Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31688 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31688 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi ‘inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 23 ottobre 2023, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Rieti, in data 21 luglio 2020, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di furto ai danni di NOME COGNOME, per avergli sottratto la borsa collocata sul sedile della sua autovettura contenente, tra l’altro, documenti, carta di credito
e bancomat. Aveva inoltre ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di indebito utilizzo della carta bancomat del COGNOME aver prelevato denaro contante per la somma complessiva di 1.000 euro e per aver acquistato due profumi del valore di 189,96 euro. Pertanto, esclusa l’aggravante contestata di cui all’art. 625, comma 2, n. 4), cod. pen., riconosc per entrambi la recidiva specifica contestata, aveva condannato COGNOME alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa, ritenuti i reati uniti so . vincolo della continuazione; aveva condannato COGNOME alla pena di anni 1 e mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo il vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente osserva che l’esclusione di tali circostanze sarebbe stata operata d Corte territoriale sulla base di una valutazione astratta, meramente confermativa della pronuncia di primo grado, operata senza tener conto degli elementi di segno positivo, quali la lieve entità del fatto e in generale le concrete modalità condotta contestata.
Entrambi gli imputati, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, hanno proposto ricorso per cassazione proponendo quattro motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’ 625, n. 4 cod. pen., nonché il vizio di motivazione. I giudici di merito sarebbe pervenuti alla affermazione di responsabilità di COGNOME per il reato di furto unicamente sulla base della utilizzazione della carta bancomat in precedenza sottratta al COGNOME, senza che tuttavia vi fosse alcuna prova o indizio certo l’imputato si fosse impossessato della stessa.
3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazio all’art. 493-ter cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla rite responsabilità di COGNOME in relazione a tale reato. Secondo la difesa, l’unica circostanza a suo carico sarebbe costituita dalla presunta presenza fisica d medesimo a fianco di COGNOME allorché costui prelevava il denaro dal bancomat. 3.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all 625, n. 4 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione alla riten sussistenza dell’aggravante dell’aver agito con destrezza. La Corte territoria avrebbe ravvisato la sussistenza di tale circostanza nella particolare abil dimostrata dall’imputato nell’eludere la sorveglianza di COGNOME COGNOME quest riparava la foratura della gomma dell’auto, e nell’essersi impossessato d
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portafogli che, essendo situato sul sedile dell’auto, si trovava vicino a lui. Tutt ad avviso del ricorrente, la persona offesa era già distratta dal doversi occup di riparare la ruota, sicché tale distrazione non era attribuibile ad una cond dell’imputato, non essendo sufficiente a configurare l’aggravante l’ave approfittato della disattenzione del detentore del bene.
3.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione a artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione. Le modalità concret della condotta attesterebbero la lieve entità del fatto, posto in essere approfitt della distrazione della persona offesa, senza violenza, e in modo del tut estemporaneo.
4 II Procuratore generale ha concluso in udienza chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Considerato in diritto
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2. Ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo dell’AVV_NOTAIO.
L’unico motivo, con il quale si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
Esso non tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado di diminuire la meritevolezza e/o il bisogno di pena. Esse, quindi, presuppongono l’esistenza di elementi ‘positivi intendendo per tali quelli che militano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall’applicazione dell’art. 133 cod. pen.
Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove riteng escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussist (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694). Al contrario, è la suindica meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenut atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Per convers l’esclusione di tali circostanze risulta adeguatamente motivata alla sola condizio che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato, indichi delle plau ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, non essendo necessario che
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedott dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli el indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determi o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzi di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, R 249163 – 01; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270694).
Nella specie, le attenuanti generiche sono state negate in considerazione dell gravità dei fatti evidenziata dalle modalità insidiose della condotta, che la Co territoriale ha sintomo della particolare intensità del dolo. Trattandos motivazione logica e adeguata, ancorata ai criteri di valutazione stabiliti dall’ 133 cod. pen., essa si sottrae alle censure svolte dal ricorrente.
3. Ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Con motivazione logica e coerente, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato, fondando tale conclusione sulla contiguit temporale tra la sottrazione del borsello che si trovava all’interno dell’auto COGNOME e l’utilizzo della carta bancomat ivi contenuta. Invero, COGNOME la persona offesa era ancora intenta a riparare la ruota della vettura, aveva ricevuto telefono i messaggi che recavano l’avviso di due prelievi sul conto corrente. Inoltre, le telecamere di sorveglianza installate presso lo sportello bancoma riprendevano un uomo, identificato poi in COGNOME, nell’atto di effettuare un prelievo, attestando in tal modo l’utilizzo indebito del bancomat.
Sulla base di tale pluralità di elementi fattuali certi, la sentenza impugna pervenuta, con ragionamento inferenziale, alla conclusione logicamente ineccepibile che autore del furto sia stato COGNOME, di cui ha dato conto con motivazione adeguata.
A fronte di tali conclusioni, la difesa si è sostanzialmente limitata a prospet una inammissibile ricostruzione alternativa degli eventi, ipotizzando che un ignoto ladro si sia disfatto dei documenti sottratti alla persona offesa di cui si sarebbe impossessato COGNOMECOGNOME ritenendoli abbandonati.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è solta quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di
conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi s un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237 – 01).
Nel caso in esame, la prospettazione difensiva risulta meramente ipotetica e del tutto disancorata da qualunque dato acquisito al processo e dunque inidonea a scalfire la ricostruzione operata dai giudici di merito.
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Giova premettere che ricorre nella specie un’ipotesi di “doppia conforme”, sicché la sentenza di appello si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima, sia adottando gli ste criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ai fini controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono esser lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).
Nel caso in esame, pur se – come risulta dalla sentenza di prime cure – il so COGNOME era stato ripreso dal circuito di videosorveglianza all’atto di effettuare prelievi, la Corte d’appello ha evidenziato come entrambi gli imputati erano stat ritratti dalle telecamere dell’esercizio commerciale ove si erano recati acquistare dei profumi, pagandoli con la carta sottratta al COGNOME e come ta circostanza fosse confermata dalle dichiarazioni della commessa del negozio, COGNOME NOME. Sulla base di tale condotta, anch’essa posta in essere poco dopo il furto, in modo ineccepibile la sentenza impugnata ha fondato il giudizio d responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di indebito utilizzo della bancomat.
3.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Il giudice di primo grado, nell’affermare la responsabilità di COGNOME in ordine al reato di furto, ha escluso la ricorrenza della contestata aggravante di cui all’ 625, comma 2, n. 4), cod. pen.
La Corte d’appello, benché in motivazione abbia fatto riferimento a tale aggravante, ha poi confermato la pronuncia di primo grado nei confronti del medesimo, e dunque anche l’esclusione della sussistenza di detta circostanza, la quale dunque non ha avuto alcun rilievo neppure nella determinazione del trattamento sanzionatorio del ricorrente.
3.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche devono essere richiamate le argomentazioni svolte al precedente punto 2.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.