Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16667 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16667 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Genk (Belgio) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, con l’ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento emesso in data 13 marzo 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura della custodia in carcere nei confronti di NOME (ed altri), limitatamente ai capi C) e C 23), relativi ai delitti di associazione a delinquer finalizzata all’importazione di carichi ingenti di cocaina dal Sudamerica, nonché
per il reato di importazione di un carico di 620 kg di cocaina proveniente dalla Colombia e trasportata via mare fino al porto di Gioia Tauro dalla nave RAGIONE_SOCIALE partita dal porto di Cristobal (Panama), occultata in un container all’interno di 19 borsoni e giunta a destinazione in data 9 dicembre 2020.
Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti consentano di ritenere sussistente un quadro indiziario qualificato a supporto delle ipotesi di reato contestate.
Il quadro indiziario è costituito dalle risultanze di intercettazioni comunicazioni intercorse tramite il sistema criptato “SKY ECC”, acquisite dal Pubblico Ministero italiano mediante l’emissione di ordini europei di indagine (0E1) – essenziale per delineare il ruolo e le attività svolte dall’odierno ricorrent – ritenute utilizzabili a norma dell’art. 234-bis cod. proc. pen., in quan riguardante il contenuto di comunicazioni non in corso ma effettuate in precedenza, memorizzate come messaggi cifrati in un server di “SKYECC” sito in Francia, ma rese poi intellegibili (e così utilizzate come contenuto di meri documenti informatici) dopo aver acquisito le “chiavi di cifratura” ovvero gli algoritmi che ne aveva permesso la decifrazione.
Quindi, non già di intercettazioni disposte su iniziativa dell’autorit giudiziaria RAGIONE_SOCIALE, ma già svolte ed autorizzate dall’RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di procedimenti penali ivi pendenti.
Ne è riprova il fatto che gli OIE risultano emessi in data successiva al mese di marzo 2021, ovvero nel luglio 2021, quando gli indagati dopo aver avuto notizia della intrusione nella piattaforma SKY ECC da parte degli organi inquirenti ne avevano già dismesso l’utilizzo.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che articola 13 motivi.
2.1. GLYPH Con il primo motivo deduce violazione del divieto di doppia giurisdizione e solleva questioni pregiudiziali europee ex art. 267 del Trattato per il funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Censura la violazione degli artt. 4 e SS. del digs. 15 febbraio 2016, n. 29 di attuazione della Decisione Quadro 2009/948/GAI.
Adduce il ricorrente che per gli stessi fatti per cui si procede è in corso di celebrazione un processo penale dinanzi al Giudice RAGIONE_SOCIALE, essendo state messe due diverse misure cautelari in Belgio nel procedimento denominato “COGNOME“, di cui quello italiano denominato Eureka sarebbe un doppione. Si tratta di fatti connessi che hanno generato due procedimenti penali paralleli, e rispetto al procedimento belga la decisione di non opporre il rifiuto alla richiesta di consegna di COGNOME all’Italia operata attraverso un mandato di arresto europeo
sarebbe viziata perché in contrasto con il divieto di un secondo procedimento sul medesimo fatto.
Da qui la violazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamental dell’Unione Europea che stabilisce il divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto e della normativa introdotta dal cit. d.lgs. 29/2016 che ha recepito la predetta Decisione Quadro 948/09/GAI per prevenire e risolvere i conflitti di competenza tra le autorità giudiziarie degli Stati europei.
In breve, si osserva che i reati per i quali si procede in Belgio hanno la stessa matrice del reato di cui al capo C23) per il quale si procede in Italia, essendo reati che inseriscono nel medesimo contesto associativo ed essendo il medesimo compendio probatorio costituito dalle intercettazioni svolte nel procedimento belga.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la illegittimità costituzionale ex art. 267 TFUE per violazione dell’art. 50 CEDU della richiesta di consegna avanzata dall’autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE.
Si censura la decisione adotta dall’A.G. belga che non ha opposto rifiuto alla consegna in esecuzione del Mandato di arresto europeo italiano sebbene in Belgio fosse già pendente un processo penale per la stessa vicenda, peraltro, in una fase più avanzata rispetto al procedimento italiano.
Si solleva questione pregiudiziale europea ex art. 267 TFUE per chiedere alla Corte di Giustizia se un cittadino europeo possa essere perseguito in due Stati membri per la medesima fattispecie laddove lo Stato richiedente sia in fase di indagini e lo Stato richiesto abbia già intrapreso il processo penale.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 335 cod.proc.pen. in relazione alla rilevata tardività della iscrizione del ricorrente alla data marzo/settembre 222 rispetto ad una indagine belga coordinata con quella RAGIONE_SOCIALE che aveva avuto inizio già dal giugno 2019.
Sebbene la fattispecie associativa si collochi temporalmente dal gennaio 2020 al gennaio 2022 e trae fondamento da indagini iniziate in Belgio già nel 2018, ne deriva la tardività dell’iscrizione di NOME solo nel 2022 e l conseguente illegittimità delle indagini svolte a suo carico senza una previa formale iscrizione.
Il ricorrente si dilunga, poi, ad illustrare la nuova disciplina introdotta da riforma Cartabia sul diritto di verifica della correttezza della data di iscrizione sui meccanismi processuali introdotti per garantire il sollecito esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, per desumerne la illegittimità costituzionale di una interpretazione della normativa vigente nel senso di ritenere utilizzabili gli atti di indagine compiuti in difetto di iscri
dell’indagato, perché in contrasto con gli art. 3, 111, 117 della Costituzione e con l’art. 6 Cedu sul giusto processo.
2.4. Con il quarto motivo censura l’ordinanza per violazione dell’art. 6 Cedu e per omessa motivazione in relazione alla violazione del diritto dell’imputato di partecipare al processo che si celebra in Belgio, a causa della consegna disposta allo Stato italiano che priva l’imputato del diritto di partecipare ad uno dei due processi se svolti contemporaneamente a suo carico.
2.5. Con il quinto motivo censura l’ordinanza per violazione del contraddittorio a seguito dell’omessa traduzione dell’ordinanza nella lingua fiamminga richiesta dalla difesa al G.i.p. prima di procedere all’interrogatorio.
Contrariamente a quanto osservato dal G.i.p., l’indagato non parlava e non era in grado di sostenere l’interrogatorio in lingua RAGIONE_SOCIALE.
2.6. GLYPH Con il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo deduce violazione degli artt.191, 291, 292, 294 e 178 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost. e 6 e 113 Cedu per omessa motivazione del provvedimento impugnato in riferimento al tema dell’utilizzabilità delle comunicazioni intercorse tramite il sistema di messaggistica “SKY ECC” acquisite a mezzo di ordine europeo di indagine (0.E.I.).
In particolare, si censura l’omessa motivazione sulle modalità con cui sono state acquisite dette risultanze al fine di verificare il necessario rispetto d principi fondamentali del nostro ordinamento, per la necessità di garantire il contraddittorio sulle modalità di acquisizione dei dati informatici custoditi nel server straniero e di consentire il controllo sulla natura dell’attività investigat svolta all’estero. Si cita la giurisprudenza europea in tema di conservazione dei dati esterni di comunicazione (c.d. tabulati), che sono ora soggetti ad una disciplina più rigorosa che ne consente l’acquisizione solo con autorizzazione del giudice.
Si obietta che dalla mancata acquisizione dei dati relativi alle modalità con cui è stato operato l’accesso al sistema crittografato con la creazione di un server parallelo sul quale sono confluiti i dati delle intercettazioni grazie malware introdotto nel sistema informatico, ne è derivata per la difesa la impossibilità di verificare se questo trasferimento abbia riguardato l’intera quantità dei dati.
Inoltre, tale modalità di creazione di un server parallelo sarebbe in contrasto con i principi del nostro ordinamento processuale in cui tale modalità operativa non sarebbe consentita per violazione del principio di proporzione.
Si censurano, poi, l’omessa ostensione della chiave di decrittazione, le modalità illecite di acquisizione dei dati presso il server che li avrebbe custoditi illecitamente, l’assimilazione ai documenti informatici acquisibili ex art. 234-bis
cod. proc. pen. delle corrispondenze telefoniche di messaggistica che la Corte Costituzionale ha recentemente incluso nella nozione di corrispondenza, la mancata comunicazione del procedimento tecnico con cui sono stati estratti i dati contenuti nei supporti informatici.
2.7. Con l’undicesimo e dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria circa l’identificazi dell’indagato.
Si obietta che l’user 252UB non emerge da alcuna investigazione e che gli users abbinati al NOME non hanno avuto rilevanza ai fini investigativi.
Si osserva che, essendo nei cripto-telefonini impedita la geolocalizzazione, i dati basati su tali riferimenti sarebbero illogici o comunque travisati.
Si aggiunge, inoltre, rispetto all’operazione di importazione di cui al capo C 23), che il contributo operativo tratto dalle chat del 30/09/2020 e 8/12/2020 è sostanzialmente nullo, perché con esse il ricorrente si limita a comunicare che lo zio detenuto,
Si censurano, poi, le valutazioni sull’esistenza dell’associazione autonoma ed al tempo stesso che costituisce articolazione di altre organizzazioni mafiose, oltre quelle sull’aggravante del metodo mafioso.
2.8. Con il tredicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari in ragione di una valutazione globale di gravità dei fatti sebbene nei confronti del NOME in Belgio la misura le sia stata revocata per difetto del requisito dell’attualità
Si deve dare atto che il difensore ha depositato una memoria scritta che riprende i quattro punti del ricorso: 1) ne bis in idem per illegittima esecuzione da parte del Belgio del mandato di arresto emesso dall’Italia; 2) violazione del diritto alla traduzione dell’ordinanza perché l’imputato è di nazionalità RAGIONE_SOCIALE; 3) tardività dell’iscrizione nel registro notizie reato conseguente inutilizzabilità; 4) inutilizzabilità delle chat decrittate in Francia acquisite con OEI emesso dalla Procura di Reggio Calabria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
I primi due motivi che investono la questione della rilevanza della litispendenza internazionale come causa di improcedibilità dell’azione penale possono essere trattati congiuntamente.
Si deve, innanzitutto, rilevare che la Decisione Quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali non attribuisce alcun diritto di interlocuzione alla difesa degli imputati, essendo la finalità di detta normativa non quella di attribuire diritti azionabili in sede processuale rispetto all’eserci della giurisdizione da parte degli Stati membri, ma solo di favorire degli accordi volti ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli ed evitare perdite di tempo e risorse delle autorità competenti interessate, oltre che a prevenire la violazione del principio «ne bis in idem».
Al considerando sub paragrafo 11 della direttiva in esame è, infatti, fatto salvo il principio secondo cui “Nessuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a rinunciare o a esercitare la competenza giurisdizionale contro la sua volontà. Finché non sia raggiunto un consenso sulla concentrazione dei procedimenti penali, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter proseguire un procedimento penale per qualsiasi reato che rientri nella loro giurisdizione nazionale”.
È evidente che il previsto obbligo di consultazioni tra le competenti autorità degli Stati membri interessati non è accompagnato dalla previsione di sanzioni processuali che possano incidere sulla procedibilità dell’azione penale, proprio perché è previsto solo un obbligo di consultazione che opera nei rapporti tra gli Stati membri, ma nella piena autonomia della rivendicazione della giurisdizione nazionale.
Ed, infatti, l’art. 11 del d.lgs. 5 febbraio 2016, n. 29, recante le disposizio di attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, prevede degli effetti rilevanti in sede processuale, oltre che nei rapporti tra Stati, solo quando le intese abbiano avuto l’effetto di pervenire ad un accordo con il consenso degli Stati interessati, rappresentati dai competenti organi (Ministro della Giustizia e Procuratore Generale presso la Corte di appello) alla concentrazione dei procedimenti paralleli in Italia.
In tal caso al comma 1 dell’art. 11 cit. è previsto che il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero è computato ai sensi e per gli effetti degli artic 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale, ed al comma 2, nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro, è previsto che il giudice dichiari la sopravvenuta improcedibilità.
Le censure difensive sono, pertanto, manifestamente infondate, perché confondono il piano degli obblighi internazionali tra Stati, con quello dei dirit
individuali, nella specie, il diritto dell’imputato a non subire due procediment paralleli in Stati diversi, che non trova alcuna tutela in tale quadro normativo.
Laddove gli Stati vengano meno agli obblighi di consultazione, nessuna sanzione processuale è stata prevista neppure dalla normativa europea richiamata, essendo prioritario l’interesse di ciascuno Stato ad esercitare la propria giurisdizione sui reati commessi anche solo in parte nel proprio territorio secondo quanto previsto nel nostro ordinamento dall’art. 6 cod. pen.
Conseguentemente nessuna lesione dei diritti di difesa può essere ravvisata nella decisione della RAGIONE_SOCIALE di acconsentire alla consegna del ricorrente in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall’A.G. RAGIONE_SOCIALE, anche nel caso in cui fosse in ipotesi effettivamente sussistente la rilevata identità dei fatti oggetto dei due procedimenti pendenti nei due Stati interessati.
Alle considerazioni già esposte nella ordinanza impugnata, è sufficiente aggiungere che in tema di mandato d’arresto europeo il motivo di rifiuto all’esecuzione della consegna, secondo quanto previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), I. 22 aprile 2005, n.69, nel caso di pendenza di un procedimento penale per lo stesso fatto è solo facoltativo, proprio perché condizionato da valutazioni che afferiscono all’interesse dello Stato a non rinunciare alla propria giurisdizione, mentre è previsto come obbligatorio solo il motivo di rifiuto alla consegna nei confronti di persona che sia stata già giudicata con una sentenza definitiva ex art. 18, lett. b) della legge citata.
Pertanto, anche la dedotta violazione dell’art. 50 della Carta dei diritt fondamentali dell’Unione Europea che stabilisce il divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto è manifestamente infondata, presupponendo il giudicato europeo la definitività dell’accertamento giudiziario, che nel caso di specie è pacificamente mancante.
Ne discende la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 50 CEDU della richiesta di consegna avanzata dall’autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE con il mandato di arresto europeo poi eseguito dall’Autorità giudiziaria belga.
Del tutto inconsistente, per le medesime ragioni, è anche la sollevata questione pregiudiziale europea ex art. 267 TFUE, volta a richiedere alla Corte di Giustizia se un cittadino europeo possa essere perseguito in due Stati membri per la medesima fattispecie laddove lo Stato richiedente sia in fase di indagini e lo Stato richiesto abbia già intrapreso il processo penale, senza neppure chiarire quale sarebbe la fonte normativa europea di dubbia interpretazione.
Va ribadito il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la litispendenza dinanzi all’autorità giudiziaria straniera non fa venir meno la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE, salvo il caso di pronuncia di sentenza definitiva da parte dell’Autorità estera (Sez. 2, n. 27292 del 04/06/2013, Aquila, Rv. 255711).
Peraltro, non vi sono ragioni per escludere che una ripartizione di competenze tra le Autorità giudiziarie belga e RAGIONE_SOCIALE sia comunque avvenuta, come evidenziato dal Tribunale del riesame che dà atto che non si procede in Italia per le importazioni che, pur connesse con l’associazione sub capo C), sono oggetto del processo in corso in Belgio, mentre non si procede in Belgio per l’unica importazione avvenuta in Italia, oggetto dell’imputazione ascritta al capo C23) del presente procedimento.
Ne discende così anche l’infondatezza del paventato pericolo di violazione del principio del ne bis in idem, essendo il procedimento italiano pendente per fatti storici diversi da quelli per cui si procede in Belgio.
Anche sotto tale profilo, il ricorrente confonde la nozione di procedimenti collegati per fatti diversi ma connessi tra loro, con quella della identità dei fa oggetto dei separati procedimenti.
Manifestamente infondato è il terzo motivo con cui viene eccepita la violazione dell’art. 335 cod.proc.pen. in relazione alla rilevata tardività dell iscrizione nel registro delle notizie di reato alla data del marzo/settembre 2022 rispetto ad una indagine belga coordinata con quella RAGIONE_SOCIALE che aveva avuto inizio già dal giugno 2019.
Al riguardo è sufficiente osservare che anche a volere ritenere applicabile la nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia sul diritto di verifica del correttezza della data di iscrizione e sui meccanismi processuali introdotti per garantire il sollecito esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, nessuna disposizione processuale prevede che la tardività dell’iscrizione nel registro degli indagati determini di per sé l’inutilizzabilità degli atti di inda compiuti prima dell’iscrizione stessa.
L’interpretazione sostenuta dalla difesa secondo cui gli atti di indagine compiuti prima della iscrizione dovrebbero essere ritenuti inutilizzabili non appare coerente neppure con le ragioni che hanno ispirato la riforma dell’art. 335 cod. proc. pen. con l’introduzione del nuovo art. 335-quater cod. proc. pen. che ha solo previsto una procedura di verifica della correttezza della data di iscrizione senza modificare le conseguenze che ne derivano sotto il profilo dell’inutilizzabilità dei soli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termin di durata delle indagini stesse ai sensi dell’art. 407, comma 3, del codice di rito.
Deve essere ricordato che la tempestiva iscrizione nel registro delle notizie di reato garantisce solo il rispetto dei termini di durata delle indagini, ma non assicura maggiori garanzie per la difesa nello svolgimento delle indagini, atteso che non incide sulle modalità e le forme di assunzione degli atti di indagine, la cui doverosa osservanza prescinde comunque da tale adempimento.
A tale riguardo, considerato che non risulta essere stata avanzata la richiesta di verifica della corretta datazione dell’iscrizione, è irrilevante stabi in questa sede se l’istituto potesse trovare applicazione in base a quanto disposto dalla disciplina transitoria (cfr. art. 88-bis del d. Igs. n. 150 del 2022, introdotto dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, secondo cui per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma – 30 dicembre 2022 – in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o collegati a livello investigativo per determinati reati, non trovano applicazione le nuove disposizioni in tema di indagini preliminari ed in particolare il citato art. 335-quater cod. proc. pen.).
Orbene, pur essendo ora stata espressamente prevista la possibilità da parte del giudice di sindacare le scelte del pubblico ministero in ordine al momento dell’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro e nel contraddittorio delle parti, detta verifica presuppone che la persona indagata si faccia carico di attivare il relativo procedimento presentando la richiesta di retrodatazione dell’ iscrizione nel registro degli indagati nei termini perentor previsti dal comma 3 dell’art. 335.quater cod. proc. pen. (entro venti giorni da quello in cui la persona indagata ha preso conoscenza degli atti che dimostrano la tardività dell’iscrizione), ed indicando a pena di inammissibilità le ragioni che sorreggono la richiesta di retrodatazione e gli atti del procedimento da cui è desunto il ritardo.
Non avendo il ricorrente attivato tale procedimento incidentale, neppure davanti al tribunale per il riesame, risulta manifestamente infondata l’eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine neppure specificati, in assenza di provvedimento giudiziale di rettifica della data di iscrizione.
La genericità delle doglianze riferite alla tardività dell’iscrizione è ta peraltro, da non poter neppure consentire di inquadrare le relative eccezioni difensive come implicita richiesta di rettificazione della data di iscrizione mancando qualunque riferimento ad una precisa collocazione temporale in cui avrebbero dovuto ritenersi maturati i sufficienti indizi che potessero giustificare in modo inequivocabile come richiesto espressamente dal comma 2 dell’art. 335quater cod. proc. pen. – l’iscrizione dell’indagato nel registro di cui all’art. 3
cod. proc. pen. prima di quando disposta dal Pubblico Ministero in data 3 marzo 2022 e 22 settembre 2022.
Inammissibile per manifesta infondatezza è il quarto motivo per violazione dell’art. 6 Cedu in relazione al diritto dell’imputato di partecipare a processo che si celebra in Belgio, a causa della consegna disposta allo Stato Italiano che priverebbe l’imputato del diritto di partecipare ad uno dei due processi se svolti contemporaneamente a suo carico.
Si tratta di questione processuale che viene dedotta nella sede processuale sbagliata, in quanto relativa al processo in corso di celebrazione nello Stato estero, non essendo certamente in potere dell’RAGIONE_SOCIALE sindacare gli eventuali vizi processuali del separato processo pendente in quella sede, oltre ad essere comunque azionabili strumenti di collaborazione internazionale per assicurare la partecipazione al processo nei confronti di persona detenuta all’estero.
Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il quinto motivo con cui si deduce l’omessa traduzione dell’ordinanza in lingua fiamminga richiesta dalla difesa al AVV_NOTAIO prima di procedere all’interrogatorio.
Al GLYPH riguardo GLYPH occorre GLYPH ribadire GLYPH che GLYPH l’applicazione GLYPH di GLYPH una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua RAGIONE_SOCIALE, l’omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell’emissione del titolo cautelare; laddove invece la mancata conoscenza della lingua RAGIONE_SOCIALE emerga nel corso dell’interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall’art. 294, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il giudice deve disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, ed il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine “incongruo” (Sez. 4, n.33802 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270610).
Nel caso in esame, va osservato che nell’ordinanza si richiama la documentazione acquisita presso l’AIRE che certifica che il ricorrente è di cittadinanza RAGIONE_SOCIALE (documentazione prodotta dal p.m. in data 26 luglio 2023), e quindi ciò rende ragione della ritenuta validità dell’ordinanza cautelare sebbene non tradotta al momento della sua esecuzione.
In secondo luogo, deve rilevarsi che il G.i.p. in sede di interrogatorio con motivazione non illogica ha giustificato l’affermazione secondo cui l’imputato era in grado di comprendere la lingua RAGIONE_SOCIALE, disponendo la traduzione dell’ordinanza solo in funzione della eventuale richiesta di riesame con prolungamento dei relativi termini di presentazione per mero tuziorismo.
In ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre in sede di riesame non già la nullità dell’ordinanza cautelare perché non tradotta, ma al contrario davanti al giudice procedente la inefficacia sopravvenuta della misura per mancato espletamento di un valido interrogatorio, con conseguente sanatoria della nullità dell’interrogatorio.
Si deve ricordare, infatti, che in tema di impugnazione davanti al tribunale del riesame, non è deducibile l’inefficacia della misura cautelare personale correlata all’irregolarità dello svolgimento dell’interrogatorio di garanzia quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase dell’esame successivo all’emissione ed all’applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame, la cu regolarità deve essere dedotta dinanzi al giudice che ha adottato il provvedimento impositivo e non davanti a quello del riesame (Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017 , Cirino, Rv. 271366).
Comunque, anche a prescindere da tale questione – su cui sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite (cfr. ordinanza della Prima Sezione del 4 maggio 2023) – la valutazione del G.i.p. non può essere considerata viziata da alcun travisamento degli elementi addotti a riprova dell’affermata conoscenza della lingua RAGIONE_SOCIALE da parte dell’indagato che ha comunque risposto alle domande di rito, avvalendosi anche della facoltà di non rispondere con riferimento alle accuse mosse nei suoi confronti, dimostrando di avere compreso il contenuto dell’ordinanza cautelare.
Passando alla disamina dei motivi dal sesto al decimo con riguardo alle questioni afferenti all’utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni dall’Autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE e trasmesse a quella RAGIONE_SOCIALE in esecuzione di ordine europeo di indagine (0EI) emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, se ne deve rilevare l’infondatezza, anche alla luce delle informazioni provvisorie nn.3 e 4 della decisione delle Sezioni Unite del 29 aprile 2024, chiamata a pronunciarsi su analoghe questioni.
Si deve ricordare che con una prima ordinanza della Sez. 3 R.G.N. 47798/2023 del 3 novembre 2023 erano state rimesse le seguenti questioni:
Se il trasferimento all’Autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione d ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso
criptofonini e già acquisite e decrittate dall’Autorità giudiziaria estera in proprio procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen. o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all”acquisizione di prove.
Se il trasferimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.
Se l’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.
Con l’ordinanza R.G.N. 41618/2923 del 15 gennaio 2024 della Sesta Sezione venivano rimessi sempre alla decisione delle Sezioni Unite gli ulteriori seguenti quesiti:
Se l’acquisizione, mediante ordine europeo d’indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera, in un propri procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l’ipotesi disciplinata, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 270 cod. proc. pen.
Se, ai fini dell’emissione dell’ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione del giudice.
Se l’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.
All’esito dell’udienza del 29 febbraio 2024, le Sezioni Unite, con l’informazione provvisoria n. 3, hanno comunicato le seguenti soluzioni:
-primo quesito: il trasferimento di cui sopra rientra nell’acquisizione di att di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen., 238, 270 cod. proc. pen. e, in quanto tale, rispetta l’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE;
-secondo quesito: negativa, rientrando nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale;
terzo quesito: affermativa; l’Autorità giurisdizionale dello Stato d emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritt fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.
Con l’informazione provvisoria n. 4, hanno comunicato le seguenti soluzioni, riferite alla seconda ordinanza di rimessione:
primo quesito: affermativa.
secondo quesito: negativa.
GLYPH terzo quesito: affermativa; l’Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritt fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.
Il Collegio, condividendo le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite, reputa che non sia necessario attendere il deposito della motivazione a fronte della insostenibilità delle eccezioni dedotte nel ricorso in disamina, avuto riguardo alla natura degli elementi di prova oggetto dell’ordine europeo di indagine in rapporto alla normativa in conseguenza applicabile.
Appare evidente, infatti, che la ragione principale che conduce all’infondatezza delle dedotte questioni di inutilizzabilità è ravvisabi nell’assoluta genericità delle censure sollevate in merito all’inosservanza dei principi fondamentali dell’ordinamento europeo e nazionale da parte dello Stato di esecuzione dell’ordine di europeo di indagine, affidato al vaglio dell’A.G. dello Stato di emissione.
La necessità di tale vaglio non è mai stata messa in discussione nella giurisprudenza di legittimità, essendo prevista proprio dalla normativa che ha dato attuazione a tale strumento di cooperazione giudiziaria.
L’art.1 del d.lgs. 21 giugno 2017 n.108, prevede che l’attuazione nell’ordinamento interno della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 deve essere improntata al rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonchè in tema di diritti di libertà e giusto processo.
Non è, infatti, revocabile in dubbio che il giudice italiano, sia tenuto verificare ai fini dell’utilizzabilità degli atti di indagine acquisiti tramite OIE loro regolarità in base alle norme nazionali, essendo le attività istruttori delegate soggette alla lex loci, ma solo il rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell’ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell’attività svolta e la competenza del giudice straniero in ordine al verifica della correttezza della procedura e alla risoluzione di ogni questione relativa ad eventuali irregolarità (Sez. 6, n.44882 del 4/10/2023, Barbaro, Rv.285386).
Orbene, sotto il profilo del rispetto delle formalità di rito, nel caso specie trattandosi dell’acquisizione degli esiti di attività di captazione comunicazioni svolte sulla base delle autorizzazione emesse dalla competente A.G. RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente non trova
applicazione l’art. 43 del cit. d.lgs. 108/2017 che riguarda il differente caso in cui le attività di intercettazione siano eseguite sulla base dell’autorizzazione del giudice nazionale, e precisamente del provvedimento autorizzatorio emesso dal giudice delle indagini preliminari in applicazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni/comunicazioni degli artt. 266 e 266-bis e ss. del cod. proc. pen.
In base a detta disposizione, infatti, il pubblico ministero che emette l’ordine europeo di indagine deve indicare l’autorità giudiziaria che ha disposto l’intercettazione, essendo attribuito al pubblico ministero solo il potere di richiedere le intercettazioni ma non di autorizzarle, secondo le regole nel nostro ordinamento che considera necessaria la decisione del giudice terzo, per la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge cui è subordinata la legittimità della violazione della segretezza delle comunicazioni, protetta dall’art. 15 della Costituzione.
Ma neppure trova applicazione l’art. 43 del cit. d.lgs. 108/2017 che disciplina l’acquisizione tramite l’ordine europeo di indagine dei dati esterni (c.d. tabulati) relativi al traffico telefonico o telematico nonché l’acquisizione di ogn altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
Sebbene anche detta disposizione debba essere ora coordinata con la modifica dell’art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che prevede che tali dati possano essere acquisiti esclusivamente con provvedimento del giudice, nel caso di specie va osservato che il contenuto dell’ordine europeo di indagine non attiene neppure all’acquisizione dei dati esterni delle comunicazioni, o comunque di altre informazioni presso operatori delle telecomunicazioni.
Non vi è dubbio che in forza della modifica legislativa dell’art. 132 cit. imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 05/04/2022, C. 140/2020, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni nella interpretazione degli artt. 5 e 15 della Direttiva 2002/58, non sia più consentito al pubblico ministro il potere di emettere l’ordine europeo di indagine senza una previa autorizzazione del giudice delle indagini preliminari, sia che si tratti di disporre delle intercettazi delle comunicazioni telefoniche o digitali e sia che si tratti di disporr l’acquisizione dei dati esterni di dette comunicazioni.
Nel caso in esame, tuttavia, si verte in una situazione del tutto diversa, in cui deve essere riconosciuta la competenza del pubblico ministero, senza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte del giudice – conformemente alla notizia di decisione delle Sezioni Unite (vedi sopra) – trattandosi
dell’acquisizione degli esiti delle intercettazioni svolte in altro procediment penale pendente davanti all’A.G. RAGIONE_SOCIALE, e dunque trattandosi del mero trasferimento di prove già legittimamente autorizzate da un giudice terzo, sebbene diverso da quello nazionale.
A tale riguardo sia che si tratti di intercettazioni, sia che si tratti sequestro di corrispondenza telematica operata attraverso l’acquisizione dei dati archiviati nei relativi supporti elettronici (telefoni, computer), va ribadito che n è richiesta una autorizzazione preventiva da parte del giudice nazionale, analogamente a quanto previsto dall’art. 270 cod. proc. pen. per il trasferimento delle intercettazioni in un procedimento diverso da quello in cui sono state autorizzate, ed in applicazione di quanto previsto dal codice di rito in tema di sequestro di corrispondenza ai sensi degli artt. 254 e 254-bis cod. proc. pen., che resta comunque di competenza del pubblico ministero.
Deve essere rilevato che quand’anche nel nostro ordinamento dovesse essere prevista – come in quello RAGIONE_SOCIALE, in cui per l’accesso da remoto alle corrispondenze memorizzate in dispositivi informatici è prevista la stessa disciplina dettata per le intercettazioni – la necessità di un intervento del giudice per disporre il sequestro della corrispondenza archiviata sui supporti informatici (cellulari e computer), una tale disposizione non avrebbe rilevanza nel caso di specie, trattandosi del mero trasferimento di prove comunque già autorizzate da parte di un giudice terzo nello Stato di esecuzione dell’OEI.
In ogni caso, sulla base della normativa ora vigente, per l’acquisizione della corrispondenza anche telematica è sufficiente il provvedimento di sequestro emesso dal pubblico ministero, e non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità per la inosservanza dei protocolli informatici, la cui violazione p essere soltanto valutata ai fini della attendibilità del documento, ma non per espungerlo dal processo (Sez. 6, n. 46482 del 27/09/2023, Bruzzaniti, Rv. 285363).
Sarebbe, peraltro, contrario allo stessa direttiva europea 2014/41/UE che ha introdotto tale nuovo strumento di cooperazione nelle indagini, richiedere un doppio controllo giudiziario in merito alla sussistenza dei presupposti da cui discende la legittimità della intrusione nella sfera inviolabile delle comunicazioni privat (id est, doppia valutazione dei gravi indizi dei reati e della indispensabilità di detto mezzo di ricerca delle prove), in quanto in palese contraddizione con la finalità stessa della creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizi nell’Unione che si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell’Unione e, particolare, ai diritti fondamentali.
Peraltro, la necessità di un doppio controllo giurisdizionale nella fase dell’autorizzazione delle operazioni di intercettazioni è prevista dall’art. 13 de d.lgs. n. 108/2017 da parte del G.i.p. nel solo caso in cui si tratti intercettazioni disposte dal Giudice dello Stato richiedente, ed al solo ed esclusivo fine di bloccare eventuali intercettazioni che in Italia non sarebbero consentite in rapporto ai reati oggetto di investigazione (quindi, nel caso di procedura passiva di esecuzione di un OIE emesso da uno Stato estero).
Si tratta di una disciplina che riguarda le intercettazioni nella fase dinamica della loro esecuzione e non anche la materia dell’acquisizione di prove di altro procedimento (c.d. dati freddi), in cui analogamente a quanto previsto dall’art. 270 cod. proc. pen., sono previsti solo dei limiti oggettivi collegati alla gravità d reati per cui si procede, ma non una nuova verifica della legittimità delle intercettazioni, che resta affidata al giudice del procedimento a quo.
10. Va ricordato che nel caso di acquisizione degli esiti dell’intercettazione di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale siano state rilasciate le relative autorizzazioni, il controllo del giudice su legalità dell’ammissione e dell’esecuzione delle operazioni – di carattere meramente incidentale e, come tale, ininfluente nel procedimento “a quo” riguarda esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze investigative, come individuate dal P.M. in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata, e non comporta alcuna valutazione di fondatezza, neanche sul piano indiziario, della ipotesi in questione (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 229247).
Secondo tale consolidato orientamento, l’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d’ufficio la prova.
Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l’onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l’eccepita inutilizzabilità, sulla base di copi degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto d ottenere, a tal fine, in applicazione dell’art. 116 stesso codice (In motivazione la Corte ha osservato che anche nel giudizio “a quo”, poiché l’inutilizzabilità discende dalla violazione delle norme richiamate dall’art. 271, comma primo, cod. proc. pen., e non dalla mera indisponibilità degli atti concernenti l’intercettazione e la sua legittimità, incombe alla parte l’onere di dedurne la sussistenza).
11. Sebbene, nel caso di specie il giudice del procedimento a quo è un’autorità giudiziaria di altro Stato membro dell’U.E., deve essere comunque la difesa a farsi carico di acquisire elementi concreti a supporto della dedotta illegittimità delle intercettazioni, non potendosi limitare a sollevare presunte violazioni dei principi fondamentali del giusto processo e dei diritti di difesa operando in ambito europeo – come già sopra evidenziato – l’opposta presunzione.
Una diversa interpretazione avrebbe l’effetto di determinare un arretramento rispetto al principio di reciproca fiducia su cui si basa la creazione di uno spazio giuridico comune europeo, anche rispetto alla disciplina della intercettazioni effettuate all’estero tramite rogatoria internazionale, essendo sempre stato affermato che l’utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere in adesione alle richieste di rogatoria non è condizionata all’accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall’autorità straniera – vigendo una presunzione di legittimità dell’attività svolt e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l’eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate bensì alla compatibilità del diritto straniero, sulla base del quale l’atto s compiuto, con i principi inderogabili dell’ordinamento interno, spettando, comunque, a colui che eccepisca il difetto di compatibilità darne la prova, tanto più ove si tratti di paese membro dell’Unione Europea (da ultimo, vedi, Sez. 4 n. 19216 del 06/11/2019, Ascone, Rv. 279246).
12. Sotto tale profilo, deve essere rilevata l’infondatezza delle censure articolate nel ricorso, in considerazione della assoluta genericità delle doglianze formulate in merito ad una presunta incompletezza degli atti ai quali sarebbe stato consentito l’accesso alla difesa.
Ai fini della verifica della legittimità delle intercettazioni disposte nel diver procedimento penale pendente davanti all’A.G. RAGIONE_SOCIALE è sufficiente l’allegazione dei provvedimenti di autorizzazione emessi da quella autorità, essendo consentito al giudice italiano vagliare la sussistenza dei relativi presupposti solo ai limitati fini della verifica del rispetto dei diritti fondamen dell’ordinamento e del giusto processo.
In conclusione, pur non essendo evidentemente pertinente il riferimento all’art. 234-bis cod. proc. pen. operato dal Tribunale, vertendosi nel caso di specie nell’acquisizione non già di semplici documenti informatici presso chi ne ha la legittima conservazione e custodia, ma degli esiti di intercettazioni autorizzate nelle forme e nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento giudiziario RAGIONE_SOCIALE, tali elementi di prova derivati da procedimento estero
restano pur sempre soggetti per la loro acquisizione in altro procedimento alle regole previste dall’art. 270 cod. proc. pen., e specificamente – per quello che qui rileva – alla regola che ne consente la utilizzazione per i reati per i quali previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
A tale proposito deve essere ribadito che alla difesa secondo l’ordinamento nazionale è consentito accedere ai verbali delle operazioni di cui all’art. 268 cod. proc. pen. e delle registrazioni, ma non anche di avere informazioni sui mezzi tecnici, hardware e software, utilizzati per la intrusione nelle conversazioni intercettate, o per decodificare il contenuto (cfr. Sez. 6, n. 46482 del 27/09/2023, Bruzzaniti, Rv. 285363).
Occorre osservare che non assumono rilevanza ai fini della verifica della legittimità delle intercettazioni, le modalità operative con cui gli organi inquiren sono riusciti a dare esecuzione alle operazioni di intercettazioni delle comunicazioni nel sistema SKY ECC criptato attraverso l’impiego di chiavi depositate esclusivamente sui dispositivi mobili, e quindi neppure nella disponibilità del gestore del servizio.
La mancata ostensione delle tecniche informatiche impiegate dagli organi inquirenti per riuscire a bucare il sistema di comunicazione criptato, per lungo tempo reso impenetrabile rispetto anche alle attività di intercettazione legittimamente disposte per finalità di repressione di gravi reati, non lede i diritt di difesa, laddove sia comunque assicurata l’autenticità dei contenuti delle captazioni e della relativa decrittazione.
Analogamente a quanto affermato in tema di intercettazioni ambientali in cui le modalità dell’intrusione negli ambiti e nei luoghi privati ove si svolg l’intercettazione non sono rese ostensibili alla difesa perché costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, allo stesso modo non si ravvisa alcuna necessità di rendere pubbliche le tecnologie impiegate dagli inquirenti per rendere possibile l’esecuzione delle intercettazioni telematiche in sistemi di comunicazioni criptati.
Sempre che non siano addotte specifiche anomalie tecniche in grado di fare dubitare della autenticità delle acquisizioni e dell’inquinamento del risultato, rendendosi necessario solo in tali limitati casi operare degli approfondimenti tecnici per verificare se le comunicazioni intercettate possano essere state infedelmente riprodotte.
Nel caso di specie, al contrario, nessuna anomalia tecnica è stata addotta come idonea ad alterare i contenuti delle intercettazioni, ma è stato solo avanzata una ingiustificata pretesa di conoscere le tecnologie di accesso alla piattaforma criptata, sulla base di una presunta violazione del principio di proporzionalità.
Al riguardo occorre considerare che anche l’eventuale utilizzo di un captatore informatico (c.d. trojan) cui ha fatto cenno la difesa, utilizzato pe carpire le chiavi necessarie alla decriptazione delle comunicazioni cifrate, non rappresenta un mezzo tecnico di per sé contrario al principio di proporzionalità.
Il contemperamento tra le esigenze di inviolabilità della segretezza delle comunicazioni e quelle investigative per ragioni di giustizia, trova il suo naturale contrappeso nella gravità dei reati per cui si procede e nell’interesse alla loro repressione, oltre che nella necessaria previsione di legge dei reati perseguibili e della ragionevole indispensabilità dell’impiego di tale strumento di intrusione informatica.
Ed è in tale ottica che anche nel nostro ordinamento l’impiego del captatore informatico è stato regolato prevedendone l’ammissibilità in relazione ad una determinata categoria di reati (in AVV_NOTAIO reati di criminalità organizzata e corruzione), ritenuti di maggiore gravità o comunque in rapporto all’interesse statuale alla loro repressione (art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Prescindendo anche dalla considerazione che la segretezza di tali tecnologie, nei limiti in cui non precluda la verifica della genuinità degli elementi di prov acquisiti – come nel caso di specie – appare giustificata anche dalla necessità di evitare che possano essere sviluppati accorgimenti tecnici per la realizzazione di nuove piattaforme di comunicazione insuscettibili di essere utilmente intercettate nel rispetto delle garanzie costituzionali, attraverso la creazione di zone franche di appannaggio delle organizzazioni criminali più pericolose.
13. Tutti i residui motivi di ricorso sono inammissibili.
In particolare, quanto alla gravità indiziaria il ricorrente, grazie al risultanze delle intercettazioni delle fotografie e della nnessaggistica inviata nei sistemi di comunicazione “SKYECC” e “EUROCHAT”, è emerso come uno dei partecipi dell’associazione riferibile alla famiglia Strangio “Fracascia” di San Luca legata alle cosche dei COGNOME e dei COGNOME, considerate le più potenti famiglie di ‘ndrangheta, ed in particolare dell’articolazione operativa in Belgio (nella citt di Genk) con collegamenti in Germania, Spagna e Australia, in contatto con fornitori sudamericani della cocaina che si avvaleva di operatori portuali infedeli per consentire l’acquisizione di ingenti carichi di cocaina trasportati via mare da vari paesi del Sud America.
L’identificazione del ricorrente come utilizzatore dei cellulari individuati dagl username 2S2UBJ, AN8YQY, PSBO2B, VJEU2Q è stata adeguatamente illustrata sulla base delle fotografie che ritraggono la figlia, e degli ulteriori riscontri posizionamento delle celle a due chilometri dalla sua abitazione in migliaia di localizzazioni.
È stato poi valorizzato anche il contenuto delle chat intercorse con il coindagato NOME NOME utilizzatore di altra utenza criptata, per i riferimenti al loro legame parentale (cugino e nipote di NOME NOME).
La motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto il ricorrente coinvolto nell’importazione di 620 kg di cocaina giunta via mare nel porto di Gioia Tauro il 9 dicembre 2020 non appare illogica perché incentrata sull’altrimenti ingiustificato inserimento nella chat di gruppo degli organizzatori della specifica importazione e per alcune interlocuzioni in alcune conversazioni come intermediario dello zio NOME COGNOME, che si trovava in quel momento detenuto in Belgio, sebbene in possesso di un telefonino criptato con cui comunicava dal carcere.
La difesa minimizza gli elementi a carico del ricorrente, mettendo in dubbio la sua identificazione ed il suo coinvolgimento nell’importazione con censure chiaramente reiterative ed inammissibili, perché basate su una lettura parcellizzata degli elementi indiziari presi in rassegna dal Tribunale del riesame.
In particolare, il ricorso non si confronta con le risultanze dell intercettazioni che sono state poste a fondamento del reato associativo per il coinvolgimento nelle altre importazioni, diverse da quella del capo C23), e che, sebbene non oggetto di contestazione per evitare la duplicazione con il procedimento denominato “COGNOME” pendente in Belgio, sono state coerentemente oggetto di attenta disamina da parte del Tribunale.
Quindi, gli users diversi da quelli emersi nel capo C23) riguardano evidentemente le altre importazioni contestate nel procedimento belga e valorizzate in quello italiano a riscontro della partecipazione all’associazione.
Inoltre, la dedotta impossibilità di localizzazione del cellulare in uso a ricorrente non si confronta con la dimostrata capacità degli inquirenti di intercettare le conversazioni trasmesse su una piattaforma ritenuta prima di allora impenetrabile, con riflessi anche sulla teorica impossibilità di geolocalizzare detti apparecchi telefonici, evidentemente resa possibile attraverso gli strumenti tecnici impiegati a tale scopo.
Quanto alle esigenze cautelari è stata valorizzata oltre alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la gravità dei fatti che è fuori discussione, trattandosi della partecipazione ad una associazione che avrebbe importato tonnellate di cocaina.
14. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il giorno 13 marzo 2024
iere estensore Il Co
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