Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14519 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14519 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Eboli il 10/01/1975, avverso la ordinanza del 11/11/2024 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria di replica a quella del udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv.to NOME COGNOME che ha esposto i motivi di ricorso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Salerno confermava (fatta eccezione per i delitti ai capi 12.1, 16.1, 33.1) il presidio cautelare di massima affli imposto nei confronti dell’odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il precedente 14 ottobre, in relazione ai deli descritti ai capi 1, 2, 3, 8, 9, 9.1, 10, 10.1, 12, 12.1, 16, 16.1, 18, 19, 26, 28, 30, 33.1 e 40 della provvisoria imputazione.
1.1. In particolare, si contestano in cautela al ricorrente i reati di devastazione, incen frode assicurativa, descritti al capo 1 (fatti commessi il 23 marzo 2020), l’associazione delinquere finalizzata a commettere reiterate violazioni della normativa sull’immigrazion (capo 2), il favoreggiamento organizzato della immigrazione clandestina (capo 3, art. 12, comma 3, D.Igs. 286/98, il favoreggiamento della permanenza in Italia del clandestino (art. 12, comma, 5 Digs. 286/98), nonché innumerevoli reati di falso documentale funzionali alla realizzazione degli scopi associativi. La gravità indiziaria per tali co può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate il ricorrente ed altri sodali, ove si dà contezza del ruolo organizzativo in ambito associa e della realizzazione dei distinti singoli reati in materia violazione della normativa immigrazione, fatti realizzati anche attraverso la consumazione di una lunga teoria di reat di falso; consegue la valutazione di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodaliz settore, per l’impegno assunto, quello realizzato, la messa a disposizione del sodalizio del proprie capacità organizzative e gestionali dei flussi migratori, che vedevano impegnata la compagine attiva sul territorio. Il Tribunale ha altresì argomentato in ordine ai de contestati al capo 1, ancorchè con i motivi scritti di ricorso la difesa dell’istade non a eccepito alcunché, né in fatto, né in diritto.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall’art. 173, comma 1, disp. a cod. proc. pen.:
2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della norma processuale, vizi di logicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. p pen.), in riferimento alla divisata utilizzabilità delle intercettazioni disposte con decr 5 maggio 2021, che non reca alcuna sostanziale motivazione di sostegno autorizzatorio con riferimento al reato descritto all’art. 12, comma 3, del Digs. 286/98, mancando un richiamo esplicito, per il reato appena indicato, alla informativa di polizia giudiziaria aprile 2021, il contenuto è essenziale ai fini del vaglio dei gravi indizi di colpevolezza
2.2. Inosservanza della legge processuale e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.) quanto a valutazione di concretezza ed attualità delle esigen
cautelari atte a sostenere la misura di massima afflittività confermata, trattandosi di tutti consumati nel 2020, dovendo ritenersi esaurita anche la condotta di partecipazione associativa al 31 dicembre 2020;
2.3. I medesimi vizi sono denunziati con riferimento alla più grave fattispecie fine cui all’art. 12, comma 3, D.Igs. 286/98, attesa l’evidente inidoneità degli strume documentali utilizzati al fine di realizzare lo scopo illecito;
2.4. Ancora i medesimi vizi sono denunziati quanto a valutazione degli elementi indiziari atti a dimostrare la qualità associata del concorso, trattandosi più verosimilme di una serie di singole partecipazioni plurisoggettive a concorso eventuale.
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo si contesta la ricorrenza dei gravi indiz riferimento ai reati di pericolo descritti al capo 1, difettando gli elementi della devasta esplosiva e della vastità dell’incendio. La data dell’episodio singolare renderebbe comunque del tutto inattuali le ravvisate esigenze cautelari.
Alla memoria trasmessa dal Pubblico ministero per l’udienza camerale fissata, replicava il difensore del ricorrente con memoria scritta, il cui contenuto era poi espo oralmente nel corso dell’udienza camerale, all’esito della quale la Corte riservava decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in diritto. Il Tribunale p riesame ha attentamente argomentato (pag. 54 e 55 ord. impugnata) in riferimento alla dedotta inutilizzabilità -per deficit motivazionale- del decreto autorizzativo, che avrebbe coperto anche il delitto previsto dall’art. 12, comma 3, del citato t.u. immigrazion In particolare, il richiamo all’informativa del 21 aprile 2021 è stato ritenuto polifunzi talchè esso è riferibile a tutti i reati oggetto di autorizzazione integrativa del 5 2021. In ogni caso, dal deficit autorizzatorio non deriva, ad avviso del Collegio, alc inutilizzabilità delle intercettazioni relativamente al reato non coperto da autorizzazi atteso che le operazioni di intercettazione erano comunque regolarmente autorizzate in riferimento agli altri reati connessi. In proposito, la disciplina processuale in te utilizzabilità è dettata dall’art. 270 del codice di rito, come letto dal diritto vivente n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277395-01: In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle capt procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’ar flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino con ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ah or disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod.
pen.). Per il delitto previsto dall’art. 12, comma 3, tu. immigrazione, connesso agli a per cui opera l’autorizzazione originaria, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, legittima l’utilizzabilità anche “derivata” delle intercettazioni già autorizzate.
La motivazione in punto di esigenze cautelari si legge alle pagine da 68 a 71 della ordinanza impugnata e richiama lo svolgimento organizzato dei delitti seriali oggetto d investigazioni, il know how versato dal ricorrente e le capacità attuali di iterazione d condotte seriali. Il che consente di ritenere assolto l’onere motivazionale richiesto d articoli 274, 275 e 292 del codice di rito.
In ordine alla valutazione dei gravi indizi per le gravissime ipotesi di reato ogg di indagini, Il Tribunale, valorizzando gli aspetti relativi all’opera di ausilio log operativo al sodalizio, oltre a quanto evidenziato in tema di ausilio alla organizzazione de plurisoggettività, ha ravvisato chiara evidenza, sia della partecipazione associativa in ves organizzativa, sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con altri soggetti apicali, che la diretta realizzazione delle fattispecie fine. Tale let colloqui intercettati e dei documenti acquisiti non può logicamente aprirsi a signifi euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non è posta discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti; né, per vero, pos affacciarsi dubbi di logicità argomentativa quanto ad oggetto e natura dei colloqu intercettati. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, n provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa qualificata dalla funzione anche dal ruolo svolto nel concorrere alla consumazione di episodi fine, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 – 01).
3.1. Tanto premesso, il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppu rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo dell ordinanza impugnata la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all’ 273 cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fis specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.
3.2.. Con il motivo di ricorso si chiede comunque a .questa Corte di privilegiare una dat interpretazione delle fonti, che il Tribunale per il riesame ha ritenuto chiare ed inequivo in luogo della lettura fattane dai giudici di merito nel corso dell’incidente caut caratterizzato dalla duplice conformità “verticale” delle decisioni di rigetto nel “m cautelare”. Ed invero, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione per vizio motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla pec natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure ine la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai princ di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 51725 del 30/11/2023).
3.3. Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo l regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l’obie esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l’ontologi giuridica sussistenza dei plurimi reati contestati e confermati in sede di riesame, così com aggravate, e della partecipazione associativa. Il che assorbe anche le doglianze esposte con il quarto motivo di ricorso.
L’ultimo motivo è inammissibile, giacché del tutto nuovo rispetto a quanto sottoposto con i motivi scritti alla valutazione del Tribunale per il riesame. L’interru della catena devolutiva determina pertanto la tranciante inammissibilità del ricors secondo quanto dispone l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche alla materia cautelare (Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Rv. 261029 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 6 comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, la condanna al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo determinare in euro tremila.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell’istituto penitenziario di provvedere agli adempime indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 marzo 2025.