Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40810 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40810 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME nata a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 20 novembre 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Biella nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di cui agli art 110-624-625 e 110-493-ter cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la difesa si duole dell’erronea applicazione dell’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (disposizione oggi trasfusa nell’art. 493-ter cod. pen., da considerarsi una fattispecie speciale di ricettazione), dal momento che una volta che la carta di credito, oggetto di impossessamento ex art. 624 cod. pen., sia passata nell’autonoma sfera di signoria dell’imputata, il suo successivo utilizzo costituirebbe un post factum non punibile e non potrebbe neppure concorrere con il delitto di furto.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge (in relazione all’art. 441 cod. proc. pen.), avendo il giudice di primo grado imprevedibilmente riqualificato la contestata aggravante del mezzo fraudolento nella diversa aggravante della destrezza, senza un previo contraddittorio tra le parti, mortificando la scelta difensiva di optare per il rito abbreviato, sulla base della formale contestazione del pubblico ministero.
Con nota del 26 settembre 2023, la RAGIONE_SOCIALE giudiziaria – RAGIONE_SOCIALE della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella ha trasmesso verbale di remissione da parte della persona offesa COGNOME e contestuale accettazione da parte dell’AVV_NOTAIO, procuratore speciale dell’imputata.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, per quanto attiene al delitto contestato sub a) (artt. 624625 cod. pen.), dalla documentazione pervenuta a quest’Ufficio si evince come l’atto di «denuncia» (secondo la qualifica assegnata dalla polizia giudiziaria che l’aveva ricevuta), presentato da NOME COGNOME presso la Questura di Biella il 16 agosto 2016, è stato in ogni caso revocato dalla persona offesa, così chiarendo di non avere più la volontà di perseguire gli autori dei fatti e di intendere l’atto come querela. A tale remissione, condivisane la qualificazione giuridica, ha fatto seguito la contestuale accettazione in nome e per conto dell’imputato.,
In ogni caso, ai sensi dell’art. 624, terzo comma, cod. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il reato in questione non è più procedibile di ufficio, non ricorrendo le aggravanti di cui all’art. 625, n 7 e 7-bis, cod. pen.
Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al suindicato reato di furto, in quanto estinto per remissione della querela.
Il secondo motivo di ricorso, relativo a tale delitto, resta dunque assorbito.
La ricorrente, querelata, va condannata al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato.
Non è corretta, infatti, la tesi difensiva secondo la quale, una volta che, a seguito della sottrazione e al conseguente impossessamento, una determinata cosa mobile – nel caso di specie, una carta di debito e una tessera bancoposta sia entrata nella piena materiale disponibilità dell’autore del furto, il suo successivo utilizzo costituirebbe sempre una mera espressione del potere sulla res, derivante dall’impossessamento operato proprio al fine di trarne profitto.
Nel caso di specie, non è stata contestata la mera detenzione, ma l’indebito utilizzo dei due strumenti di pagamento sopra indicati. A tutela non solo del patrimonio individuale, ma anche della fede pubblica nella sicurezza delle transazioni finanziarie digitali e quindi dell’ordine pubblico economico, tale condotta è penalmente rilevante ai sensi – senza soluzione di continuità normativa (Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, NOME, Rv. 279002-02) – dell’art. 12, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, poi dell’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e infine dell’art. 493-ter cod. pen.
Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, dunque, il furto di una carta di pagamento concorre con quello di indebito utilizzo della medesima carta, trattandosi di condotte eterogenee sotto l’aspetto fenomenico, poiché la seconda ha luogo quando la prima è ormai esaurita e l’uso indebito non ha l’impossessamento illegittimo come proprio presupposto necessario ed indefettibile (Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, NOME, Rv. 279002-03; Sez. 5, Sentenza n. 44018 del 10/10/2005, NOME, Rv. 232810).
Il motivo è dunque manifestamente infondato.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata, limitatamente al delitto di furto contestato sub a), per la sopravvenuta improcedibilità del reato.
La corrispondente riduzione della pena può essere determinata direttamente dalla Corte di Cassazione, alla luce dell’esplicita formulazione dell’art. 620, lett. I) cod. proc. pen. Il trattamento sanzionatorio relativo al delitto di cui all’art. 62 cod. pen., difatti, è stato puntualmente indicato dal Tribunale nel corrispondente aumento di pena a titolo di continuazione per tre mesi di reclusione ed euro 100 di multa, sulla pena base per il reato più grave di un anno e tre mesi di reclusione ed euro 500 di multa, previo giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen. e al lordo della diminuente del rito. Il Collegio, pertanto, mediante una semplice operazione aritmetica e senza che sia necessaria un’ulteriore valutazione di merito, ridetermina conseguentemente in dieci mesi di reclusione ed euro 333 di multa la pena finale, operata la diminuzione di un terzo.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo sub a), perché il reato è estinto per remissione di querela e ridetermina la pena p residua imputazione in mesi dieci di reclusione ed euro 333 di multa.
Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 27 settembre 2023
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La Presidente