Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4705 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4705 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA;
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 02/04/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, c chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 02/04/2024 n. 9475 la Corte di appello di Napoli, confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord emessa il 15/11/2023, che ha condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. commesso in Napoli il 13/10/2018 per avere util per effettuare acquisti presso delle stazioni di servizio, una carta prepagata provento di commesso dal concorrente NOME COGNOME (che si impossessava di un borsello, sottraendolo a COGNOME NOME, contenete, tra l’altro, la carta prepagata rilasciata dalla Banca Nazionale Lavoro).
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata affidandolo ad un formalmente unico articolato motivo, con il quale deduce violazione di leg ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell’el soggettivo del reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., che sarebbe escluso dall’esimente put del consenso dell’avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell’ar 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova, contraddittoriet manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza in capo alla ricorrente d provenienza furtiva della carta prepagata.
2.1. In particolare, la difesa osserva che la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto Corte territoriale, non era consapevole della provenienza illecita della carta prepa consegnatale dallo COGNOME (giudicato separatamente), il quale si era servito della donna p effettuare acquisti in proprio favore.
2.2. La motivazione sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica rispetto sia al ricostruzione del fatto operata dal primo giudice sia agli elementi documentali presenti agli E segnatamente, come affermato nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord, dai “frames” delle registrazioni video è emerso che i due rifornimenti di carburante pagati con la carta oggett furto sono stati attuati da una persona di sesso maschile e, quindi, non dalla COGNOME, la qu ha effettuato due acquisti di merce in favore dello COGNOME, con utilizzo della carta di provenienza illecita in questione, condotta che dovrebbe ritenersi scriminata dall’esimente putativa consenso dell’avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen. e realizzata senza dolo specifico, avendo ella agito su espressa richiesta dello COGNOME, che l’attendeva in auto, e nell’erronea convinz che questi fosse il legittimo possessore dello strumento di pagamento e quindi senza consapevolezza della illegittima provenienza dello stesso.
2.3. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte cui afferma la consapevolezza in capo alla ricorrente della natura illecita della carta prepag contrariamente al primo giudice, il quale aveva ritenuto la fattispecie contestata alla streg un reato di pura condotta per integrare il quale è sufficiente il mero utilizzo di una c pagamento appartenente ad altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo in parte non consentito e in par manifestamente infondato.
Il profilo relativo all’impossibilità di configurare il reato in quanto rico l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen., non è consentito in quanto non risulta devoluto in appello ed è, comunque, manifestamente infondato. Ed infatt questa Corte ha precisato che, in tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve es esclusa l’operatività della scriminante del consenso dell’avente diritto, ai sensi dell’art. pen., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall’art. 493-ter non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transa commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato (Sez. 2, n. 1860 16/02/2021, COGNOME, Rv. 281286-01, ove in motivazione la Corte ha precisato che l’autorizzazione può assumere rilievo ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo abbia agito nell’esc interesse del titolare).
Peraltro, neppure si sarebbe potuto argomentare il difetto di colpevolezza per la presenz di una scriminate putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) prospettata dalla difesa, at che un consenso prestato da chi non era titolare della carta, non potendo disporre del diritto cui verteva, non è valido. Di conseguenza, l’erronea supposizione di un siffatto consenso, lun dal tradursi in un errore (sulla situazione) di fatto, avrebbe configurato un errore di diritt irrilevanza è sancita dall’ad. 5 cod. pen.
Per il resto, va detto – con argomento che vale rispetto a ciascuna delle doglianze post – che le censure difensive, vuoi dedotte sotto il profilo della violazione di legge che del motivazione, tendono ad “attaccare” la valenza dimostrativa degli elementi di prova che il giud del merito ha indicato a corredo dell’affermazione di colpevolezza, restando esclusa in ques sede la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a que effettuata dal giudice di merito, come anche l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri ricostruzione e valutazione dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, sempreché non sfocino irragionevolezza (ex multis, Sez. 2, n. 31978 del 14/06/2006, COGNOME, Rv. 234910-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01, nel senso che non è deducibile i travisamento del fatto; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). Né, di là della formula utilizzata nei motivi di ricorso, si è al cospetto di travisamenti della pr come noto, consistono nell’utilizzazione di una prova inesistente o nell’utilizzazione di un ris di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (Sez. 6, n. del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234364-01).
La ricorrente, in sostanza, si è limitata a reiterare il motivo di appello sull’insuss dell’elemento soggettivo del reato contestato in capo alla stessa, introducendo il tema d scriminante putativa non dedotto con i motivi di appello, ed ha genericamente censurato l ricostruzione del fatto con riferimento alle risultanze delle immagini di videosorveglianza riprendono una persona di sesso maschile quale autore dei rifornimenti di carburante incorrendo nel vizio di aspecificità ed introducendo comunque un profilo ininfluente: la sente impugnata (p.3.), nel ribadire il tenore delle risultanze istruttorie – desunte sia dalle dich dei testi di polizia giudiziaria, escussi in dibattimento sia dalle immagini di videosorve acquisite, e dalle stesse dichiarazioni degli imputati – chiarisce, facendo anche rinvi sentenza di primo grado (p.12), che l’imputata ha riconosciuto, in sede di interrogatorio, di utilizzato la carta in questione (per effettuare gli acquisti all’interno degli autogrill sit i distributori), rendendo così superfluo lo stesso riconoscimento da parte della polizia giudiz al contempo, la sentenza impugnata motiva in modo esaustivo e logico sulla consapevolezza dell’illiceità della provenienza della carta prepagata in capo alla ricorrente, dimostrat stesse modalità del fatto, consistito nell’effettuare plurimi acquisti a distanza molto ravv – di pochi minuti e nello stesso autogrill – per importi tali da non richiedere l’inserimento ed eseguiti poco tempo dopo l’impossessamento della carta stessa da parte di COGNOME.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagament favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente