Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4605 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4605 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 07/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che hanno richiamato i motivi di ricorso e la memoria tempestivamente depositata, chiedendo l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 02/10/2025 il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOME NOME avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Salerno del 04/09/2025, con la quale era stata applicata allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere perchØ indagato per i delitti di cui ai capi 1, 22, 24, 25, 30, 53, 55, 74, 79, 60, 81.
2.COGNOME NOME, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 407 e 414 cod. proc. pen. per aver impiegato nell’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati ascritti ai capi 74, 79, 80 e 81 della rubrica atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari. La difesa ha richiamato sul tema le osservazioni difensive articolate dinnanzi al Tribunale del riesame, rilevando come la provvista indiziaria per tali delitti sarebbe stata ricavata esclusivamente dalla lettura dei messaggi scambiati attraverso l’applicativo SkyEcc , acquisiti con l’ordine di indagine europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno il 16/11/2023, elementi questi del tutto inutilizzabili attesa l’iscrizionedel nominativo del ricorrente nel registro delle notizie di reato nel procedimento penale n. NUMERO_DOCUMENTO per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 416bis.1 cod. pen. commessi in Pagani dal dicembre 2019, con condotta perdurante.
La difesa ha osservato che i fatti indagati erano identici e risultavano assorbiti dalla condotta associativa. Quanto alla precedente iscrizione, mentre per altri indagati veniva esercitata l’azione penale, per il ricorrente non veniva assunta alcuna determinazione, nØ mediante richiesta di rinvio a giudizio, nØ con richiesta di archiviazione, seppure nell’odierno procedimento al capo 74 fosse stata contestata la stessa condotta associativa di cui al procedimento n. NUMERO_DOCUMENTO, concernente fatti relativi alla primigenia iscrizione.
Lo specifico motivo, relativo alla inutilizzabilità delle conversazioni acquisite con l’ordine di indagine europeo, veniva respinto sulla base di una laconica considerazione, senza considerare che gli elementi di prova emersi erano relativi alle stesse condotte oggetto della originaria contestazione; non erano quindi emersi fatti di reato nuovi e diversi.
La mancata archiviazione della precedente iscrizionenon poteva essere sanata da una nuova iscrizione al fine di utilizzare i risultati delle chat ottenute dalla autorità giudiziaria straniera dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, non ricorrendo una ipotesi nella quale venivano acquisiti elementi investigativi per fatti di reato nuovi e diversi.
2.2.Violazione di norme processuali per avere utilizzato nell’accertamento della ricorrenza di gravi indizi di reato in ordine al capo 1) della rubrica (partecipazione alla associazione per delinquere di stampo camorristico denominata RAGIONE_SOCIALE quale componente dell’area militare ed armata del RAGIONE_SOCIALE) atti compiuti dopo la scadenza del termine di cui agli artt. 407 e 414 cod. proc. pen., nonchØ motivazione apparente e sostanzialmente omessa in ordine alle specifiche doglianze mosse con i motivi di riesame sul punto; anche in questo caso la difesa ha richiamato il procedimento n. 2698/2019 ed ha sottolineato come la posizione del ricorrente fosse stata stralciata, ma mai archiviata, e il Pubblico ministero non aveva in alcun modo richiesto una riapertura delle indagini, in presenza di una contestazione del tutto sovrapponibile (a titolo di partecipazione alla associazione per delinquere di cui al capo 1) della rubrica). La difesa ha contestato le conclusioni del Tribunale del riesame che aveva ritenuto possibile e legittima una nuova iscrizione piuttosto che la riapertura delle indagini, atteso che con riguardo al delitto associativo il fatto non poteva in alcun modo ritenersi nuovo, con conseguente inutilizzabilità dei decreti di intercettazione individuati nei motivi di riesame (rit 1344/2024 del 2/10/2024, rit 1374/2024 del 08/10/2024).
2.3.Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 191 e 254 cod. proc. pen. e art. 15 Cost., nonchØ art. 14, par. 7 della Direttiva 2014/41/UE per avere utilizzato chat intercorse sull’applicativo Sky Ecc , sequestrate, estratte e trasmesse autonomamente dalla Polizia giudiziaria francese prima della adozione di un valido provvedimento motivato dell’Autorità giudiziaria, oltre che contraddittorietà della motivazione rispetto alla ordinanza cautelare genetica, con riferimento all’abbinamento dei pin agli utilizzatori; in tal senso ai fini della prova di resistenza la difesa ha sostenuto che, quanto ai delitti contestati ai capi 74, 79, 80 e 81, gli stessi sarebbero riscontrati esclusivamente sulla base delle chat predette il cui contenuto, come evidenziato in sede di riesame, era da ritenere noto alle forze di polizia sin dal mese di ottobre 2022, proprio quanto al contenuto delle chat, avendo potuto associare i pin ai presunti utilizzatori, con evidente irregolarità del percorso acquisitivo, che non poteva essere spiegata se non con una loro illegittima apprensione in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali quanto alla tutela della segretezza delle conversazioni. Il Tribunale del riesame per superare tali considerazioni aveva erroneamente interpretato i principi affermati dalle Sez. U Giorgi e Gjuzi, essendo necessario l’assoggettamento alla disciplina di cui all’art. 254 cod. proc. pen. che impone necessariamente un provvedimento dell’autorità giudiziaria, specificamente motivato al fine di giustificare la violazione del diritto alla segretezza della corrispondenza. La difesa ritiene
errata la conclusione del Tribunale del riesame sia quanto alla natura documentale delle chat, che quanto alle modalità di acquisizione delle stesse, anche considerato che dagli atti di indagine emergerebbe senza alcun dubbio l’accesso a tali conversazioni da parte della polizia giudiziaria italiana ben prima della formale estrazione delle stesse da parte della Polizia giudiziaria francese in data 31/05/2024, sicchØ l’ordine di indagine europeo era stato emesso in modo simulato, come tentativo di legittimazione ex post della già avvenuta acquisizione delle conversazioni oggetto dell’ordine europeo di indagine, in mancanza delle garanzie prescritte, in assenza di qualsiasi elemento valido a riscontrare quali metodologie siano state seguite nell’acquisizione ed estrazione delle conversazioni.
3.Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
¨ stata depositata memoria in data 02/01/2026 con la quale sono state ribadite le argomentazioni a sostegno del ricorso, chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I motivi ricorso sono infondati per le ragioni che seguono.
2.Il primo motivo di ricorso Ł infondato. Il ricorrente sostiene l’identità delle condotte di cui al capo 74) quanto alla imputazione ascritta ai sensi dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla primigenia iscrizione per il medesimo titolo di reato in data 18/12/2019 e rubricato (come ricostruito dalla difesa) NUMERO_DOCUMENTO.
L’imputazione provvisoria in relazione alla quale Ł stata emessa la misura cautelare poi impugnata dinnanzi al riesame, il cui provvedimento viene in questa sede contestato perchØ basato su elementi di indagine asseritamente inutilizzabili in quanto acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per le indagini preliminari – ascrive al ricorrente la partecipazione con ruolo di organizzatore, in quanto responsabile delle operazioni di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzionesul territorio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di vario tipo, nella associazione per delinquere dedita al narco traffico, aggravata ai sensi dell’art. 416bis.1 cod. pen., condotta posta in essere in Agro Nocerino dall’anno 2020 sino al marzo 2021, mentre nel procedimento originario al quale si riferisce il ricorrente, con la proprie considerazioni, il reato risultava commesso in luogo diverso (Pagani), in epoca diversa (con decorrenza dal 2019 e con condotta perdurante).
Da ciò consegue, all’evidenza, come l’imputazione oggetto del presente procedimento, in relazione alla quale Ł stata applicata la misura cautelare oggetto di ricorso, sia oggettivamente diversa dalla precedente, sebbene si innesti sul reato associativo per il quale il ricorrente era stato iscritto in precedenza, visto che si precisa che la associazione dedita al narco traffico agiva per favorire quella di stampo camorristico, ricostruendo condotte tuttavia successive e non identiche, caratterizzate dal ruolo specifico allo stesso ascritto nel capo di imputazione 74) rispetto a quelle oggetto della prima iscrizione. Elemento questo con il quale il ricorrente non si confronta effettivamente, sicchØ, tenuto conto della imputazione provvisoria che ha portato alla emissione del titolo cautelare non si può ritenere sussistente quella identità di iscrizioni che dovrebbe condurre a ritenere tardiva l’iscrizione effettuata in data 15/10/2024 ad esito di ulteriori investigazioni, che hanno condotto ad una diversa e puntuale considerazione della condotta provvisoriamente ascritta nell’ambito della associazione per delinquere finalizzata al narco traffico come specificamente descritta. Tali concreti elementi di distinzione tra le condotte imputate sono stati oggetto di specifica considerazione da parte del Tribunale del riesame che, anche richiamando le approfondite considerazioni in tema di provvista indiziaria rese dal G.i.p., ha analizzato le circostanze di fatto emerse, valorizzando le caratteristiche della associazione, il collegamento con le
condotte di altri associati giudicati separatamente, l’emersione del ruolo e delle condotte commesse dal ricorrente a seguito di ulteriori attività di indagine, condotte riscontrate anche, ma non solo, a seguito della decrittazione delle conversazioni allo stesso riferibili mediante il sistema Sky Ecc , in presenza di una ampia base investigativa che, complessivamente considerata dal Tribunale del riesame, ha portato alla affermazione positiva quanto al riscontro della provvista indiziaria in senso conforme al G.i.p.
Il ricorrente non si confronta, dunque, con le conclusioni – logicamente articolate, in assenza di manifesta illogicità o apparenza della motivazione, o ancora di violazione di legge – rese dal Tribunale che ha chiarito come, proprio per l’insieme di circostanze sopravvenute ed emerse durante le indagini, il procedimento penale instaurato Ł nuovo, ricorrendo nel caso di specie una iscrizione autonoma (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 26419101; Sez. 4, n. 32776 del 06/07/2006, COGNOME, Rv. 234822-01) elemento che, secondo il Tribunale, anche nel corso delle indagini non Ł stato in alcun modo contestato dalla difesa (pag. 40 e segg. dove Ł stata valorizzata la assenza di qualsiasi richiesta di retrodatazione delle indagini ai sensi dell’art. 335quater , cod. proc. pen.). In altri termini il ricorrente, anche in questa sede, omette di confrontarsi con tale decisivo profilo della argomentazione motivazionale del Tribunale.
In tal senso si deve osservare che il Tribunale ha correttamente applicato il principio di diritto, già affermato da questa Corte, che si intende ribadire, secondo il quale ai fini del computo della durata massima delle indagini preliminari, l’iscrizione per un nuovo reato a carico del medesimo indagato, individua il ” dies a quo ” da cui decorre il termine (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191-01; Sez. 2, n. 150 del 18/10/2012, dep. 04/01/2013, COGNOME e altri, Rv. 254676-01). Ne consegue che, nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero – salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell’accertamento di circostanze aggravanti – deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall’art. 335 cod. proc. pen., quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sicchØ il termine per le indagini preliminari previsto dall’art. 405 cod. proc. pen. decorre in modo autonomo, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, dep. 25/03/2010, Paviglianiti, Rv. 246525-01). Ne deriva che del tutto generica si deve ritenere anche l’ulteriore osservazione difensiva secondo la quale l’ordine di indagine europeo era stato emesso in un procedimento contro ignoti, nonostante il nominativo del ricorrente si dovesse ritenere già noto sulla base degli atti acquisiti dalla Polizia giudiziaria, atteso che il ricorrente non si Ł confrontato con le conclusioni già richiamate del provvedimento impugnato nel rigettare la eccezione quanto alla mancata richiesta di retrodatazione ai sensi dell’art. 335quater cod. proc. pen., sicchØ tale eccezione risulta preclusa in questa sede ai sensi dell’art. 335quater , terzo comma, cod. proc. pen. NØ, dunque, la censura scalfisce la logica articolazione delle conclusioni sul punto del Tribunale, che ha chiarito che, su base tecnica, erano stati creati degli abbinamenti tra i pin degli utilizzatori del sistema di messaggistica criptato e alcuni numeri telefonici, ma solo a seguito della effettiva ricezione delle chat decrittate (ad esito della nota 997/2024/U/SISCO) ed analisi dei relativi contenuti erano emersi elementi a carico del ricorrente al fine giungere ad una iscrizione a suo nome, certamente impossibile in precedenza sulla base di meri dati tecnici di riscontro posti a base della attività di indagine, ma del tutto avulsi dai contenuti delle chat criptate.
3.Il secondo motivo di ricorso si caratterizza per una evidente genericità in mancanza di confronto con le argomentate e logiche conclusioni del Tribunale. Il tema critico proposto –
secondo il quale sarebbe stata ritenuta in violazione di legge la ricorrenza della provvista indiziaria quanto al capo 1) della rubrica sulla base di atti compiuti dopo la scadenza del termine di cui agli artt. 407 e 414 cod. proc. pen. e, dunque inutilizzabili, mediante una motivazione oggettivamente apparente – si caratterizza all’evidenza per una lettura parcellizzata della articolata argomentazione del Tribunale che, sul punto, ha ricostruito i termini della specifica contestazione della condotta di cui al capo 1) (dal 2023 all’attualità), evidenziando la ricorrenza di plurimi elementi indiziari a carico del ricorrente (in particolare pag. 42 e seg. dove si Ł valorizzata rispetto al reato imputato la progressiva emersione di gravi e univoci indizi a sostegno della contestazione associativa, rappresentati non solo dai messaggi trasmessi dalla ‘autorità francese’, ma anche da un articolato insieme di ulteriori risultanze investigative – richiamate in modo significativo dal Tribunale a pag. 43 e seg. emerse sia mediante captazioni telefoniche ed ambientali, che attraverso sistemi di video sorveglianza a mezzo telecamere e servizi di appostamento e controllo da parte della Polizia giudiziaria, che attestavano: – la ricostituzione del RAGIONE_SOCIALE COGNOME/COGNOME; – le plurime attività di riunione e incontro tra i sodali; – l’organizzazione e suddivisione dei ruoli; – la pianificazione di attività illecite di corposa consistenza; – la diretta ed esplicita messa a disposizione del ricorrente, dichiarata dallo stesso in modo inequivoco nel corso delle conversazioni captate in diverse occasioni; – la gestione nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE di plurimi luoghi utilizzati per lo stoccaggio degli stupefacenti, così come il noleggio di auto al fine di commettere nell’ambito di tale attività organizzata una pluralità di reati scopo tutti successivi alla data del 14/10/2024) che non possono essere individuati, come affermato dalla difesa, esclusivamente sulla base delle captazioni acquisite a seguito di decrittazione effettuata dalla autorità straniera e, dunque, su elementi asseritamente inutilizzabili.
La presenza di tale pluralità univoca e convergente di ulteriori elementi indiziari ampiamente valorizzati dal Tribunale, oltre a quelli evocati dalla difesa e dalla stessa ritenuti inutilizzabili – rende palese la genericità della censura in mancanza di confronto con la motivazione quanto alla ricorrenza di provvista indiziaria per il reato di cui al capo 1) della rubrica, senza che, tra l’altro sul punto, sia stata articolata una effettiva prova di resistenza in ordine alla decisività delle captazioni decrittate trasmesse dalla autorità estera. In tal senso, deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale allorchØ con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024-02; Sez. 2, 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, COGNOME, Rv. 268218-01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452-01). In conclusione, il ricorrente ha omesso di allegare l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento, come appare evidente nel caso di specie. Infine, appare opportuno ricordare che, anche ove si volesse accedere alla tesi del ricorrente quanto alla identità del fatto ascritto al capo 1), questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire che qualora nel corso delle indagini preliminari in relazione ad un reato permanente emergano nuovi elementi attestanti il perdurare della condotta successivamente alla scadenza del termine previsto dall’art. 405 cod. proc. pen. il Pubblico Ministero può legittimamente
procedere ad una nuova iscrizione nei confronti dello stesso indagato, senza alcun limite alla utilizzabilità degli elementi emersi prima di tale iscrizione in relazione al segmento di reato permanente a cui si riferiscono (Sez. 1, n. 44502 del 15/11/2024, Friscia, Rv. 287320-01). Sul tema si Ł chiarito che sul piano logico e giuridico possono essere configurati diversi segmenti temporali del reato permanente che assumono rilievo non nel senso di incidere sulla natura unitaria dell’illecito di durata, ma sul piano del concreto e frazionato accertamento giurisdizionale di condotte che ben possono protrarsi anche al di là di eventi idonei a interrompere la permanenza. In conclusione, si deve ribadire che la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell’art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell’indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benchØ collegati con i fatti oggetto della precedente indagine (Sez. 2, n. 14777 del 19/01/2017, Caponera, Rv. 270221-01).
4.Le considerazioni che precedono valgono a delineare l’infondatezza del terzo motivo di ricorso. La parte ricorrente, nonostante un approfondito richiamo ad approdi ermeneutici di questa Corte, omette di considerare, anche in questo caso, il tema della decisività dell’elemento ritenuto complessivamente inutilizzabile e giunge ad affermare, in modo apodittico e senza alcun preciso riscontro documentale (così evidentemente violando il principio di autosufficienza) che nell’accertamento delle condotte provvisoriamente imputate siano state utilizzate chat intercorse sull’applicativo Sky Ecc trasmesse autonomamente dalla Polizia giudiziaria francese prima della adozione di un valido provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. Tale elemento argomentativo, che rappresenta all’evidenza un punto centrale della censura articolata, Ł rimasto del tutto sfornito di elementi a supporto e risulta privo di qualsiasi allegazione decisiva, non potendo certamente rappresentare un elemento dirimente e univoco in tal senso, al fine di sostenere la violazione invocata e la mancanza di un provvedimento della autorità giudiziaria straniera, la nota di abbinamento dei pin sopra richiamati e dovendosi al contrario ipotizzare una sequela procedimentale formale anche nei rapporti tra Polizia giudiziaria interna ed estera quanto alle comunicazioni tra le stesse intercorse, che comunque non Ł stata in alcun modo provata nel senso, sostenuto dal ricorrente, di una effettiva violazione dei principi sanciti sul punto anche dalla giurisprudenza di legittimità. NØ si può ritenere ricorrente il vizio della motivazione evocato nel senso della contraddittorietà delle argomentazioni del Tribunale, rispetto alla ordinanza genetica, quanto al tema dell’abbinamento del pin agli utilizzatori. Il Tribunale ha fornito una motivazione argomentata e tecnicamente riscontrabile sul punto (pag. 42 dove si Ł valorizzato il dato per cui la circostanza che i nominativi degli indagati fossero già noti non presuppone che l’autorità italiana conoscesse già il contenuto dei messaggi, ma solo che fosse riuscita a risalire al pin che li ha identificati, mediante attività tecnica specificamente richiamata, confluita in termini coerenti nell’ordine di indagine europeo), ma ciò che nella specie si deve sottolineare Ł che l’argomentazione della difesa non Ł in alcun modo risolutiva in ordine alla violazione di legge lamentata, perchØ il richiamo alla motivazione sul punto non vale a dimostrare che le attività ivi considerate siano elemento sintomatico e utile al fine di provare, anche solo presuntivamente, una effettiva conoscenza del contenuto delle chat e della utilizzazione delle stesse prima della nuova iscrizione conseguente all’ordine di indagine europeo. Deve, quindi, essere ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte, nel suo massimo consesso, secondo il quale l’utilizzabilità di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di un ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione
dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjiuzi, Rv. 286573-05), onere che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo adempiuto, atteso, tra l’altro, che in tema di ordine europeo di indagine emesso per acquisire una prova già disponibile nello Stato di esecuzione, il giudice italiano non può sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati e delle procedure di acquisizione della prova seguite dalla autorità giudiziaria straniera, essendo consentito soltanto il controllo in ordine alla legittima emissione dell’ordine di indagine rispetto alla direttiva 2014/41/UE e al d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 di recepimento di tale direttiva, nonchØ il controllo di utilizzabilità della prova acquisita secondo il diritto interno (Sez.6, n. 48838 del 11/10/2023, Brunello, Rv. 285599-01). In altri termini, nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dei rapporti e delle comunicazioni tra Polizia giudiziaria francese e italiana e la conseguente disponibilità delle chat in capo alla Polizia giudiziaria italiana prima della formale acquisizione da parte della autorità giudiziaria italiana, tra l’altro asseritamente in mancanza di un valido provvedimento autorizzativo (si deve supporre della autorità giudiziaria straniera, competente in tal senso) senza tuttavia allegare alcun reale elemento concreto a supporto di tale tesi, proponendo argomentazioni a carattere presuntivo, che non hanno trovato alcun riscontro in questa sede, e che risultano, tra l’altro, superate dalla ampia ricostruzione relativa alla posizione del ricorrente, al suo ruolo, alla sua certa identificazione sulla base delle indagini espletate dalla Polizia giudiziaria in precedenza richiamate ed analizzate in modo puntuale dalla motivazione del Tribunale (pag. 44 e segg.). Tale complesso argomentativo rende evidente la genericità del motivo proposto, che insieme alle conclusioni in tema di inutilizzabilità e prova di resistenza sopra richiamate, conduce alla affermazione di infondatezza della censura proposta e di ogni altra allegazione difensiva sul punto (memoria del 02/01/2026).
5.Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 07/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME