Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18412 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18412 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a San Giovanni Bianco il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Valleve il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Castelsilano il DATA_NASCITA
PARTE CIVILE: Comune di Foppolo
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata nei confronti di COGNOME NOME, rideterminandola nella misura di anni 6, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, ferma restando la pena inflitta per i capi 30 e 31; dichiarare l’inammissibilità del ricors del COGNOME nel resto e dei ricorsi del COGNOME e del COGNOME;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO del foro di Bergamo, che ha chiesto confermare la sentenza impugnata, con condanna dei ricorrenti (o, quanto meno, COGNOME) anche alle spese del giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza del 16/11/2023 la Corte di Appello di Brescia, giudicando a seguito del rinvio della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione e nei limiti del disposto annullamento della sentenza della Corte di Appello di Brescia del 14/01/2022, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo del 10/12/2019, appellata da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha così provveduto:
-ha assolto il De COGNOME dal reato di cui al capo 21) e rideterminato la pena per le residue imputazioni (capi 16 e 20) in un anno e otto mesi di reclusione;
ha confermato quanto al COGNOME la colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 16) e rideterminato la pena per lo stesso, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in relazione a tutti i capi per c:ui era intervenuta condanna, eccettuati i capi 30) e 31), in anni sei e mesi sei di reclusione, ferma restando la pena per i capi 30) e 31);
-ha rideterminato quanto al COGNOME la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche;
-ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con riferimento anche alle statuizioni civili in favore del Comune di Foppolo, costituitosi parte civile.
Avverso la sentenza di appello emessa in sede di rinvio propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia e procuratori speciali degli imputati.
2.1. Con un unico ricorso nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all’applicazione dell’istituto della continuazione e a computo della riduzione di pena per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Con specifico riferimento alla posizione del COGNOME, in relazione alle lesioni di cui ai capo 30) e 31), era stato disposto l’aumento complessivo di un mese di reclusione per la continuazione, che, tuttavia, era stata esclusa in sentenza per tali capi: di conseguenza, non si giustificava l’ulteriore pena di sei mesi indicato a pagina 31 (“il riconoscimento della continuazione è stato escluso per i capi 30 e 31, per cui la pena per tali capi rimane quella già determinata in mesi sei di reclusione”), confermato in dispositivo; in caso contrario, doveva escludersi l’aumento in continuazione per questi due reati. In definitiva, l’applicazione dell’art. 81 cod. pen. era stata per un verso riconosciuta e per altro negata, implicando una contradditoria duplicazione di pena.
Circa la riduzione ex art. 62 bis cod. pen. si è sostenuto nella sentenza impugnata che la pena base di quattro anni e otto mesi di reclusione doveva intendersi al netto della diminuzione per la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze
attenuanti generiche, con riferimento quindi solo alla pena base, senza incidere sugli aumenti per i reati avvinti dal vincolo della continuazione.
Infine, per entrambi gli imputati, il giudice del rinvio aveva disatteso l’obbligo di autonoma determinazione degli aumenti per ciascun reato satellite.
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati articolati due motivi, con i quali si eccepisce:
il vizio di motivazione relativamente ai reati di falso ex art. 476 cod. pen. di cui ai capi 16 e 20, circa il giudizio di utilizzabilità dei tabulati, posto che il dec di acquisizione degli stessi era stato emesso dal pubblico ministero il 25/11/2016 sulla base di formule vaghe e stereotipate, senza dar conto RAGIONE_SOCIALE finalità specifiche perseguite, in violazione dell’art. 15 Cost. (questione sulla quale il giudice di appello non si era pronunciato);
il vizio di motivazione in ordine ai reati sub 16 e 20, posto che l’affermazione di responsabilità si basava su presunzioni non applicabili (la collocazione territoriale di un soggetto in base alla localizzazione del telefono cellulare; l’utili di una scheda telefonica intestata alla figlia) e sull’interpretazione di messaggi dal contenuto equivoco.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso relativo al COGNOME è fondato.
Vi è, infatti, una discordanza tra dispositivo e motivazione circa il trattamento sanzionatorio per i reati di cui ai capi 30) e 31): in dispositivo si conferma l’esclusione della continuazione, riconosciuta per tutti gli altri capi, e la pena ( sei mesi di reclusione) inflitta in primo grado; in un punto della motivazione, invece, per gli stessi reati viene stabilito un aumento comple.ssivo di un mese di reclusione (quindici giorni per ciascun reato), con implicito riconoscimento del vincolo della continuazione.
In applicazione del principio secondo cui l’atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, quando – come nel caso di specie – il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della ‘redazione della motivazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874), deve ritenersi che la sentenza di appello abbia confermato per i reati in questione l’esclusione della continuazione e la pena determinata in primo grado, in conformità peraltro con quanto riportato in un altro punto della motivazione (pag. 31, primo periodo).
Di conseguenza, deve espungersi dal calcolo della pena finale per tutti gli altri reati l’aumento di un mese di reclusione, che costituisce non solo duplicazione del trattamento sanzionatorio per i capi 31) e 32) ma che contraddice la statuizione finale sul punto.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, potendosi procedere senza margini di discrezionalità alla rideterminazione della pena per il COGNOME, in ordine ai reati per cui ha riportato condanna, eccettuati i capi 30) e 31): l’aumento complessivo per la continuazione va stabilito in anni cinque di reclusione (anziché in anni cinque e mesi uno di reclusione), da aggiungersi alla pena base di anni quattro e mesi otto di reclusione per il più grave addebito di concussione di cui al capo 3): sulla pena complessiva di anni nove e mesi otto di reclusione, va effettuata la riduzione per il rito e rideterminata la pena finale in anni sei, mes cinque e giorni dieci di reclusione.
Il ricorso del COGNOME è per il resto inammissibile così come quello del COGNOME, integralmente.
Per quanto attiene al computo della riduzione della pena per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi che trattasi di un motivo che risulta proposto per la prima volta con il ricorso in esame, estraneo all’appello oltre che al ricorso che ha determinato l’annullamento: la sentenza rescindente, infatti, riportando i motivi di ricorso del COGNOME e del COGNOME, ha evidenziato che la censura sul trattamento sanzionatorio aveva ad oggetto la quantificazione degli aumenti a titolo di continuazione e non già – specificamente – la corretta applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., questione non sottoposta neanche alla verifica del giudice di appello, come risulta dalla lettura del relativo atto impugnazione.
La mancata devoluzione preclude, quindi, la proponibilità e l’esame della censura.
Manifestamente infondato risulta, infine, il motivo relativo agli aumenti di pena ex art. 81 cod. che il giudice del rinvio ha distinto a seconda della tipologia e della gravità dei reati, con riferimenti specifici alle modalità della condotta e all conseguenze degli illeciti, in tal modo rimediando alla lacuna motivazionale ravvisata nella pronuncia rescindente.
Anche il ricorso di NOME COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità perché fondato su motivi reiterativi e, comunque, non consentiti in sede di legittimità.
La sentenza della cassazione aveva annullato la sentenza di appello nei suoi confronti in relazione ai capi 16, 20 e 21, con rinvio per nuovo giudizio su tali capi.
L’unico motivo proposto in quella sede dal COGNOME riguardava l’utilizzabilità dei tabulati dell’utenza telefonica intestata a NOME COGNOME, figlia dell’imputato, e in uso a questi, derivando la prova della responsabilità per i reati
di falso in oggetto da una serie di elementi probatori relativi alla geolocalizzazione di quella utenza telefonica, volti a comprovare come in realtà il ricorrente, segretario comunale di Foppolo, fosse in un luogo diverso al momento dell’adozione degli atti in questione (un contratto di appalto, la pubblicazione di una determina, la redazione di una delibera d’i giunta).
4.1. La pronuncia rescindente aveva rilevato a riguardo che l’imputato era stato condannato sulla base RAGIONE_SOCIALE interferenze probatorie desunte dalle risultanze dei dati esterni RAGIONE_SOCIALE comunicazioni del cellulare, ritenendo che la sentenza di appello impugnata non si fosse confrontata con l’evoluzione normativa in materia: l’art. 132, comma 3, d.lgs. 196/2003, nella formulazione vigente all’epoca dell’acquisizione dei dati, era stato riscritto 1, d.l. 30 settembre 2021 n.132, al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 2 marzo 2021 – causa C-746/18, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE; decreto legge convertito con modificazioni con legge 23 novembre 2021 n.178 che, oltre ad apportare alcuni correttivi alla disciplina dell’acquisizione, aveva dettato una disciplina transitoria, volta specificatamente a superare i contrasti interpretativi insorti in ordine alla utilizzabilità dei tabulati tele acquisiti dal pubblico ministero in forza della disciplina previgente.
Ha precisato la sentenza di annullamento che la legge di conversione n. 178 del 2021, con l’inserimento del comma 1-bis all’interno dell’ari:. 1 del D.L. n. 132 del 2021, aveva stabilito che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti, come n caso in esame, nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del D.L. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’art. 4 c.p.p. e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi»; che alla data in cui era stata pronunciata la sentenza impugnata – il 14.1.2022- la disciplina transitoria indicata era vigente.
4.2. In base a tale ricostruzione la sentenza di appello era giudicata viziata per molteplici aspetti: non risultava se un provvedimento di autorizzazione del Pubblico Ministero fosse stato emesso; non era corretto ritenere che i tabulati acquisiti senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria fossero utilizzabili ne giudizio abbreviato, trattandosi di prove acquisite in violazione del diritt soggettivo alla riservatezza, tutelato dall’art. 15 Cost. (prove cosiddette incostituzionali); era infondato ritenere che, trattandosi di dati relativi a ubicazione dell’utenza e non al traffico telefonico, i tabulati potessero acquisirsi anche dalla polizia giudiziaria, essendo necessario a tal fine un atto dell’autorità
giudiziaria, sorretto da adeguata e specifica motivazione, così come stabilito dalla Corte costituzionale in relazione all’art. 15 Cost.
4.3. Il giudice di rinvio, attenendosi a tali indicazioni ermeneutiche, ha in primo luogo verificato l’esistenza dei decreti autorizzativi del Pubblico Ministero dei tabulati telefonici RAGIONE_SOCIALE utenze di interesse investigativo, richiedendoli all Procura della Repubblica di Bergamo che ha provveduto a trasmetterli, così consentendone l’esame in contraddittorio.
È provata, quindi, documentalmente – oltre che non contestata – l’esistenza stessa del decreto autorizzativo del Pubblico Ministero, avente data 25.11.2016, finalizzato all’acquisizione di tutte le utenze telefoniche intestate o nell disponibilità degli indagati nel proc. 12511/15 R.G.N.R. ed in relazione al periodo dal 10 gennaio 2016 alla data del provvedimento; circostanza che elimina il dubbio che la P.G. possa aver acquisito di sua iniziativa i tabulati telefonici.
La corte territoriale non si sofferma sul requisito della motivazione del decreto, sul quale peraltro la difesa dell’imputato non aveva posto quesl:ioni specifiche, ma è lo stesso motivo di ricorso in esame che fornisce elementi di valutazione in tal senso. Sostiene, infatti, il ricorrente che il decreto del 25.11.2016 di acquisizione dei tabulati telefonici, per il periodo indicato e nei confronti dei soggetti indagat era stato emesso “in quanto è da supporre che dagli stessi possano emergere elementi utili per l’immediata prosecuzione RAGIONE_SOCIALE indagini, potendosi accertare dai dati acquisiti i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella pres indagine” (la motivazione è riportata testualmente a pag. 2 del ricorso).
La censura risulta così generica e aspecifica, posto che la motivazione, pur sintetica, risulta adeguata, in considerazione della natura del provvedimento e del riferimento alle ragioni dell’acquisizione; non indica, cioè, gli elementi ritenut essenziali che avrebbero dovuto sostanziare la parte motivazionale del decreto.
D’altra parte, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ai fini dell’acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico, l’obbligo di motivazi del provvedimento acquisitivo è soddisfatto anche con espressioni sintetiche, nelle quali si sottolinei la necessità dell’investigazione, in relazione al proseguimento RAGIONE_SOCIALE indagini ovvero all’individuazione dei soggetti coinvolti nel reato, o s richiamino, con espressione indicativa della loro condivisione da parte dell’autorità giudiziaria, le ragioni esposte da quella di polizia (Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, COGNOME, Rv. 260589, fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento acquisitivo con richiamo alla assoluta necessità dell’acquisizione ai fini del proseguimento RAGIONE_SOCIALE indagini).
Infine, con riferimento ai reati per i quali il giudice del rinvio ha confermato la condanna – capi 16) e 20), attesa l’assoluzione per il capo 21) – sono stati evidenziati gli altri elementi di prova (ulteriori rispetto alle risultanze dei tabul
telefonici) a sostegno della tesi accusatoria e della conseguente affermazione di responsabilità (pagine 25 e seguenti della sentenza impugnata; in tal senso, anche par. 5.1., pagine 37 e 38 della sentenza della Corte di Appello di Brescia del 14.11.2022, oggetto di annullamento parziale).
4.4. Ribadita l’utilizzabilità dei tabulati telefonici – e, quindi, la manife infondatezza del primo motivo di ricorso – va disatteso anche il secondo motivo, perché non consentito in sede di legittimità, riguardando la valutazione di elementi probatori, riservata al giudice di merito.
La diversa interpretazione dei dati forniti dal sistema di geolocalizzazione si pone infatti sul piano RAGIONE_SOCIALE alternative solo ipoteticamente possibili, che non priva di consistenza logica le argomentazioni della corte territoriale e del tribunale secondo cui gli atti indicati nei capi 16) e 20) non erano stati redatti alla presenza del COGNOME, in qualità di segretario comunale, impegnato altrove, alla stregua anche degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza di Bergamo sull’utenza cellulare in uso all’imputato, intestata alla figlia.
All’inammissibilità del ricorso del COGNOME e del COGNOME segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna degli stessi al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Resta da statuire sulla richiesta della parte civile di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. L’attività difensiva espletata si giustifica esclusivamen nei confronti del COGNOME che ha mosso censure in ordine all’accertamento di responsabilità per i reati di falso, in tal modo rendendo non definitive le statuizioni civili; non così nei confronti degli altri due ricorrenti che hanno proposto ricors solo quoad poenam, per aspetti, quindi, privi di interesse per la parte civile e per le ragioni fatte valere nel processo penale. Le spese sono liquidate come da dispositivo, in conformità con la notula presentata.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina la pena in anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ferma restando la pera inflitta per i capi 30) e 31); dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Condanna NOME COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dalla parte civile Comune di Foppolo che liquida in complessivi euro 2.315,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Preside/te