Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1532 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1532 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei mot meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi – peraltro – ad otten rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell’accertamento della responsabilità.
Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente sc nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – a rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finis proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
Con motivo unico si censura la decisione di merito, che ha riconosciuto la responsabilità p reato contestato (art. 493 ter cod. pen., che punisce la condotta di chi “al fine di trarne per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credi pagamento”) sulla base di un coacervo di indizi conducenti verso la persona del ricorrente motivo non si confronta con la doppia motivazione conforme assunta nel merito, ove si è dat atto della corrispondenza tra evidenze di fatto e contestualità dei plurimi utilizzi inde carta. Nel giudizio di merito è apparso dunque indifferente l’elemento di identifica topografica, la cui inutilizzabilità è sollecitata dal ricorrente. Tale argomentare conf doppio grado di giudizio di merito non appare affatto illogico, tanto meno in maniera manife Del resto, è noto che: a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i v motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a que Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche portate con di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quand entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze proba acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in term inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le senten merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. del 22/10/2013, COGNOME e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 201 COGNOME, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Come pure noto è che, ai fini del controllo di legittimità sul v motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella d grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici d gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del prim giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sent concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595). Siffatta integrazione t due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminat censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico – giuridici della d ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato element Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite ne decisione di primo grado (Sez. 4, n. 56311, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/201 Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle sp processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa del ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.