Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8631 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Cerignola (Fg) DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 334/23 del Tribunale di Bari del 26/06/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME, Appuntato scelto dell’RAGIONE_SOCIALE in forza alla Stazione di San Nicola di Melfi (Pz), avverso il provvedimento del 06/03/2023 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha applicato nei suoi confronti la misura interdittiva della sospensione temporanea dalle funzioni in relazione all’accusa provvisoria di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, 321 cod. pen.), avvenuta mediante percezione di una somma di denaro da parte di NOME COGNOME, cui – secondo l’impostazione accusatoria – avrebbe rivelato nel mese di ottobre 2017 informazioni relative all’indagine per furto di autovetture in cui quegli risultava coinvolto.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, il quale deduce tre motivi di censura.
2.1. Nullità dell’ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 266 e 270 cod. proc. pen.
Si deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in relazione al reato di corruzione provvisoriamente ascritto al ricorrente, dal momento che se il Pubblico Ministero avesse da subito proceduto allo stralcio della sua posizione con autonoma iscrizione per il solo delitto di cui al capo 56, certamente non avrebbe potuto utilizzare gli esiti delle captazioni.
2.2. Nullità dell’ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 266 e 270 cod. proc. pen. ed all’impiego del captatore informatico; il Tribunale fornisce una motivazione apparente poiché non focalizza i termini della questione e quanto stabilito dalla sentenza delle Sez. Unite, Scurato del 2016.
2.3. Nullità dell’ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273 e 274 cod. proc. pen.
In diversi punti il provvedimento impugnato non ha risposto alle articolate censure della memoria difensiva, riproponendo nei medesimi termini tutte le valutazioni già compiute dal primo giudice riguardo all’adeguatezza del quadro indiziario risultante dalle intercettazioni utilizzate, alla configurabilità dell’ipo di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, alla ritenuta persistenza di esigenze cautelari anche in relazione al tempo di presunta commissione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Con il primo motivo di censura la difesa del ricorrente ripropone il tema della già dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, che reputa eseguite in distinto procedimento e quindi acquisite in violazione del divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. con riferimento alla disciplina vigente al tempo della relativa esecuzione.
Sul punto il Tribunale ha argomentato che gli esiti del procedimento n. 2169/17 R.G. DDA, inizialmente instaurato per reati di traffico di stupefacenti a carico di NOME COGNOME, sono confluiti pressoché integralmente nel presente procedimento, che ha assunto un nuovo numero di Registro Generale (2658/20 DDA).
Sostiene, pertanto, il Tribunale che oltre alla sussistenza di una indiscutibile connessione qualificata tra i fatti di reato per cui era stata avviata l’indagine e quelli ascritti al ricorrente – il quale, oltre a notizie relative al furto di autom riguardante il COGNOME, avrebbe dovuto fornire indicazioni su un informatore degli inquirenti esistente all’interno del gruppo capeggiato dallo COGNOME (v. pag. 12 ordinanza impugnata), si è trattato dello stesso procedimento che, con poche varianti, ha assunto un diverso numero di identificazione.
Ad avviso del Collegio, invece, quel che non risulta affatto dimostrato nella ordinanza è proprio la sussistenza di una connessione qualificata tra i reati per cui si procede nell’originario procedimento e quello provvisoriamente ascritto al ricorrente, nei termini individuati dalla sentenza Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 secondo cui in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli rea che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.
All’epoca dell’esecuzione delle intercettazioni (ottobre 2017), l’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. prevedeva, infatti, come ipotesi derogatoria al divieto ivi previsto il riferimento ai reati per cui è stabilito l’arresto obbligatorio in flagran – l’art.319 cod. pen. consentendo, invece, l’arresto solo facoltativo – ma tale dato
diventa irrilevante ove si possa individuare – secondo la pronuncia citata – un rapporto di connessione qualificata tra i reati per cui si procede nei distinti procedimenti, a prescindere dalle vicende riguardanti i percorsi delle rispettive procedure.
Tanto premesso, dalla lettura del provvedimento impugnato non è dato, allo stato delle attuali emergenze indiziarie, inferire che tra il reato di corruzione provvisoriamente ascritto al ricorrente e quelli di traffico illecito di stupefacent ascritti al COGNOME oppure quello di furto ascritto al COGNOME sussista un rapporto di connessione qualificata di cui all’art. 12, cod. proc. pen.: non quello di cui alle lett. a) e b), che presuppongono la commissione, in concorso o meno con altri, da parte del ricorrente di uno di detti reati, né quello di cui alla lett. il quale implica che la condotta di accettazione del prezzo della corruzione sia stata commessa da COGNOME per eseguire od occultare quelli di traffico stupefacenti o furto di autovetture, mentre:
l’addebito formale riguarda la violazione di un dovere funzionale sub specie di rivelazione di un segreto d’ufficio, volto a consentire al COGNOME (corruttore) di meglio determinarsi dopo avere appreso di essere fatto segno di indagine penale;
l’altro elemento indiziario, ricavato da una conversazione intercettata, riguarda la mera possibilità che il pubblico ufficiale infedele potesse fornire informazioni aggiuntive suscettibili di influire sulla possibilità di scoperta verifica di eventuali ulteriori reati.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame su tale profilo preliminare, che impone di ritenere assorbite le ulteriori censure mosse al provvedimento.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso, 25 gennaio 2024
[ Il consigliere estensore
Il PreAid te