Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48287 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48287 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/03/2023, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del 20/03/2018 del Tribunale di Tivoli – che aveva assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter, primo comma, cod. pen.) perché il fatto non sussiste e che era stata appellata dal AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma -, condannava la stessa NOME COGNOME alla pena di un anno di reclusione ed € 310,00 di multa per l’indebito utilizzo di una carta Postepay intestata a NOME COGNOME.
Avverso tale sentenza del 15/03/2023 della Corte d’appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 493-ter cod. pen., per avere la Corte d’appello di Roma affermato la propria responsabilità in assenza di prove dell’utilizzo della menzionata carta Postepay.
La ricorrente rappresenta in proposito che l’affermazione della Corte d’appello di Roma secondo cui una delle carte Postepay che erano state trovate in possesso della COGNOME, in particolare, quella intestata a NOME COGNOME (la quale era del tutto ignara di tale intestazione), sarebbe stata utilizzata dall’imputata «per frodare COGNOME» – cioè per «indurlo ad accreditare sulla carta Postepay intestata a COGNOME C 460,00» quale prezzo di un bene venduto on-line c:he il menzionato COGNOME non aveva mai ricevuto – sarebbe non solo priva di riscontri negli atti del processo ma addirittura smentita da tali atti r atteso che, da un lato, tra le cose che erano state rinvenute nel corso della perquisizione che era stata effettuata nell’abitazione dell’imputata, «non ve ne è alcuna che provi l’utilizzo delle tre carte MyPostepay» di cui all’imputazione e, dall’altro lato, che la testimone COGNOME della polizia giudiziaria, escussa nel corso dell’udienza del 12 settembre 2017, aveva espressamente escluso che, tra le carte Postepay che erano state rinvenute nel corso della medesima perquisizione, vi fosse quella sulla quale il COGNOME aveva COGNOMEto C 460,00 e aveva affermato che erano ancora in corso gli accertamenti finalizzati a verificare se, con le carte Postepay che erano state rinvenute, fossero state commesse delle truffe.
La ricorrente conclude l’esposizione del motivo affermando che, in mancanza di prova dell’utilizzazione delle carte Postepay intestate a terze persone, il fatto di essere stata trovata in possesso di tali carte non integrerebbe il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d’appello di Roma affermato che, tra le carte Postepay che erano state rinvenute durante la menzionata perquisizione domiciliare, era stata ritrovata anche quella che era stata utilizzata per perpetrare la truffa on-line ai danni del COGNOME, quando, invece, quest’ultima carta non era stata rinvenuta, tanto che non era stata indicata nel capo d’imputazione, come era stato confermato dalla già menzionata testimone della polizia giudiziaria COGNOME, con le conseguenze che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe «gravemente lacunosa» in ordine all’elemento dell’utilizzo della carta Postepay, che sarebbe addirittura smentito dalle risultanze probatorie, e illogica per avere la Corte d’appello di Roma ritenuto tale utilizzazione sulla sola base di quanto era stato asserito dal AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma nel proprio atto di appello.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 603, comma 3, dello stesso codice, per non avere la Corte d’appello di Roma disposto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nonostante il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, con l’affermare che l’imputata aveva utilizzato la carta Postepay intestata a NOME COGNOME che era stata trovata in suo possesso per commettere una truffa on-line, avesse asserito il contrario di quanto era stato affermato dalla testimone COGNOME, così venendo perciò dimostrata «la sussistenza di questioni attinenti al contenuto della deposizione della predetta teste che risultando sul punto contrarie alle deduzioni della Procura avrebbero richiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il terzo motivo. Esso è manifestamente infondato.
Come risulta dalla lettura dell’appello del pubblico ministero, questo non era incentrato sulla contestazione della valutazione di una prova dichiarativa come compiuta dal primo giudice, bensì sulla valutazione giuridica secondo cui la condotta dell’imputata, «consistita nell’indebito utilizzo, senza esserne titolare, di una carta di credito attivata fraudolentemente, cioè intestata ad un soggetto totalmente ignaro», avrebbe asseritamente integrato il reato di cui all’art. 55, comma 9, primo periodo, del d.lgs. n. 231 del 2007.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’appello di Roma – la quale, a sua volta, non ha riformato la sentenza del Tribunale di Tivoli sulla base di un diverso apprezzamento di una dichiarazione ritenuta decisiva ma di una valutazione, appunto, giuridica – non era obbligata, a norma dell’art. 603 cod. proc. pen. (esattamente, del comma 3-bis di tale articolo) a procedere (anche d’ufficio) alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Il primo e il secondo motivo – i quali, sollevando, sostanzialmente, la medesima questione, sia pure sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio della motivazione, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati, nei termini che seguono.
2.1. L’art. 493-ter cod. pen. è una norma a più fattispecie.
Esso prevede, in particolare, tre autonome fattispecie incriminatrici di diverse condotte di “abuso” dell’oggetto materiale che è costituito ormai, dopo la novella di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, da tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti («carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di
denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti»).
Tali diverse condotte, tutte connotate dal fine di trarne profitto per sé o per altri, sono costituite: a) dall’utilizzazione indebita, cioè senza esserne titolare; b) dalla falsificazione o alterazione; c) dal possesso, cessione o acquisizione dei menzionati strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché di ordini di pagamento prodotti con essi.
2.2. Nel caso in esame, dalla lettura del capo d’imputazione risulta che alla COGNOME era stato in particolare contestato, con riferimento all’oggetto materiale costituito dall’indicata carta di credito prepagata Postepay intestata a NOME COGNOME, di avere: a) sia indebitamente utilizzato tale carta («non essendone titolare, indebitamente utilizzava»); b) sia, comunque, posseduto la stessa carta di provenienza illecita in quanto attivata fraudolentemente all’insaputa della titolare («comunque le possedeva pur consapevole della loro illecita provenienza in quanto attivate fraudolentemente ad insaputa dei legittimi proprietari»).
La Corte d’appello di Roma ha condannato l’imputata, «in relazione alla carta intestata a COGNOME NOME» (così il dispositivo della sentenza impugnata), per la prima delle suddette condotte («L’appello deve, quindi, essere acc:olto in relazione all’utilizzo della carta di credito intestata a NOME NOME NOME NOME aveva ricevuto il bene pagato»; prezzo che era pari a «€ 460,00».
Tuttavia, dal contenuto delle dichiarazioni che erano state rese dalla testimone COGNOME della polizia giudiziaria – le quali sono state testualmente riportate dalla ricorrente nel ricorso (pag. 3) – risulta che la COGNOME riferì che: «ulla ca che non abbiamo trovato sì, sono confluiti 460 euro pagati dalla persona che a suo tempo presentò la denuncia presso il nostro ufficio»; «non c’è ovviamente la quarta carta che è quella sulla quale COGNOME COGNOME i 460,00 euro… no, quella non l’abbiamo trovata»; rispondendo alla domanda del difensore «se con queste tre carte sono state commesse delle truffe», che «lo stiamo ancora accertando».
Da tali dichiarazioni, risulta pertanto l’infondatezza dell’assunto della Corte d’appello di Roma secondo cui la carta Postepay intestata a NOME COGNOME di cui all’imputazione (e per la quale è intervenuta condanna) era stata «utilizzata per frodare COGNOME».
Da ciò discende la manifesta illogicità della motivazione, là dove la stessa Corte d’appello ha ritenuto integrato il reato di utilizzazione indebita della suddetta
carta Postepay proprio sull’assunto – appunto, infondato – dell’utilizzo di tale documento per perpetrare la truffa on-line ai danni del COGNOME (segnatamente, inducendo tale vittima ad accreditare sulla carta de quo l’importo di € 460,00 quale prezzo di un bene poi mai ricevuto).
2.3. Per tale ragione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che dovrà giudicare se la condotta dell’imputata sia suscettibile di integrare l’altra fattispecie di “abuso” del documento – la quale che, come si è visto, era stata anch’essa contestata alla COGNOME – costituita dal possesso di esso («comunque le possedeva») «pur consapevole della illecita provenienza in quanto attivat fraudolentemente all’insaputa de legittim titolare».
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.