Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3192 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3192 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME nato a Nereto il DATA_NASCITA
avverso l a sentenza emessa in data 18/02/2025 dalla Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contradditorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 17/12/2025 dall’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha confermato per quanto qui di rilievo- la pronuncia emessa in data 15/02/2024 dal Tribunale di Teramo che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile dei contestati delitti di utilizzo indebito di carte carburanti di cui aveva la disponibilità in quanto autista di mezzi di trasporto (art. 493 ter cod. pen.), con irrogazione della pena di mesi 10 giorni 20 di reclusione ed euro 533,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di appropriazione indebita, estinto per intervenuta remissione di querela.
Sostiene la difesa che, nel caso di specie, il fatto deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen. poiché l’imputato, mediante l’uso improprio della carta di credito aziendale, si era appropriato di parte della disponibilità del denaro in essa contenuto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto i diversi profili della esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., della mancata disapplicazione della recidiva, della dosimetria della pena e del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con riferimento alla particolare tenuità del fatto, la difesa ricorrente sostiene che la Corte di appello ha ravvisato la condizione ostativa della abitualità di comportamento che tuttavia non può essere presunta ma deve essere ‘dichiarata con provvediment o giudiziario’; nel caso di specie non si configurano neppure le ulteriori cause ostative previste dal secondo comma dell’art. 131 bis cod. pen. atteso che le persone offese hanno rimesso la querela e anche tale elemento avrebbe dovuto essere considerato ai fini della valutazione della esigua offensività in concreto delle condotte di reato.
Con riferimento alla recidiva, la Corte di appello è incorsa in vizio di motivazione laddove ne ha escluso la disapplicazione limitandosi a richiamare l’esistenza di precedenti penali a carico dell’imputato e senza operare alcun giudizio in punto di accresciuta pericolosità sociale.
Parimenti, il collegio di merito non ha argomentato con riferimento alla congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado.
Apparente è, infine, la motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale non avendo la Corte territoriale esplicitato l’ iter logico giuridico sotteso a tale diniego.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso è, in parte, non consentito e, per altra parte, infondato.
Il dedotto vizio motivazionale in punto di mancata riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di appropriazione indebita non è deducibile.
Va richiamato, al riguardo, il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui ‘in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge’ (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Quanto, invece, alla prospettata erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 493ter e 646 cod. pen., la censura non può trovare accoglimento.
La Corte di appello (pag. 6 della sentenza impugnata) ha correttamente ritenuto integrato il reato di cui all’art. 493 -ter cod. pen., anziché quello di appropriazione indebita, osservando che, nel caso di specie, all’imputato era stata messa a disposizione una carta carburante (pacificamente rientrante nel novero degli strumenti di pagamento o comunque abilitanti all’acquisto di beni) da utilizzare all’unico scopo di effettuare rifornimenti sui mezzi della società per la quale lavorava come autista nei soli casi in cui ciò fosse stato necessario durante i viaggi da lui effettuati, con conseguente configurazione di un indebito utilizzo della stessa in quanto usata per scopi diversi, come emerso in sede dibattimentale.
Tale assunto è conforme al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (che il collegio condivide e ribadisce) secondo cui la condotta di chi utilizzi indebitamente una carta di credito consegnatagli dal titolare, effettuando, oltre all’operazione delegata, dei prelievi di denaro in suo favore, integra il delitto di cui all’art. 493 ter cod. pen. e non quello di appropriazione indebita, non avendo il soggetto agente mai conseguito il possesso della carta, ma solo la sua detenzione, limitata nel tempo e nelle finalità (Sez. 5, n. 34768 del 05/07/2022, Merella, Rv. 283547).
L’imputato, infatti, non ha mai effettuato una interversio possessionis e cioè usato la carta in questione come fosse di sua proprietà, bensì ha semplicemente abusato del compito che gli veniva di volta in volta demandato di effettuare specifici acquisti o spese, non omettendo o ritardando la restituzione della stessa ma semplicemente utilizzandola anche per prelievi non consentiti.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in relazione a tutti i profili dedotti.
La censura in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è ictu oculi priva di pregio.
La Corte di appello (pag. 6 e 7 della sentenza impugnata) ha correttamente ritenuto sussistente il presupposto ostativo del comportamento abituale avendo l’imputato a proprio carico tre precedenti penali con finalità lucrativa (due condanne per appropriazione indebita ed una per truffa annotate nel casellario giudiziale) e, quindi della medesima indole di quelli oggetto di giudizio.
Tale assunto è pienamente in linea con il principio di diritto, affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo cui il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, almeno due reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento (SU n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 20659101) ed è evidente che per l’accertamento di tale circostanza è sufficiente la relativa appostazione nel certificato penale.
2.1 Quanto alla mancata disapplicazione della recidiva, va osservato che il relativo motivo di appello era del tutto generico atteso che il difensore, dopo avere richiamato una serie di principi giurisprudenziali, sosteneva che il giudice di primo grado non aveva operato una verifica concreta in punto di accresciuta pericolosità sociale limitandosi a richiamare la mera esistenza di precedenti penali quando invece il Tribunale (pag. 5) aveva dato conto che i reati per appropriazione indebita già definitivamente giudicati erano stati commessi in periodi contigui a quelli sottoposti a scrutinio e commessi reiteratamente.
A fronte di tale palese genericità, l’argomentazione della Corte di appello che ha escluso la disapplicazione della recidiva valorizzando le pregresse condanne che attenevano a reati lucrogenetici, di cui uno commesso in epoca prossima a quelli da giudicare si reputa adeguata.
2.2 Con riferimento alla omessa motivazione in punto di dosimetria della pena, la Corte di appello effettivamente non si è espressamente pronunciata al riguardo, evidentemente ritenendo che la censura non fosse stata dedotta con il gravame, tanto è vero che di essa non vi è alcuna traccia nel riepilogo dei motivi di appello da scrutinare.
Se è vero che nella intestazione del secondo motivo di appello non vi è menzione del profilo relativo alla dosimetria della pena (pag. 7 dell’atto di gravame), tuttavia nel corpo del motivo (pag. 8) ci si doleva anche del fatto che la pena non era stata correttamente calcolata dal primo Giudice ‘sulla scorta dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.’.
Al fine di stabilire se tale omessa pronuncia sia vizio deducibile in sede di legittimità non è sufficiente il solo dato del mancato esame della censura specificamente devoluta, ma occorre verificare se essa rispondeva ai richiesti canoni di ammissibilità. Va infatti ricordato il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello “ab origine” manifestamente infondato, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281, Sez. 3, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878).
Ebbene, la deduzione non scrutinata dalla Corte di appello era del tutto generica sia perché non specificamente ‘catalogata’, ma inserita in un motivo attinente a profili diversi, sia perché dedotta senza alcun reale confronto con la sentenza appellata che , richiamando i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., aveva ritenuto equa la sanzione inflitta (peraltro corrispondente al minimo edittale con riferimento alla pena base e con esigui aumenti per i reati satellite).
2.3 Manifestamente infondata è, infine, la censura in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Con motivazione tutt’altro che apparente, la Corte di appello ha correttamente fondato il diniego sulla circostanza che l’imputato ne aveva già goduto per due volte (come emerge dal certificato del casellario giudiziale), con evidente preclusione imposta d al disposto di cui all’art. 164, comma terzo, cod. pen. e sussistenza di una situazione, a monte, ostativa per legge alla concessione della terza sospensione condizionale, a prescindere dalla formulazione di un giudizio di prognosi circa l’astensione per i l futuro dalla commissione di ulteriori reati.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME