Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24004 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24004 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/12/2022 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Procuratore generale, in NOME del sostituto NOME COGNOME, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
AVV_NOTAIO, del foro di Barcellona Pozzo di Gotto, per COGNOME NOME, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’integrale accoglimento.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 codice di rito, il Tribunale di Reg Calabria ha confermato quella del GIP del Tribunale di applicazione a COGNOME NOME della misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui artt. 73, c. 6 e 80, d.P.R. n. 309/1990 e 61 bis, cod. pen., (capo 20 della incolpazione provvisoria).
Pertanto, COGNOMEa specie, secondo il Tribunale del riesame, i singoli O.E.I. non NOMEno avuto oggetto l’acquisizione dell’esito di intercettazioni disposte su ordine di quell’AG fr specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), bensì l’acquisizione di dati in già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti e non, dunque, di un flusso di comunicazioni in atto al momento de acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi.
Il Tribunale del riesame, poi, ha ripercorso le fasi dell’acquisizione del materiale infor rinviando al contenuto degli ordini emessi, richiamando, ai fini della utilizzabilità in
protocollo descritto COGNOME‘art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l’autorità giudiziaria francese trasmittente li deteneva legittimamente.
Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del membro dell’Unione Europea richiesto e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d’indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto all ha ritenuto il limite invalicabile della non violazione di norme inderogabili e dei fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con i complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce u incompatibilità l’onere di dimostrarla, essendo precluso all’autorità richiedente un vaglio legittimità delle modalità esecutive dell’atto, ove non sia indicata una specifica modalità richiesta, a maggior ragione allorquando l’atto d’indagine sia stato già compiuto nel cors autonome iniziative dell’autorità straniera.
Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l’alterazione del dato originale, poiché il rela algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, richiamando sul punto specifico una consulenza redatta in analogo procedimento e su incarico della Procura della Repubblica di Roma. Inoltre, ha ritenuto infondata anche la censura inerente all’utilizzo del supp informatico utilizzato dall’autorità trasmittente, ritenendo quel metodo del tutto corretto da non pregiudicare la genuinità del contenuto versato COGNOMEo stesso.
Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa s sezione (sez. 4, n. 32915/2022, COGNOME): secondo il ragionamento rinvenibile COGNOME‘ordinanza impugnata, NOME, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sul piattaforma SKY ECC), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell’ostensione all difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol non direttamente dall’autorità giudiziaria dello Stato estero, come COGNOMEa specie, in cui il mat informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha poi rilevato che erano versati tutti i documenti inviati dall’autorità francese in risposta ai singoli depositati i provvedimenti genetici con i quali l’AG francese NOME disposto l’acquisizione d messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizion di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribun Reggio Calabria. Quella Autorità giudiziaria, NOME, con provvedimento del 17/12/23030 24/2/2021, NOME disposto l’accesso, l’archiviazione e la trasmissione a sé di tutti i informatici presenti (giacenti/conservati) nei server di RAGIONE_SOCIALE, utilizzando un mezzo di rice della prova avente regolamentazione distinta rispetto all’attività di intercetta (COGNOME‘ordinanza richiamandosi la procedura avviata dagli investigatori olandesi per acquisire i memorizzati sui singoli telefonini che utilizzavano la piattaforma, mediante la installazion c.d. “man in the middle”, cioè un vero e proprio server idoneo a ricevere il traffico dei telefoni, superando di fatto il sistema end-to-end).
In ogni caso e risolutivamente, il Tribunale ha precisato che, anche a voler ritenere la na di intercettazione del dato informatico acquisito, la sua utilizzabilità non sarebbe comun condizionata a un accertamento da parte del giudice italiano della regolarità degli atti comp dall’autorità richiesta, operando la presunzione di legittimità dell’attività svolta, per spetta al giudice straniero il relativo controllo e l’eventuale risoluzione di ogni questione alle irregolarità riscontrate, trattandosi, COGNOMEa specie, di atti d’indagine assunti dall’RAGIONE_SOCIALE d’iniziativa che, una volta introdotti nel procedimento pendente in Italia, sono utili secondo le regole processuali e sostanziali proprie del nostro ordinamento, senza alcuna violazione delle prerogative difensive e del contraddittorio.
Ciò premesso, quanto alla gravità indiziaria in ordine al reato contestato, il Tribuna disatteso le doglianze difensive con le quali si era intanto contestata la compiuta identifica del COGNOME, in premessa precisando che entrambi i PIN associati all’indagato NOMEno costituito oggetto di appositi O.E.I. In particolare, l’identificazione era avvenuta gra valorizzazione dei riferimenti forniti dagli stessi indagati, soliti indicarsi ricorrendo a so e/o nomignoli, ma anche al nome e al cognome, oppure a particolari di vita o ad accadimenti storici univocamente attribuibili solo a determinati soggetti. Inoltre, alcuni indagat risultati utilizzatori di cripto-telefonini, con i quali scambiavano messaggi SKY ECC e ogni user era associato a un nickname. L’indagato era risultato utilizzatore di due PIN COGNOMEa disponibili del fratello e co-indagato COGNOME NOMENOME essendo emerso che, in alcune occasioni, quest’ultimo NOME ceduto temporaneamente il proprio dispositivo a un soggetto successivamente identificato proprio in COGNOME NOME. Nelle pagg. da 9 a 10, il Tribunale ha elencato i riferimenti e i dati ritenuti pregnanti ai fini della identificazione (facendo rinvio alle frasi utilizzate, ai luoghi frequentati, alla sua presenza in Piemonte ove è dom la moglie, ad alcuni riferimenti riguardanti parenti di quest’ultima, come nel caso di COGNOME NOME, da tempo detenuto e del quale sono stati valorizzati i riferimenti alle sue vice giudiziarie e alle due figlie in giovane età, chiamate “bimbe”; ma anche le spiegazioni date COGNOME NOME sulle cessioni del proprio dispositivo a NOME fidata chiamata “Mio f” COGNOME NOME avendo un solo fratello, per l’appunto l’indagato e la indicazione del frate “A” a COGNOME NOME, alias “NOMENOME, come suo sostituto nel periodo in cui egli sarebbe stato via che, in ogni caso, avrebbe saputo cosa fare; indicazione data anche a COGNOME NOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale ha poi ritenuto la gravità indiziaria a carico dell’indagato per i fatti co capo 20) della incolpazione provvisoria, segnatamente inerenti alla importazione di un ingent carico di cocaina proveniente dal Sudamerica. Le risultanze dell’analisi degli innumerev messaggi scambiati via SKY ECC NOMEno reso possibile accertare il pieno coinvolgimento del COGNOME COGNOME‘affare illecito descritto minuziosamente, attraverso i vari passaggi, COGNOMEe pag da 14 a 19 dell’ordinanza impugnata, alle quali si rinvia. Egli NOME agito in concorso con soggetti, partecipi a un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico, della quale il Tri ha descritto il normale modus operandi alle pagg. da 12 a 14 della ordinanza impugnata. In quel contesto criminale, si è inserita la vicenda COGNOMEa quale è ritenuto coinvolto il COGNOME relativa alla importazione di Kg. 2.226 di cocaina, suddivisa in 1920 panetti, occultati carico di banane all’interno del container avente codice identificativo NUMERO_DOCUMENTO, giunto al
porto di Gioia Tauro il 14/3/2021 a bordo della nave “Giselle” proveniente da Panama, ove era giunto a bordo della nave “Sant’NOME” partita da località Turbo, in Colombia (di qui l’appellativo dato all’operazione, intesa “lavoro di Turbo”).
In sintesi, già dal 17/11/2020, il gruppo degli “importatori” capeggiato da COGNOME NOME e COGNOME NOME, attraverso il contatto di COGNOME NOME con un funzionario doganale colluso, NOME ottenuto informazioni per organizzare detta importazione, operazione che, però, si era svolta in maniera diversa rispetto al normale modus operandi degli associati (non si era, NOME, proceduto alla “esfiltrazione” del carico dal porto di Gioia Tauro, mediante la compli portuali infedeli che provvedevano al trasferimento della droga dal container d’arrivo a quello d’uscita, ma si era deciso di seguire la strada dell’aggiramento dei controlli scanner, mediante la complicità di un addetto agli stessi). Tuttavia, il piano non andava a buon fine pe segnalazione di “incoerenza” del carico, a seguito di una scansione radiogena del contenitore. L PG operante, poi, NOME disposto l’avvio di una consegna controllata ed era riuscita a recuperar il carico COGNOMEa città di destinazione, cioè Catania. Gli investigatori NOMEno così otten validissimo riscontro alle emergenze probatorie ricavate dalle chat criptate, essendo st documentati il quantitativo e le modalità di occultamento della cocaina sequestrata in manier del tutto coerente con quanto concordato tra i soggetti coinvolti (il riferimento è ai 10 palle 4 panetti di cocaina per ogni cartone di banane, per un totale di 1.920 panetti).
Il Tribunale ha poi dato atto che la figura dell’indagato si era inserita COGNOMEe more partenza del carico: COGNOME NOMENOME NOME, NOME comunicato agli altri sodali che avrebb dovuto recarsi in Africa per alcuni giorni e che, per questo motivo, avrebbe consegnato il prop dispositivo utilizzato per comunicare al fratello NOMENOME NOME di sua fiducia, che po essere dunque contattato per ogni evenienza. Come, in effetti, era avvenuto, secondo quanto ricostruito COGNOME‘ordinanza impugnata, allorquando NOME NOME contattato quell’utenza ricevendo riposta da qualcuno che NOME affermato di non essere COGNOME NOMENOME NOME NOMEl’altro”. Lo stesso COGNOME NOMENOME NOMENOME NOME espressamente richiesto al fratello procurarsi un altro dispositivo criptato (dotato di un diverso software, NolBC), richiest quale l’interlocutore NOME acconsentito, comunicandogli a stretto giro le relative credenzi Nell’occorso, l’indagato NOME fatto da tramite per una chiamata su quel diverso dispositivo COGNOMEo scambio di messaggio apparivano anche i riferimenti corrispondenti alla nave cargo sulla quale era stata trasportata la droga, COGNOME NOME tenendo costantemente informato il fratello NOME sul contenuto della conversazione con il soggetto non identificato su NolBC e relative informazioni venivano poi veicolate al gruppo “gioiese” dallo stesso COGNOME NOME. Tuttavia, nonostante la consumazione dell’importazione, l’operazione criminale incontrava una serie di ostacoli, non ultima la violazione della piattaforma criptata SKY EC della quale si era diffusa la notizia. Il pieno coinvolgimento dell’indagato COGNOME‘operazione i condotta dal fratello è stato ricollegato alla perfetta intesa tra i due che NOME loro consen utilizzare un linguaggio criptico che non NOME mai impedito al ricorrente di portare a termi compiti affidatigli dal fratello, ma anche alla circostanza che, in una conversazione, COGNOME NOME NOME NOME al germano che l’indomani avrebbe incontrato una terza NOME (soprannominata “NOME“, mandatagli da “NOME“, nickname con il quale si è ritenuto di
identificare il co-indagato COGNOME NOMENOME NOME concordare una non meglio specificata vendita in un luogo isolato. Secondo il Tribunale, trattasi di condotta che non integra gli estrem favoreggiamento NOMEle, non essendosi l’indagato limitato a ostacolare le indagini a caric del fratello, avendo egli agito COGNOMEa consapevolezza di contribuire NOMElmente all’affar corso, per l’appunto seguendo le indicazioni del fratello.
Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all’ lett. a), cod. proc. pen., ricollegata alla necessità di un migliore approfondimento dei fat altri eventuali episodi connessi, obiettivo che potrebbe esser frustrato dall’inquinamento d fonti di prova da parte degli indagati, ove liberi. A rafforzare tale giudizio, il Trib richiamato l’impiego di mezzi atti a eludere le investigazioni, come cripto-telefon radiotrasmittenti. Ha ritenuto, poi, concreto e attuale il pericolo di fuga, trattandosi di spesso in viaggio all’estero per motivi di lavoro, che mantiene contatti con traffi internazionali, al pari del co-indagato e fratello COGNOME NOMENOME il quale si era reso per irreperibile. Infine, ha ritenuto esistente anche il concreto e attuale pericolo reiter criminosa, rinviando alle modalità della condotta e alla pericolosità dell’agente.
Quanto al primo profilo, ha rilevato che la condotta si inserisce COGNOME‘ambito di un affare il avente a oggetto il trasporto di un ingente quantitativo di cocaina effettuat un’organizzazione criminale ben radicata nel territorio, COGNOMEa quale è inserito il fratello, s cioè con il quale è emersa la stretta collaborazione dell’indagato, soggetto considerato dal pr di fiducia al punto da affidargli la gestione, in sua assenza, di una fase del dell’importazione.
Il Tribunale ha ritenuto inidonea qualsiasi altra misura, anche quella gradata domicilia anche con presidio elettronico, potendo il COGNOME proseguire l’attività illecita, perseveran in analoghe condotte criminose.
3. La difesa ha proposto ricorso, formulando sei motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale sotto il profil travisamento delle risultanze probatorie, quanto alla utilizzabilità delle stesse.
La difesa richiama ed espone le argomentazioni svolte COGNOME‘istanza di riesame, con le quali erano censurate le modalità di acquisizione del dato probatorio e rilevata la impossibilità pe difesa di conoscere l’intero iter che NOME condotto alla raccolta della fonte di prova, difett COGNOMEa specie, i verbali delle operazioni compiute dalle autorità delegate a decifrare e trascr le chat in atti, procedura obbligatoria per verificare che, COGNOMEa fase della estrapolaz trascrizione dei dati, essi non fossero stati alterati. Sul punto, il deducente rinvia alla 48/2008, in virtù della quale assume che una corretta catena di custodia imporrebbe l’impiego dei “codici hash”, i cui risultati avrebbero dovuto essere allegati alle copie forensi. Nella spec al contrario, mancherebbe la prova certa di una corretta acquisizione e duplicazione dei dati, anche la copia forense del DVD con i risultati del “codice hash”.
Richiama a sostegno un precedente di legittimità (sez. 4, n. 32915/2022, Cori) che assume erroneamente valutato dal Tribunale, in esso essendo stato sottolineato che il principio contraddittorio informa non soltanto la fase del vaglio del materiale acquisito, ma si este
anche alle modalità di acquisizione di esso e che erroneamente i dati trasmessi sono stat valutati come documenti acquisiti ai sensi dell’art. 234, cod. proc. pen.
Inoltre, la stessa Corte Suprema francese avrebbe delegittimato l’attività investigativa sv dagli investigatori francesi, avendo rilevato la mancanza del certificato di validazione dei ris delle operazioni, annullando parzialmente le decisioni dei Tribunale di Nancy e Metz. Assume che tra gli organi inquirenti italiani e quelli francesi vi è stata una lunga interlocuzione, cosic può farsi rinvio al concetto di acquisizione documentale ex post, altresì evidenziando che la stessa consulenza COGNOME menzionata dal Tribunale, nel descrivere la piattaforma SKY ECC, usa sempre e solo le diverse declinazioni del verbo “intercettare”, trattandosi pur sempre intercettazione, anche se non effettuata sui dispositivi mobili degli users, ma sul server di back up frapposto che è sincrono al primo.
Anche sulla garanzia della catena di custodia contesta le conclusioni della consulenza COGNOME, a mente delle quali i supporti DVD sarebbero immodificabili, atteso che la garanzia deve partir dal momento della creazione del dato e non da quello in cui viene inoltrato, dopo esser stat selezionato, ciò che potrebbe avvenire solo con l’impronta hash e con la trasmissione della copia forense.
Sotto altro profilo, poi, contesta il ragionamento operato dal Tribunale, in virtù del dall’analisi del traffico telefonico storico delle celle agganciate dalle utenze in uso agli sarebbe stato possibile risalire ai PIN collegati alla piattaforma SKY ECC, poiché da esso sarebb possibile secondo la difesa ricavare solo il numero di SIM e la cella di aggancio del telef chiamante e di quello chiamato, ma non il PIN collegato al cripto-telefonino.
Quanto alla verifica di coerenza dei dati, rimessa all’autorità richiesta, la difesa rile difetta ogni elemento per accertare la corrispondenza del dato acquisito con quello originale.
Evidenzia, poi, la contraddizione COGNOMEa quale sarebbe caduto il Tribunale, allorquando parla intercettazioni, rinviando a un precedente giurisprudenziale in materia, dopo aver catalogat però i dati alla stregua di documenti, osservando che l’autorizzazione dell’autorità straniera stata data per un periodo di quattro mesi, a conferma della dinamicità dell’acquisizione stessa della natura dei dati acquisiti.
Contesta la risposta del Tribunale alla osservazione difensiva con la quale si era rilevata, riferimento al PIN K3TH70, la mancanza di uno specifico 0.E.I., allegando quello richiamato dal Tribunale COGNOME‘ordinanza (n. 44 del 7/7/2021) che si riferisce a PIN del tutto diversi.
Con un secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al primo motivo dell’istanza di riesame, inerente alla omessa indicazione, con riferiment all’esigenza cautelare di cui alla lett. a) dell’art. 274 cod. proc. pen., delle ulteriori i compiere e della data di scadenza della misura, previsione posta a pena di nullità dal codice rito.
Con un terzo motivo, ha dedotto violazione di norme processuali previste a pena di nullità inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizio motivazionale anche con riferimento a sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che l’ipotetica fattispecie si collocherebbe i periodo storico lontano e che, in ogni caso, la motivazione si fonderebbe su stereotipi e clauso di stile, non essendo sufficiente, per ipotizzare un pericolo attuale e concreto di reiteraz
ipotizzare che l’indagato, avendone l’occasione, continuerà a delinquere, essendo invece necessario ipotizzare anche la certezza o, comunque, l’elevata probabilità che l’occasione de delitto si verificherà. Al contrario, il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni della for prognosi di recidiva, essendosi limitato a valorizzare la gravità del fatto, pur riconosc l’estraneità dell’indagato al contesto associativo. Infine, quanto al pericolo di fuga, la contesta gli elementi valorizzati dal Tribunale, osservando che la presenza all’este dell’indagato è stata documentalmente giustificata.
Con il quarto motivo, ha dedotto vizio della motivazione, ancora sulle esigenze cautelar contestando la tecnica del rinvio all’ordinanza genetica, scelta che la difesa assume mortifican del diritto di difesa, anche con specifico riferimento alla richiesta di modifica del cautelare, corroborata dalla allegata marginalità del ruolo dell’indagato COGNOME‘intera vice essendo stato il quadro cautelare sostanzialmente calibrato sulla relazione di parentela con il indagato COGNOME NOMENOME in forza di una sorta di “proprietà transitiva”, avendo il giud omesso di valutare la circostanza che l’indagato avrebbe potuto effettivamente rendersi irreperibile, ma era invece tornato in Italia.
Con il quinto motivo, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, la dife censura la risposta data dal Tribunale alla richiesta di riqualificazione del fatto quale ipo favoreggiamento, contestando la valutazione della effettiva dimensione dei fatti: in particol si assume l’assenza di elementi a conferma della consapevolezza dell’indagato in ordine all’oggetto delle interlocuzioni; in ogni caso, l’eventuale aiuto assicurato sarebbe stato pos essere COGNOME‘esclusivo interesse del fratello; infine, l’eventuale intervento del COGNOME NOME è stato successivo all’intervenuto perfezionamento della importazione.
Infine, con il sesto motivo, deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nul inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizio della motivazione, anche con riferiment vaglio della adeguatezza e proporzionalità della misura più afflittiva, giudizio che il deduc assume affidato a massime d’esperienza e a dati ultronei non direttamente riferibili al ricorren
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
Il primo motivo inerisce al tema della valutazione della esistenza o meno della violazion delle regole del contraddittorio, prospettata dalla difesa in relazione alle modalità di acquisi della principale fonte di prova, costituita dalle chat scambiate sulla piattaforma criptat ECC. Esso è infondato.
2.1. Occorre, tuttavia, una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo.
Intanto, il PM ha agito COGNOME‘ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Pro attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della diret 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordin europeo d’indagine penale. Il pubblico ministero non ha richiesto all’autorità giudiziaria dell Stato membro UE di procedere a un atto d’indagine, ma ha agito ai sensi dell’art. 45 del decret citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la
trasmissione di documentazione acquisita, non già d’iniziativa dell’autorità richiedente, bens possesso di quella richiesta con l’O.E.I. che l’NOME ottenuta in forza di una propria auton iniziativa, nel corso di un diversi procedimento pendente in quel Paese.
Occorre, inoltre, chiarire la natura dell’ordine di cui si discute.
Si tratta, a ben vedere, di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme cooperazione penale COGNOME‘ambito dell’Unione, in coerenza con le linee poste dalla diretti recepita: esso rientra COGNOMEa cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all’artico paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e dell decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperaz giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché s presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in part diritti fondamentali . Nell’ambito di un procedime riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell’Unione e particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo (v., per analogia, sentenza gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell’esecuzione dell’ordine europeo di indagine. Il suo artic paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi pe ritenere che l’esecuzione dell’ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i dir fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mez impugnazione COGNOMEo Stato di emissione, l’applicazione di detta disposizione diventerebb sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all’impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59).
Possiamo, pertanto, affermare che la previsione di tale strumento si correla all’esigenza assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzio (posto dall’undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del recipr riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell’Unione (di cui al sesto Considerand parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondament (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l’art. 2 della direttiva, secondo «Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l’art. 9, secondo cui «L’autorità di esecuzio riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l’esecuzione COGNOMEo stesso modo e secondo le stess modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto d un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di no riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presen direttiva». Pertanto, l’ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibi COGNOMEo Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto COGNOMEo Stato
esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica d contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, COGNOME, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all’esame).
2.2. Nel caso all’esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità precedente testé richiamato), l’ordine europeo di indagine deve solo dar conto dello specific oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste i quell’ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. E, COGNOMEa specie, la rich ha riguardato la “Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell’autorit esecuzione”, con riferimento alle chat, ai files, agli audio e ai video inerenti ai PIN degli users del sistema SKY ECC d’interesse per la presente indagine. Tali prove è indiscusso che siano state già acquisite dal Tribunal judiciaíre de Paris autonomamente e non su richiesta dell’ufficio di Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato ne provvedimento impugnato, che l’autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza un’autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamen ampiamente spiegato COGNOME‘ordinanza censurata, COGNOMEa quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al period “4 mesi” indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, non indicativo di un’acquisizione di dinamico, ma della validità dell’autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l’acquisiz dei dati conservati nel server).
Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad un procedura dinamica di acquisizione. L’Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello COGNOMEa diversa sede esaminato, si è resa garante, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribun del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell’Autorità giudiziaria francese.
2.3. A fronte di tale premessa, non può non rilevarsi come la censura difensiva si fond sull’errato presupposto della esistenza di un potere di vaglio della legittimità del procediment acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all’autorità decidente italiana, sment dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizz errore alimentato dal riferimento costante a un momento investigativo antecedente l’iniziativ del Tribunale di Parigi. Ciò rende del tutto irrilevante il riferimento alla interazione tra l europee, compresa quella italiana, gli ordini di indagine essendo stati inviati all’AG francese. critica difensiva, dunque, sconta l’omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato distinguo rispetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, 32915/2022, COGNOME), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attraverso l’accesso ai servers di RAGIONE_SOCIALE): in quella sede, NOME, la difesa NOME formulato espressa istanza di accesso a
pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l’altro, anche della “documentazi (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell’accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, COGNOMEa quale la Procur di Reggio Calabria ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese.
Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionament svolto COGNOME‘ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione legittimità delle prove acquisite dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell’ Europea: l’utilizzazione degli atti trasmessi, NOME, non è condizionata ad un accertamento parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione espe dall’autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell’attività svolta e giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l’eventuale risoluzione di questione relativa alle irregolarità lamentate COGNOMEa fase delle indagini preliminari (in tal sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, COGNOME, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 – 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, COGNOME, Rv. 247750 – 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, COGNOME, Rv. 243796 – 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 – 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in diverso procedimento penale all’estero – anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in c con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamen con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepi tale incompatibilità l’onere di dare la prova di essa, proprio in un caso in cui la richiesta riguardato l’acquisizione di documentazione, come COGNOMEa specie, e non l’esecuzione, da parte dell’autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria).
Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il di compatibilità delle norme di quell’ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e c tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell’Unio Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido valido nel caso di acquisizione documentazione).
2.4. La misura, pertanto, è stata emessa sulla scorta della documentazione posta COGNOMEa disponibilità della difesa, con pieno rispetto dunque delle regole del contraddittorio e d prerogative difensive. Essa è costituita da atti richiesti all’autorità giudiziaria frances NOME autonomamente acquisiti secondo le regole processuali proprie di quello Stato membro. La verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali del no ordinamento è stata operata dal Tribunale che, oltre ad avere richiamato in nota (vedi pag. 7 della ordinanza impugnata) le norme processuali francesi, ha precisato che l’apprensione di quei
dati era stata disposta dall’autorità giudiziaria e non da un organo di polizia, in maniera coer con il principio fondamentale posto dall’art. 15 della nostra Costituzione.
2.5. La stessa infondatezza contraddistingue l’argomento difensivo che fa leva sulla mancata conoscenza dell’algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita, censura con la quale si è sostanzialmente introdotto anche il tema, invero prospettato in term meramente ipotetici, della corrispondenza del dato originale con quello trasmesso. La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello dell garanzia di integrità della catena di custodia. Sotto il primo profilo, pare opportuno rib quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l’attività di acquisizio in giacenza (definiti freddi) o l’intercettazione di dati telematici in transito l’acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritm o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informat composta da un codice binario. In questo caso – come si è già detto – l’intelligibilit messaggio è subordinata all’attività di decriptazione che presuppone la disponibili dell’algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la s chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittar contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, COGNOME, n.m., in pari data).
Del tutto pertinente pare un rinvio ai principi già affermati da questa Corte di legittimit riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia p riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, “pin to pin” e non “end to end”, come COGNOMEa specie) che l’uso dell’algoritmo esclude la possibilità di alterazio o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente fedele riproduzione, salvo l’allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (se n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà de ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, possono applicarsi al caso all’esame, restan indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazio
Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato “SKY ECC” e “ENCROCHAT”, si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentaz comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema bin (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, in motivazione; sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.).
2.6. Deve, poi, aggiungersi, con riferimento alla rilevata contraddizione nel ragionament esplicativo contenuto COGNOMEa ordinanza impugnata quanto al protocollo di cui all’art. 234 bis, cod. proc. pen., che la nnessaggistica di che trattasi non costituisce esito di captazion conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informat direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7 Mo/isso) e che, in altre decisioni di questa Corte, si è rinvenuta la norma interna di riferime alla stregua della quale verificare l’esistenza del potere di procedere con l’ordine europe indagine, proprio COGNOME‘art. 234 bis, cit. (introdotto dall’art. 2, c. 1 bis, del d. L 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, COGNOMEa L 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempr consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche divers quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titola Tribunale, COGNOME‘ordinanza impugnata, ha affrontato tale questione sotto il profilo della esist di un valido consenso all’acquisizione, trattandosi di dati non pubblici, detenuti dal Tribuna Parigi che ne poteva legittimamente disporre.
In realtà, come visto, l’infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ri natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della succ utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strum azionato (COGNOMEa specie, l’ordine di indagine emesso dal pubblico ministero).
Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo.
In plurime decisioni di questa Corte, ormai, si è riconosciuta l’applicabilità, ai casi come q all’esame, della disposizione di cui all’art. 234 bis, cod. proc. pen., stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenuto il consenso all’acquisizione da parte del “legitti titolare” di quei documenti o dati conservati all’estero, da intendersi come soggetto che di q documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternat all’ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un’attivi di acquisizione diretta di documentazione all’estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l’attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, 18907/21, Civale, cit., in motivazione).
Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la RAGIONE_SOCIALE che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma dell quale si discute), ma ad un’autorità giudiziaria che, COGNOME‘ambito di un diverso e autono procedimento, li NOME acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati COGNOME‘ambito di altra indagine avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica marzo del 2021). Rispetto a tale ricostruzione, è poi necessario verificare se, rispetto alla no interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nos ordinamento, poiché l’attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione giudice (il Tribunale di Parigi).
In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, la questione (sulla quale la difesa si è lungamente soffermata) se quei dati siano stati acquisiti dalla magistrat francese ex post o in tempo reale (quindi come “dati freddi” o come “flussi di comunicazioni”).
Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragio quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisit ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destina ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 21/11/2017, COGNOME, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, COGNOME, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319).
2.7. Quanto, poi, alla doglianza che inerisce alla emissione di apposito O.E.I. n. 44 7/7/2021 con specifico riferimento al PIN K3TH70, deve rilevarsi la genericità della censura: difesa non ha indicato quali, tra le conversazioni valorizzate, siano riconducibili a quel PIN, n le stesse siano idonee a scardinare il complessivo ragionamento sviluppato COGNOME‘ordinanza censurata, considerato peraltro che molte comunicazioni incriminanti hanno riguardato l’altr PIN, associato a COGNOME NOME NOME tenuto anche conto dei dati emersi con riferimento all’utilizzo del dispositivo NolBC. In merito, deve in ogni caso ribadirsi il principio form merito alla eccepita inutilizzabilità di atti processuali, per il quale, in tema di ri cassazione, è onere della parte che la eccepisce indicare, pena l’inammissibilità del ricorso p genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l’incid complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferim al provvedimento impugnato (sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278123, in fattispecie relativa all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME imputa medesimo reato in mancanza del previo avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., ma non valorizzate dal giudice di merito ai fini dell’affermazione di responsabilità; se n. 25082 del 27/2/2019, Ba/ano, Rv. 277608, con riferimento ai risultati delle intercettazioni; sez 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254108, in tema di corrispondenza epistolare; sez. 5, n. 19553 del 25/3/2014, Naso, Rv. 260404, in materia di informative della polizia giudiziairia). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La difesa ha formulato la doglianza senza considerare che il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutte e tre le esigenze cautelari di cui all’art. 274, cod. proc. pen., dato dirimente per valu dedotta nullità alla luce dei principi più volte ribaditi, anche di recente, da questa Co legittimità. In tema di misure cautelari NOMEli, NOME, l’indicazione del termine di sca prescritta dall’art. 292, c. 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse (sez. 1, n. 9902 del 28/1/2021, COGNOME, Rv. 280678; sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265892; n. 10785 del 21/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249586).
Il terzo, il quarto e il sesto motivo sono infondati.
Il Tribunale ha operato una valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguard alle concrete modalità della condotta, ma anche alla NOMElità dell’indagato, tenuto conto d rapporto di stretta vicinanza con il fratello e della assoluta fiducia da quegli riposta COGNOME‘in al punto da indicarlo quale vero e proprio alter ego per le comunicazioni inerenti alla importazione di droga di cui al capo 20) della incolpazione provvisoria. La motivazion rinvenibile COGNOME‘ordinanza impugnata supera le generiche censure articolate con il motivo d ricorso, premettendosi, in linea generale, che le esigenze cautelari relative al perico inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall’art. 274 cod. p pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l’esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l’adozione del provvedimento (sez. 3, n. 15980 de 16/4/2020, COGNOME, Rv. 278944; n. 35973 del 3/3/2015, Quinag, Rv. 264811).
In ogni caso e risolutivannente, quanto alla esigenza probatoria, la difesa non si è confronta adeguatamente con il pertinente riferimento alla necessità di identificare correi o individu ulteriori attività criminose, minimamente scalfito dagli argomenti difensivi, invero limitati affermazione della natura presuntiva degli argomenti utilizzati.
Quanto, poi, all’esigenza special-preventiva, la motivazione è del tutto coerente con parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente ch NOME, che l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 april 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concre ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario prevedere che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell’attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordin alla continuità del periculum libertatis COGNOMEa sua dimensione temporale, fondata sia sulla NOMElità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, s sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richied tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fat concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della NOMElità d soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).
Ciò si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cu legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell’art. 274, lett. c), cod. proc. requisito dell’attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costitu presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l’attualità deve essere intesa non com
imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effetti pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, COGNOMEa riconosci esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/ Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, NOME, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216).
Nella specie, il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa è stato direttam collegato alle modalità della condotta e alla NOMElità dell’indagato. Il Tribunale no utilizzato clausole di stile, ma valorizzato al contrario la condotta in concreto tenuta, indi di una assoluta disponibilità ad osservare le disposizioni del fratello, il cui ipotizzato inse COGNOMEa associazione rende per ciò solo più pericolosa anche la condotta ritenuta in capo a ricorrente, senza che ciò si risolva in una inammissibile presunzione.
Infine, quanto al pericolo di fuga, del tutto legittimo è il rinvio ai collegamenti s l’indagato può contare all’estero e ai relativi mezzi e contatti utilizzabili per recarsi territorio italiano, oltre al rapporto con il fratello co-indagato, resosi peraltro irreperibil
Sul punto, va sì ribadito che il pericolo di fuga di cui all’art. 274, comma 1, lett. b) cod pen. (nel testo modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev’essere an attuale, ma anche che tale requisito non comporta necessariamente l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento o che siano comunque espressione di fatti esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perc ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precede penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel t l’esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richied un tempestivo intervento cautelare (sez. 6, n. 48103 del 27/9/2018, COGNOME, Rv. 274220; n. 16864 del 7/3/2018, COGNOME, Rv. 273011; sez. 5, n. 7270 del 6/7/2015, dep. 2016, Giugliano, Rv. 267135).
Anche la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura è stata correttamente condotta dai giudici territoriali, con un incedere argomentativo complessivamente congruo: già COGNOME‘ordinanza genetica, il GIP NOME dato conto della circostanza che, nonostante la non contestata o riconosciuta appartenenza associativa dell’indagato, egli NOME manifestato una estrema dimestichezza nel settore illecito, concorrendo COGNOMEa buona riuscita di una importazion dall’estero di un quantitativo ingente di cocaina. La gravità di tale condotta ha giustif l’applicazione della misura di maggior rigore, considerati anche gli stratagemmi approntati pe eludere i controlli delle forze dell’ordine e le indagini, elementi ritenuti non rassicurant capacità di osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte con una misura domiciliare, anche elettronicamente presidiata. Tale valutazione è stata condivisa dal Tribunale che ha svalorizzato la condizione di incensuratezza dell’indagato, comunque ritenuto non estraneo ai circuiti criminali.
Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Intanto, va ricordato che il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento a illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei re permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso n reato, quanto meno a carattere morale (Sez. U, n. 36258 del 24/5/2012, Biondi, Rv. 253151) e che, in tema di favoreggiamento NOMEle, la clausola di esclusione prevista dall’art. 378 cod pen. per il concorrente nel “medesimo reato” deve essere intesa come riferita al concorso COGNOMEo specifico fatto storico commesso dal favorito. È configurabile, pertanto, il reat favoreggiamento nel caso in cui l’autore sia concorso con il soggetto ausiliato in un reato de stessa specie, ma diverso da quello per il quale ha prestato ausilio (sez. 6, n. 51709 d 24/10/2017, Flussi, Rv. 272193).
Ciò premesso, il Tribunale ha correttamente valutato la piattaforma indiziaria, ricostruendo vicenda che ha visto partecipe l’indagato odierno ricorrente in maniera analitica alle pagg. da a 14 dell’ordinanza impugnata, non accedendo alla chiesta riqualificazione alla stregua de comportamento ritenuto in capo COGNOME NOME, tradottosi in un vero e proprio concorso nel delitto programmato dal fratello nel contesto associativo nel quale i giudici di merito ha ritenuto che quegli si muova. L’analisi condotta, oltre a non evidenziare vizi nel ragionamen esplicativo, avuto riguardo agli elementi dettagliatamente esposti COGNOME‘ordinanza censurata, è d tutto coerente con i principi sopra richiamati, con i quali invece la difesa non si è debitam confrontata in ricorso, avendo opposto una valutazione parcellizzata degli elementi del tutt incoerente con i dati fattuali esposti COGNOME‘ordinanza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 16 maggio 2023.
NOME COGNOME