Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15774 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15774 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/02/2025
SESTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Teverola il 05/11/1957 avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del Tribunale di Napoli Nord udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell’Avvocato NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli annullava l’ordinanza con la quale al ricorrente era stata applicata la misura del divieto di dimora, disposta in relazione al reato di cui all’art. 319 cod. pen.
L’annullamento conseguiva alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento concernente i reati di cui agli artt. 416-bis, 416-ter e 452-quaterdecies cod. pen., ipotizzati a carico di altri soggetti.
Ha proposto ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ritenendo la violazione degli artt. 266 e 270 cod. proc. pen.
A sostegno del ricorso Ł stata integralmente riportata la motivazione con la quale il giudice per le indagini preliminari, nell’applicare la misura cautelare, aveva escluso che il procedimento a carico di COGNOME potesse considerarsi ‘diverso’ rispetto a quello principale, evidenziando come dalle indagini svolte in ordine all’ipotesi associativa erano emerse condotte, di corruzione strettamente collegate all’attività del sodalizio. Si riteneva, pertanto, che il procedimento a carico di COGNOME fosse connesso con quello principale, con conseguente utilizzabilità delle intercettazioni secondo il disposto dell’art. 270 cod. proc. pen., nella versione in vigore nell’intervallo temporale di vigenza della c.d. ‘riforma Orlando’ (2019-2023).
Il ricorso Ł stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il ricorso Ł aspecifico, difettando qualsivoglia indicazione in ordine ai motivi per cui il giudizio di inutilizzabilità espresso dal Tribunale del riesame sarebbe errato.
A ben vedere, infatti, il ricorrente si Ł limitato a richiamare le considerazioni svolte dal g.i.p. ritenendole corrette e contestando genericamente le diverse conclusioni cui Ł giunto il Tribunale, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni spese in sede di riesame.
L’ordinanza impugnata, dopo aver condiviso le conclusioni del g.i.p. in ordine alla versione dell’art. 270 cod. proc. pen. applicabile al caso di specie (questione non oggetto di contestazione), ha confutato nel merito le considerazioni contenute nell’ordinanza cautelare.
Il Tribunale, infatti, ha espressamente escluso la sussistenza tra i due procedimenti della connessione ex art. 12 lett.b), cod. proc. pen., rilevando come il materiale rilevante era emerso in relazione alle intercettazioni svolte in relazione ai decreti di cui ai RIT nn.2494/20; 3744/19; 1726/20;2065/21, sottolineando come i decreti autorizzativi facevano riferimento ad indagini relative all’attività del clan dei ‘casalesi’, senza che vi fosse alcun riferimento alla vicenda che vede coinvolto COGNOME.
Conclude il Tribunale affermando che le intercettazioni erano disposte in relazione alle infiltrazioni camorristiche nel tessuto imprenditoriale e amministrativo, mentre la condotta corruttiva ascritta a Morra attiene al soddisfacimento di interessi di imprenditori non legati a dinamiche associative, tant’Ł che non veniva neppure contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Orbene, rispetto a tale affermazione e al conseguente giudizio volto ad escludere la sussistenza della connessione tra procedimenti, il ricorso Ł del tutto silente, sollecitando la Corte ad una comparazione tra la motivazione dell’ordinanza genetica con quella del Tribunale del riesame, senza la necessaria e specifica indicazione dei profili di criticità motivazionale idonei a condurre all’annullamento della stessa, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammmissibile il ricorso
Così deciso il 17/02/2025.
Il Presidente COGNOME