in relazione all’«inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante»”, come quello alla repressione di reati di significativa gravità ((Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, in motivazione).
In questo contesto si inserisce l’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., che (nella formulazione applicabile ratione temporis) legittima l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni (disposte nell’ambito di un determinato processo) in quei procedimenti, diversi da quello per il quale è stata autorizzata la captazione, relativi all’accertamento di reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.
Nella perimetrazione del confine applicativo della norma e, quindi, nella definizione della nozione di “procedimento diverso”, questa Corte ha ritenuto di adottare un criterio di natura – almeno tendenzialmente – sostanzialistica, nel quale decisivo è il riferimento al fatto-reato in relazione al quale il pubblic ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Cosicché, ove tra i fattireato oggetto dei diversi procedimenti, nonostante la differenza storica, sussista un legame sostanziale, prima ancora che processuale, la conseguente unitarietà dei procedimenti legittima l’utilizzazione delle captazioni anche oltre i confini del procedimento all’interno del quale sono state disposte. Un legame che la giurisprudenza di questa Corte individua nelle ipotesi di connessione indicate nell’art. 12 cod. proc. civ., criterio attributivo della competenza autonomo e
originario, riflesso del vincolo sostanziale esistente tra i diversi reati (Sez. U, 53390 del 26/10/2017, COGNOME, Rv. 271223).
In questi casi, “il procedimento relativo al reato per il quale l’autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi “diverso” rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell’intercettazione. La parzi coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale – e non meramente processuale – tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell’intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra ess infatti, esclude che l’autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un’autorizzazione in bianco (Sez. U., n. 51 cit.).
Ciò considerato, la valutazione dell’esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato “diverso” e quello per cui le captazioni sian state autorizzate (da operare in relazione a quanto accertato e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l’autorizzazione è stata resa: Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rega, Rv. 281824), e, quindi, il controllo demandato al giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per l’utilizzo della prova, presuppone un concreto apprezzamento del fatto storico (censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione: Sez. 3, n. 46085 del 28/03/2018, COGNOME, Rv. 275351), del quale il giudice del merito deve dare atto, attraverso la chiara indicazione della sussistenza dei presupposti sostanziali che legittimano tale utilizzazione e, quindi, della parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti e, con essa, dell’esistenza di un’ipotesi di connessione.
Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto che, tra i fatti oggetto de procedimento per cui è causa e quelli di cui al procedimento madre (nell’ambito del quale erano state autorizzate le operazioni di intercettazione telefonica), fosse ravvisabile un’ipotesi di connessione. Connessione che emergerebbe dal “contesto unitario” dal quale sono scaturiti i due procedimenti (comprendente le ipotesi delittuose originariamente iscritte, per le quali erano state autorizzate le operazioni di intercettazione, e i reati in contestazione) e dall’esistenza di due “gruppi operativi” (emersi all’esito delle progressive attività istruttorie svolte) c modalità esecutive sovrapponibili dal punto di vista fenomenologico.
Le indicazioni, tuttavia, sono generiche e prive di riscontri logici e fattuali non danno conto né dell’esistenza di quel legame sostanziale che deve sussistere tra i reati, né, quindi, dell’esistenza di una delle ipotesi di connessione idonee a ricondurre ad unitarietà i procedimenti.
Il radicale difetto di motivazione impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe, in sé, la valutazione dei residui motivi di censura, in relazione ai quali, tuttavia, è appena il caso d rilevare significativi dubbi in ordine alla forza logica delle argomentazioni de giudici di merito, che fondano la responsabilità del ricorrente alla luce dell’ipotizzata falsità di un atto sostanzialmente inutile (l’autorizzazione da part del RAGIONE_SOCIALE, privo di giurisdizione nel Comune di Milano), la cui esistenza (o meno) non assume alcuna forza inferenziale rispetto all’effettivo svolgimento (anche se non autorizzato) di quell’attività attestata nell’atto ritenuto falso. Tanto più a luce del pacifico svolgimento, in quel periodo, da parte del NOME della predetta attività e della riconosciuta paternità del documento.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
Così deciso 11 19 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente