Utilizzo indebito di telefoni: la Cassazione conferma il rigore
L’utilizzo indebito di telefoni in contesti non autorizzati rappresenta una violazione che la giurisprudenza di legittimità valuta con estremo rigore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, confermando la condanna per un soggetto che aveva utilizzato apparecchiature di comunicazione senza i necessari permessi.
Il caso e la condanna in appello
La vicenda trae origine dalla condanna emessa dalla Corte d’Appello, che aveva accertato la responsabilità dell’imputato per l’attivazione di chiamate non autorizzate. La difesa aveva proposto ricorso basandosi su una diversa lettura del materiale probatorio, cercando di minimizzare la portata della condotta e richiedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I limiti del ricorso in Cassazione
I giudici di legittimità hanno chiarito che non è possibile sollecitare una nuova valutazione dei fatti in sede di Cassazione. Se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e basata su massime di esperienza condivisibili, essa non può essere scalfita. Nel caso di specie, l’utilizzo indebito di telefoni è stato provato non solo dall’attivazione della linea, ma anche dalla lunga durata delle conversazioni, elemento che denota una volontà precisa di violare le prescrizioni.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative all’integrazione del reato. L’accertata utilizzazione dell’apparecchio telefonico, unita alla mancanza di autorizzazione, configura pienamente la fattispecie incriminatrice. Inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è stato giudicato correttamente motivato. La gravità della condotta, desunta dalla durata delle chiamate, è incompatibile con il concetto di esiguità del danno o del pericolo richiesto dalla norma.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea come la prova dell’utilizzo indebito di telefoni, se supportata da una motivazione solida in sede di merito, difficilmente possa essere ribaltata nei gradi successivi di giudizio, specialmente quando la condotta presenta caratteri di abitualità o gravità specifica.
Si può contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione?
No, il giudizio di legittimità verifica solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter rivalutare le prove già esaminate nei gradi precedenti.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto?
Viene negata quando la condotta, come una telefonata non autorizzata di lunga durata, manifesta una gravità o una modalità esecutiva incompatibile con l’esiguità richiesta dalla legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta il rigetto definitivo delle richieste del ricorrente e la sua condanna al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11539 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11539 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle prove e che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, essendo del tutto coerenti anche le argomentazioni con cui sono state superate le obiezioni contenute nei motivi di appello circa l’attivazione della chiamata non autorizzata da parte dell’imputato e sulla sua lunga durata;
ritenuto che anche le censure articolate in punto di integrazione della fattispecie di reato sono manifestamente infondate a fronte della accertata indebita utilizzazione dell’apparecchio telefonico, come anche quelle in merito al trattamento sanzionatorio che, concernendo apprezzamenti riservati al merito, sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per negare l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 marzo 2026
Il Pri1ente
NOME dostanzo
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