Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41868 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MORBEGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo GLYPH o ciLel
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 14 luglio 2022 il Tribunale di Vicenza – in ri ordinario – ha affermato la penale responsabilità (per quanto rileva in questa se di NOME COGNOME in riferimento alle ipotesi di reato di rissa (capo a), porto di comune da sparo (capo b), violenza privata (capo d). I fatti risultano avvenut Sarcedo il 6 luglio del 2014.
Riuniti i reati dal vincolo della continuazione, la pena per il COGNOME è quantificata dal Tribunale in anni sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
1.1 GLYPH Secondo il giudice di primo grado il 6 luglio del 2014 si è verificata, in riprese, una rissa cui prendevano parte da un lato NOME (coadiuvato in un frangente dalla moglie NOME NOME) e dall’altro NOME NOME, NOME NOME, NOME e NOME NOME.
Nel corso di questo scontro (nella fase iniziale) proprio il COGNOME avrebbe impugna una pistola TARGA_VEICOLO con cui avrebbe esploso due colpi.
Le fonti di prova utilizzate nella decisione di primo grado sono rappresentate da
la testimonianza di NOME, definito teste oculare del conflitto, spe nella parte in cui i due gruppi di persone si aggredirono reciprocament utilizzando i rispettivi mezzi di trasporto;
i rilievi effettuati sul luogo teatro dei fatti, con rinvenimento (occultata nell’erba) della pistola, dei bossoli e delle mazze di legno; l’ esito pos dello stube eseguito sulle maniglie dello scooter su cui circolava il NOME;
le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME .
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza resa in data 26 settembre 2023 ha confermato l’affermazione di responsabilità e, con attenuanti generich equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena, nei confronti del COGNOME quella di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
2.1 In motivazione la Corte si secondo grado si sofferma – in particolare seguenti punti, oggetto dei motivi di appello:
il rilievo dell’impedimento addotto dal AVV_NOTAIO per l’udie del 17 settembre 2019. Si ritiene corretta la decisione del giudice di pr grado di procedere alla trattazione, posto che l’impegno professional
concomitante era rappresentato dalla partecipazione ad un convegno scientifico;
la questione relativa alla avvenuta utilizzazione a carico delle dichiarazi rese dai coimputati, in sede di interrogatorio. Sul punto si osserva che n udienza del giudizio di primo grado in cui si è verificata l’acquisizione non v stata opposizione del AVV_NOTAIO del NOME;
le questioni in fatto relative alle condizioni di legittima difesa e inesistenza di volontà aggressiva reciproca vengono risolte affermando che il NOME, recandosi armato all’incontro, era ben consapevole di dover affrontare una situazione di pericolo e le condotte censite in primo grado confermano la aggressività comune;
le questioni in fatto relative al possesso dell’arma in capo al COGNOME vengo risolte utilizzando i contenuti delle dichiarazioni rese dai coimputati, in una le risultanze di prova generica e con la considerazione logica per cui proprio possesso dell’arma rendeva possibile – data l’inferiorità numerica molt evidente – l’atteggiamento tenuto dal COGNOME .
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – NOME. Il ricorso è affidato a cinque motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione in riferimento al diniego della istanza di rinvio per legitt impedimento.
Si ripercorre (e si documenta) l’intera sequenza procedimentale e si evidenzia c la richiesta di differimento della udienza era tempestiva rispetto all’inv prendere parte, quale relatore, al RAGIONE_SOCIALE Scientifico presso LRAGIONE_SOCIALE. Si critica la comparazione tra impegno difensivo e impegno accademico, realizzata dalla Corte di Appello al fine di escludere la nullità deriva dall’aver il Tribunale disatteso la richiesta di rinvio. La opzione della nomina sostituto è libera e nel caso in esame si era optato per la richiesta di ri ragione della particolare rilevanza dell’attività istruttoria programmata.
3.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento probatorio e vizio di motivazione in riferimento alla avvenuta valutazione a carico dei contribu
dichiarativi provenienti dai coimputati, mai esaminati in contraddittorio, violazione dell’art. 513 cod.proc.pen. .
Secondo la difesa la decisione è errata e individua una forma di consenso che no è mai intervenuta.
Pacificamente le dichiarazioni predibattimentali non potevano essere utilizzate carico dell’imputato, stante l’espresso divieto di legge. Si evidenzia in parti che all’udienza del 2 dicembre 2021 veniva formulata una espressa opposizione, a differenza di quanto espresso in sentenza.
L’avvenuto utilizzo probatorio è confermato dalla motivazione della decisione d secondo grado, in particolare quanto all’episodio delittuoso di cui al capo b) .
Si rappresenta, inoltre, che senza simili contributi dichiarativi non risulte possibile – in ipotesi – mantenere ferma la statuizione di responsabilità, dat il teste NOME NOME NOME assistito alla fase iniziale del litigio ma solo ad u successiva, peraltro da una certa distanza.
Nessuno ha affermato che la pistola era utilizzata dal COGNOME, ad eccezione d coimputati.
Anche sulla persona del NOME NOME vennero rinvenute particelle compatibili co l’esplosione di colpi di arma da fuoco.
Il rinvenimento di particelle sulle manopole della moto non sarebbe univocamente interpretabile come possesso dell’arma da parte del COGNOME, anche in ragione del complessità degli accadimenti e del numero dei soggetti coinvolti in uno spazi ristretto.
3.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione in riferimento a assenza di una complessiva verifica di attendibilità – in ogni caso – dei coimput con conseguente violazione del canone di metodo imposto dall’art. 192 cod. p roc. pen. .
3.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazion in riferimento alla ritenuta non applicabilità della scriminante della legittima d
Si afferma, in particolare, che l’intera ricostruzione del fatto è ancorata ai con dichiarativi – inutilizzabili – provenienti dai coimputati, i quali, in realtà, a dato vita ad una vera e propria aggressione, in schiacciante superiorità numeri nei confronti del COGNOME.
3.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazion in riferimento alla avvenuta applicazione della recidiva.
La motivazione sarebbe del tutto inadeguata, essendosi limitato il giudice d merito a richiamare l’esistenza di precedenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, al secondo motivo, per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente affermata la infondatezza del primo motivo di ricorso, in tema di legittimo impedimento del AVV_NOTAIO.
La decisione del Tribunale – come da verbale di udienza del 17 settembre 2019 è nel senso della «priorità» dell’impegno processuale rispetto alla partecipazio al RAGIONE_SOCIALE – in qualità di relatore – del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Ad avviso del Collegio si tratta di decisione non illegittima, sulla base dei cr interpretativi espressi dalla nota decisione Sez. U 2015 Torchio, con cui l’orga di composizione dei conflitti ha ribadito come – anche in caso di concomitant impegni professionali – il giudice che riceve la domanda di rinvio della udien deve sempre realizzare un ragionevole bilanciamento fra i diversi impegn professionali, atti a far risaltare la sede processuale da privilegiare ri all’altra, sul piano delle concrete esigenze defensionali .
Ora, la interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 42 ter cod.proc.pen. in tema di rilievo del legittimo impedimento del AVV_NOTAIO, porta non escludere del tutto la possibilità di ritenere Impeditiva’ la partecipaz concomitante del professionista/AVV_NOTAIO ad una iniziativa di caratte accademico che rientri in un ambito correlato all’esercizio istituzionale de concorrente attività didattica (ad es. la partecipazione ad una seduta di laure ma nel caso in esame – attività convegnistica – è da escludersi in toto il rilievo della medesima in rapporto al doveroso esercizio del mandato difensivo.
3. Il secondo motivo è invece fondato.
3.1 Va ricordato che la previsione di legge di cui all’art. 513 cod.proc.pen. comma 1 – rende possibile la utilizzazione erga alios dei contributi dichiarativi predibattimentali (resi dagli imputati ‘silenti’) esclusivamente in due ipotesi :
consenso del soggetto cui dette dichiarazioni si riferiscono; b) l’esistenz condizioni di alterazione della volontà del dichiarante (art. 500 comma cod.proc.pen.).
Vi è dunque un divieto di utilizzazione di simili contributi dichiarativi raccolti fuori del contraddittorio, salve le ipotesi derogatorie, diretta proiezione della r costituzionale di cui all’art. 111 comma 4 e comma 5 Cost. .
3.2 Nel caso in esame è pacifico che : a) i coimputati si sono sottratti all’e dibattimentale; b) le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da costoro ha contribuito a ricostruire i fatti oggetto di giudizio anche nei confronti del COGNOME Secondo la Corte di Appello ciò era tuttavia – giuridicamente – possibile in ragio della esistenza di un «consenso» della difesa del NOME, che non si sarebbe oppost alla acquisizione delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME
3.3 Dal verbale di udienza del 2 dicembre 2021 risulta, quanto alla difesa del COGNOME che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO si è opposto alla produzione dei verbali interrogatorio resi dai coimputati. A frpnte di tale opposizione il giudice di pr grado ha acquisito i verbali riservata ogni valutazione nel merito .
Non può dunque – in alcun modo – sostenersi che la difesa del COGNOME abbia espresso consenso alla utilizzazione di portati dichiarativi resi fuori contraddittorio dibattimentale e l’affermazione contenuta nella decisione secondo grado a pagina 6 è frutto di travisamento.
3.4 Ciò posto, va rilevato che la difesa si è fatta carico – a fini di v complessiva della doglianza – di indicare la rilevanza dei contributi dichiara inutilizzabili, anche con considerazioni di merito e di ‘tenuta complessiva’ de motivazione, il che rende il motivo di ricorso non generico. Ciò in ragione del dovuta osservanza del principio espresso da Sez. U 2000 Tammaro, secondo cui la decisione di merito, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in qua accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficaci dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul “dictum” del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determina soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata stessa senza l’utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elem probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento
3.5 Ritiene, sul punto, il Collegio che una volta espunto dal quadro valutativ anche in modo ideale – il contributo dimostrativo proveniente dai coimputati, ogni valutazione sulla tenuta complessiva della decisione (specie in riferimento al rea di cui al capo b) finisca con involgere il merito e dunque debba essere rimessa al giudice del rinvio, risultando estranea ai poteri del giudice di legittimità. Si infatti, di riconsiderare la valenza dimostrativa dei residui elementi di pr operazione di una certa complessità, che non può esaurirsi in una mera riconsiderazione logica dei contenuti della decisione impugnata.
Quanto ai motivi residui, una volta affermata la infondatezza del primo motivo, gli altri risultano assorbiti e non preclusi, trattandosi di aspetti che ‘seguo piano logico le valutazioni probatorie in punto di attribuzione dei fatti, rimess giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso il 1 luglio 2024
Il Consigliere estensore