Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sono presenti l’avvocato COGNOME NOME del foro di CATANZARO e l’avvocato COGNOME NOME del foro di LAMEZIA TERME entrambi difensori di COGNOME NOME che insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 6.2.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 18.1.2024 applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 72) della rubrica, concernente la partecipazione ad un’associazione per delinquere (previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod.pen.) operante in Catanzaro finalizzata alla detenzione ed alla cessione di armi da guerra e di armi comuni, con l’incarico di acquistare armi e munizioni presso rivenditori autorizzati sfruttando il porto d’armi detenuto quale guardia giurata nonché di procurare i contenitori necessari all’occultamento delle stesse.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli agli artt. 266 e 270 cod.proc.pen. e l’inutilizzabilità del intercettazioni eseguite con i RIT 694/22 e 1705/22 in quanto autorizzate per reato diverso da quello cautelato.
Si assume che la gravità indiziaria sottesa all’adozione della misura é costituita dagli esiti delle intercettazioni eseguite con i RIT indicati. Con il primo datato aprile 2022 il Pubblico Ministero ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione all’esecuzione di intercettazioni telefoniche sull’utenza in uso al coindagato COGNOME NOME in merito alle fattispecie di reato di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309 del 1990; con il secondo datato 27.9.2022 il PM ha chiesto ed ottenuto l’intercettazione telematica sullo smartphone in uso al COGNOME ancora una volta per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Successivamente l’odierno ricorrente é stato iscritto a modello 21 in data 21.11.2023 e sottoposto a cautela in quanto indiziato di appartenere ad una associazione a delinquere semplice dedita alla commercializzazione di armi e munizioni.
A riguardo si eccepisce che tra i fatti reato per i quali é stata concessa l’autorizzazione e quello iscritto non sussiste alcuna relazione che valga a neutralizzare il divieto di utilizzazione di cui all’art. 270 cod.proc.pen.. Sebbene le due associazioni tutelino entrambe il bene giuridico costituto dall’ordine pubblico, esse non sono tra loro assimilabili quanto al patto criminale ed al programma delinquenziale ed agli elementi strutturali. Nè ricorre alcuna ipotesi di connessione ex art. 12 cod.proc.pen. in quanto i reati non sono stati commessi da più persone in concorso tra di loro né sussiste il concorso formale di reati né il rapporto funzionale tra reati.
Ne deriva pertanto l’inutilizzabilità delle intercettazioni relative a reato diverso d quello per cui si procede in difetto di connessione ex art.12 cod.proc.pen. e per fattispecie che non consente l’arresto obbligatorio in flagranza.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 127 e 309 e 267 cod.proc.pen. e l’apparenza della motivazione a corredo dei decreti autorizzativi emessi con i RIT 694/22 e 1705/22 nonché la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 267 e 271 cod.proc.pen. e l’inutilizzabilità delle intercettazio eseguite con i RIT 694/22 e 1705/22 per inosservanza dell’obbligo di motivazione.
Si assume che con riguardo ad entrambi i RIT il decreto del AVV_NOTAIO che ha autorizzato le intercettazioni, per come integrato dal rinvio verso le argomentazioni espresse dal Pubblico Ministero, fa riferimento a reati non compresi nelle investigazioni ed il requisito di indispensabilità è correlato proprio a tali reati.
La struttura argomentativa esprime quindi il vizio della motivazione apparente e nel contempo la violazione di legge per la mancata osservanza del precetto di cui all’art. 267 cod.proc.pen.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 416 cod.pen., 125 e 292 cod.proc.pen. per la manifesta illogicità e la intima contraddittorietà della motivazione risultante dal testo d provvedimento impugnato rispetto alla individuazione degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416, comma 2, cod.pen.
Si deduce la contraddittorietà logica dell’assunto secondo cui l’COGNOME avrebbe dato uno stabile contributo alla realizzazione delle finalità del gruppo mediante attività consistite nel recupero di munizioni presso le armerie del territori nonché nel reperimento di quanto occorrente per l’occultamento del materiale illecito, in quanto non vi é traccia dell’COGNOME né prima del 16.11.2022, né dopo i successivi sequestri. Lo stesso compare solo il 16.11.2022 ed il 19.11.2022 in due isolate conversazioni con COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Inoltre nel periodo di interesse l’COGNOME non ha acquistato alcuna arma presso le armerie “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” ed il numero delle munizioni da lui acquistate pari a n. 440 cartucce non é in alcun modo compatibile con il numero delle munizioni complessivamente sequestrate il 13.9.2022, il 5.12.2022, il 3.1.2023 ed il 13.1.2023 per un totale di 7073 cartucce. Nè a tal fine é rilevante il mancato rinvenimento di n. 292 cartucce dal medesimo acquistate, stante l’assenza di alcun nesso cronologico, quantitativo e qualitativo. Del pari illogico é il ravvisat coinvolgimento dell’COGNOME nel reperimento di quanto occorrente per l’occultamento del materiale illecito collegandolo ad un bidone che il ricorrente
avrebbe dovuto lasciare nei pressi di un ponteggio (riferimento contenuto in una captazione telefonica).
La motivazione si rivela altresì illogica laddove ha ritenuto la partecipazione dell’COGNOME all’associazione senza che vi fosse stato alcun contatto con i componenti del sodalizio non essendo stato neanche coinvolto in alcuno dei reati satellite. Difetta nella specie l’elemento soggettivo atto ad integrare il reato d cui all’art. 416 cod.pen.
Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 291 e 292 cod.proc.pen. per la manifesta illogicità e la intima contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Si assume che la piattaforma indiziaria, da cui si ricava la partecipazione dell’COGNOME al sodalizio criminoso, é costituita da due captazioni telematiche in data 16 e 19 novembre 2022 e dai riscontri presso le armerie.
Si evidenzia invece l’episodicità dei contratti avuti dall’RAGIONE_SOCIALE con COGNOME e COGNOME (due incontri a fronte di dieci mesi di captazioni).
Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 274 comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
Si assume che il pericolo di reiterazione é stato solo astrattamente prospettato e non invece in termini di concretezza ed attualità, requisito con cui il giudicante non si é confrontato.
La difesa dell’indagato, segnatamente l’AVV_NOTAIO, ha depositato memoria contenente motivi aggiunti ove in particolare dà atto e documenta che é stato emesso avviso di conclusioni delle indagini nei confronti dell’COGNOME per il reato di cui all’art. 72) senza che lo stesso risulti autore di alcuno dei reati fine. Ed inolt allega nota della Squadra Mobile della Questura di Catanzaro dell’8.2.2024 che, al fine di ricostruire la provenienza delle armi sequestrate il 13/09/2022, il 05/12/2022, il 05/01/2023 ed il 13/01/2023, ha provveduto ad effettuare gli accertamenti in banca dati RAGIONE_SOCIALE, interrogando le matricole, ove presenti ed associando per ogni arma il risultato restituito, così accertando quindi che nessuna delle armi proviene da rivenditori autorizzati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é nel complesso infondato per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo di ricorso attinente alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per altra ipotesi di reato, esso non è fondato.
In tema di intercettazioni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che i divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati
captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quell relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. (Sez. n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395).
Si è altresì spiegato che la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. “riguarda i procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri: si tratta di ipotesi che il nuovo codice di rito pone a base di un crite attributivo della competenza autonomo e originario (ex plurimis, Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345)”.
Secondo le Sezioni unite “Il carattere originario della connessione ex art. 12 cod. proc. pen. rende ragione del rilievo dottrinale secondo cui essa è un riflesso della connessione sostanziale dei reati: con specifico riferimento al caso di connessione di cui alla lett. c) dell’art. 12 cit., in particolare, si è rilevato esso si fondi su un «legame oggettivo tra due o più reati» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Patroni Griffi, Rv. 271223), un legame, dunque, indipendente dalla vicenda procedimentale; analoga connessione sostanziale – prima ancora che processuale – sussiste in presenza, oltre che di un concorso formale di reati, di un reato continuato (lett. b), in considerazione del requisito del medesimo disegno criminoso, per la cui integrazione è necessario «che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
In caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l’autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi “diverso” rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell’intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale – e non meramente processuale – tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituen reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell’intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l’autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'”autorizzazione in bianco”. Soluzione, questa, che, d’altra parte, consente, attiene alle ipotesi in cui, rispetto al fat
reato per cui sono state autorizzate le intercettazioni, emergano fatti -reato diversi”.
Dunque ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedime diversi, la valutazione dell’esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato “diverso” e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l’autorizzazione è stata resa (Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rv. 281824).
Ebbene, tale vincolo di connessione ricorre nella vicenda in esame.
Come si legge nell’ordinanza genetica, l’attività di indagine era scaturita da una matrice unitaria, ovvero l’arresto di COGNOME NOME, e si era sviluppata attraverso un’attività intercettiva disposta sull’utenza in uso a COGNOME NOME (per via telefonica RIT 694/22 e per via telematica Rit 1785/22) in relazione alle fattispecie di reato di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990 e art. 3 cod.pen. aggravato ex art. 416 bis.1 cod.pen. consentendo di raccogliere elementi di prova non solo in ordine ad un sodalizio dedito allo smercio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente ma anche di una compagine finalizzata alla detenzione e cessione di armi anche da guerra e del relativo munizionamento (ipotesi di reato quest’ultima per la quale l’COGNOME é stato iscritto nel registro de indagati e che ha costituito il titolo della misura custodiale) con parzial coincidenza soggettiva e spazio- temporale.
2. Il secondo motivo é del pari infondato
Va premesso che in tema di intercettazioni, l’inutilizzabilità degli esiti dell operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione o di proroga, ove non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, ma è onere della parte che la deduca allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, per l’effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 49959 del 14/11/2023, Rv. 285622).
Ciò posto, il ricorrente, che ha assolto il proprio onere, si duole del fatto che decreti di autorizzazione delle intercettazione emessi dal Gip di Catanzaro eseguite con i RIT 694/22 e 1705/22 rechino una motivazione apparente da ciò facendone conseguire l’inutilizzabilità dei relativi risultati.
A riguardo esiste, tuttavia, una chiara e netta differenza tra la mancanza di motivazione (o la motivazione meramente apparente che si limiti a riprodurre il dato normativo: nel caso di specie quello dell’art. 267, commi 1, 2 e 3, cod.proc.pen.) e l’eventuale difetto, integrabile e sanabile, della motivazione; solo la mancanza o la mera apparenza, nel senso appena indicato, della
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motivazione comportano la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni rilevabile in ogni stato e grado del processo, mentre il difetto della motivazione, che ricorre allorché essa sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano né compromettono la giustificazione ma la rendono non puntuale, è emendabile dal giudice al quale la doglianza sia prospettata, sia esso il giudice che deve utilizzare i risultati dell’attività captat o il giudice dell’impugnazione (cautelare o di merito), in quanto il difetto d motivazione non realizza quella diretta violazione del precetto contenuto nell’art. 15 Cost. che determina l’inutilizzabilità patologica delle captazioni (Sez. 1, n. 9764 del 2010).
Ed inoltre sebbene l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. prescriva che i decreti siano motivati a pena di nullità nei casi in cui, come nella specie, la motivazione sia espressamente prescritta dalla legge – l’art. 271, comma 1, cod. proc. pen. nel tipizzare i divieti di utilizzazione stabilendo che non possono essere utilizzati, tra l’altro, i risultati delle intercettazioni conseguiti con l’inosservanza d disposizioni previste dall’art. 267 cod. proc. pen. – costituisce disposizione speciale rispetto all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., prevalendo pertanto su quest’ultima.
Ebbene nella specie la motivazione dei decreti adottati dal AVV_NOTAIO é sostenuta da un congruo apparato motivazionale anche mediante rinvio alla richiesta del Pubblico ministero né risulta rilevante il riferimento anche ad altre ipotesi di reato che come già esposto, trae origine dalla evidenziata connessione dei procedimenti che originano da una medesima indagine.
3. Il terzo motivo é infondato.
Il Tribunale del riesame, richiamandosi a quanto esposto nell’ordinanza genetica, ha ricostruito il quadro di gravità indiziaria in ordine alla sussistenz dell’associazione delineata al capo 72) della contestazione al cui vertice vi era COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, con il ruolo di organizzatori. A supportare l’assunto accusatorio vi sono le propalazioni dei collaboratori di giustizia ed i sequestri di armi e di munizioni effettuati dalla Polizia giudiziaria.
Ha ritenuto altresì la sussistenza degli elementi dimostrativi dell’affecti societatis che legava tra loro i sodali nel perseguimento dello scopo comune costituito dalla detenzione e commercializzazione di armi da guerra ed armi comuni con i relativi munizionamenti nonché la rete di rapporti tra i medesimi e lo scambio di direttive finalizzato alla gestione delle compravendite di armi.
In ordine alla partecipazione ad un’associazione per delinquere giova ribadire che la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l’esistenza del “pactum sceleris”, con riferimento alla consorteria criminale, e della “affectio societatis
in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un’associazione vietata; ne consegue che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all’attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata. Nè come sostenuto dalla difesa osta a detta partecipazione il mancato coinvolgimento in alcuno dei reati fine.
Ed invero in materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione.( Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703).
Con riguardo alla partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE al sodalizio criminoso de quo, l’ordinanza impugnata fa riferimento al contenuto di due conversazioni telefoniche in data 16.11.e 19.11.2022 da cui si evince da parte del medesimo la conoscenza dell’avvenuto sequestro delle armi a carico del COGNOME e quindi il pieno coinvolgimento nelle vicende dell’associazione nonché la circostanza, che fungeva da riscontro a quanto emerso nella conversazione del 19.11.2022, che l’COGNOME, in quanto guardia giurata aveva libero accesso alle armerie potendo quindi acquistare le munizioni presso le armerie RAGIONE_SOCIALE in Catanzaro.
A supportare il quadro di gravità indiziaria, ha evidenziato il Tribunale, lo stesso veniva altresì trovato in possesso al momento del fermo di n. 148 cartucce, del cui possesso non é stato in grado di fornire alcuna plausibile giustificazione, risultando priva di riscontro la circostanza secondo cui avrebbe svolto esercitazioni presso il poligono di tiro, risultando pertanto evidente la destinazione di dette munizioni alla consorteria criminale.
Del pari rilevante nell’iter motivatorio adottato é la menzione di un bidone da acquistare per occultare del materiale, facendosi chiaro riferimento alla necessità di non essere tracciati dalle telecamere di videosorveglianza.
4. Il quarto motivo é inammissibile.
La censura invero si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del compendio indiziario a carico dell’COGNOME non consentita in sede di legittimità.
Il Tribunale del riesame, come già dianzi evidenziato, ha dato conto con motivazione logica e conseguenziale degli elementi fondanti la ritenuta partecipazione dell’indagato al sodalizio di cui al capo 72).
5. Il quinto motivo é infondato.
L’ordinanza impugnata ha puntualmente motivato circa l’attualità e la concretezza del pericolo di recidivanza, facendo riferimento al pieno ed attivo inserimento dell’indagato nelle dinamiche del gruppo e dalla disinvoltura dal medesimo manifestata nel mettersi a disposizione del sodalizio acquistando i
munizionamenti e reperendo quanto necessario all’occultamento del materiale illecito.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso il 20.6.2024