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Utilizzabilità prove estere: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato in custodia cautelare per narcotraffico. Le prove principali consistevano in messaggi scambiati su una piattaforma criptata, ottenuti dall’autorità giudiziaria francese tramite un Ordine Europeo di Indagine. La difesa contestava l’utilizzabilità di tali prove estere, ma la Corte ha stabilito la loro piena ammissibilità. Ha affermato il principio del mutuo riconoscimento e della presunzione di legittimità degli atti compiuti da un altro Stato UE, distinguendo tra l’acquisizione di dati già esistenti e l’intercettazione di comunicazioni in corso.

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Pubblicato il 16 febbraio 2026 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Utilizzabilità prove estere da chat criptate: la parola alla Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24004 del 2023, ha affrontato un tema di grande attualità e rilevanza processuale: l’utilizzabilità prove estere provenienti da sistemi di comunicazione criptati. Il caso riguarda l’acquisizione di messaggi da una nota piattaforma tramite un Ordine Europeo di Indagine (O.E.I.) e solleva questioni cruciali sulla cooperazione giudiziaria internazionale e sul rispetto delle garanzie difensive. Questa pronuncia fornisce chiarimenti fondamentali per tutti i procedimenti penali che si basano su prove digitali ottenute da autorità straniere.

I Fatti del Caso

Il procedimento trae origine da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto, gravemente indiziato del reato di importazione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Il quadro probatorio a suo carico era costituito prevalentemente dal contenuto di comunicazioni scambiate su una piattaforma di messaggistica criptata, nota per garantire un elevato livello di anonimato e sicurezza.

Le chat erano state acquisite dalle autorità giudiziarie italiane attraverso l’emissione di specifici Ordini Europei di Indagine (O.E.I.) indirizzati all’autorità giudiziaria francese. Quest’ultima era già in possesso dei dati, avendo condotto un’operazione investigativa autonoma che aveva portato alla violazione della piattaforma e all’acquisizione dei dati conservati sui suoi server.

L’indagato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso contestando la legittimità e l’utilizzabilità di tali prove, dando vita a un complesso dibattito giuridico.

L’Utilizzabilità delle prove estere e i motivi del ricorso

La difesa ha articolato diversi motivi di ricorso per contestare l’utilizzabilità delle chat criptate. Le principali censure si concentravano su:

Violazione delle Norme Processuali e della Catena di Custodia

Secondo la difesa, le modalità di acquisizione del dato probatorio non erano state trasparenti. Mancavano i verbali delle operazioni di decifrazione e trascrizione, rendendo impossibile verificare che i dati non fossero stati alterati. Si lamentava in particolare l’assenza di una corretta ‘catena di custodia’, garantita dall’uso di codici hash, per assicurare l’integrità e l’autenticità del dato originale.

Errata Qualificazione Giuridica dell’Atto di Indagine

La difesa sosteneva che l’acquisizione delle chat dovesse essere qualificata come un’intercettazione di comunicazioni, soggetta alle rigide garanzie procedurali previste dagli artt. 266 e ss. del codice di procedura penale. Il Tribunale, invece, aveva considerato i dati come documenti informatici già esistenti (‘dati freddi’), acquisiti ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p., che prevede una procedura meno garantista.

Mancanza di Potere di Vaglio del Giudice Italiano

Si contestava il fatto che il giudice italiano non avesse potuto verificare la legittimità della procedura seguita dalle autorità francesi per ottenere i dati, accettando passivamente la documentazione trasmessa.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi di doglianza e confermando la piena utilizzabilità delle prove. Il ragionamento della Corte si fonda su principi cardine della cooperazione giudiziaria europea.

Il Principio del Mutuo Riconoscimento e la Fiducia Reciproca

La Corte ha ribadito che l’Ordine Europeo di Indagine è uno strumento basato sul ‘principio del mutuo riconoscimento’ e sulla ‘fiducia reciproca’ tra gli Stati membri dell’UE. Ciò significa che l’autorità giudiziaria italiana deve presumere la legittimità dell’attività svolta dall’autorità straniera (in questo caso, quella francese). Il controllo del giudice italiano non riguarda la regolarità procedurale dell’atto compiuto all’estero, che spetta al giudice straniero, ma si limita a verificare la non contrarietà a norme inderogabili e ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

Acquisizione di Dati Statici, non Intercettazione

Un punto cruciale della decisione è la distinzione tra l’acquisizione di un flusso di comunicazioni in atto (intercettazione) e l’acquisizione di dati informatici già conservati su un server. La Corte ha chiarito che la richiesta italiana non riguardava un’intercettazione, ma l’acquisizione di prove già in possesso dell’autorità francese. Pertanto, la disciplina applicabile non è quella, più rigorosa, delle intercettazioni, ma quella relativa all’acquisizione di documenti e dati informatici (art. 234-bis c.p.p.). Quando i dati sono stati trasmessi, il flusso di comunicazione non era più in corso.

Consenso del Legittimo Titolare e Integrità del Dato

La Corte ha ritenuto applicabile l’art. 234-bis c.p.p., che consente l’acquisizione di dati conservati all’estero previo consenso del ‘legittimo titolare’. In questo caso, il titolare è stato identificato nell’autorità giudiziaria francese, che deteneva legittimamente i dati e ne poteva disporre. Riguardo alla presunta alterazione dei dati, la Corte ha specificato che la genuinità di un dato decrittato è intrinsecamente garantita dall’uso della corretta chiave di decifrazione. L’uso di un algoritmo crittografico esclude la possibilità di manipolazioni, salvo la prova di specifici e concreti elementi di segno contrario, che nel caso di specie non sono stati forniti.

Le Conclusioni

La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza nell’era della criminalità digitale e transnazionale. Stabilisce che l’utilizzabilità prove estere acquisite tramite O.E.I. è la regola, fondata sulla fiducia tra i sistemi giudiziari europei. Il sindacato del giudice nazionale sulle procedure estere è limitato alla tutela dei principi supremi dell’ordinamento, senza potersi estendere a un riesame della loro regolarità formale. Infine, la Corte traccia una netta linea di demarcazione tra l’acquisizione di dati preesistenti e le intercettazioni, con significative ricadute sulle garanzie procedurali applicabili.

È possibile utilizzare in un processo penale italiano le chat criptate ottenute da un’autorità giudiziaria di un altro Paese UE?
Sì, è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che tali prove sono utilizzabili se acquisite tramite un Ordine Europeo di Indagine (O.E.I.). L’utilizzabilità si basa sul principio del mutuo riconoscimento e della presunzione di legittimità degli atti compiuti dall’autorità straniera.

Il giudice italiano deve verificare se la polizia estera ha seguito correttamente le proprie leggi nell’acquisire le prove?
No, di regola il giudice italiano non deve effettuare tale verifica. Si presume che l’autorità giudiziaria dello Stato estero abbia già controllato la regolarità della procedura. Il controllo del giudice italiano è limitato a verificare che non vi sia una violazione dei principi fondamentali e delle norme inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano.

L’acquisizione di messaggi già salvati su un server è considerata un’intercettazione?
No. La Corte ha chiarito che esiste una differenza fondamentale. L’intercettazione riguarda l’acquisizione di un flusso di comunicazioni mentre avviene in tempo reale. L’acquisizione di messaggi già memorizzati su un server è invece considerata acquisizione di dati informatici preesistenti (dati ‘freddi’), assimilabile all’acquisizione di un documento e soggetta a una disciplina procedurale diversa e meno stringente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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