Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21179 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21179 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/04/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOSCOTRECASE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; !sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO del foro di TORRE ANNUNZIATA in difesa di COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di NAPOLI in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di TORRE ANNUNZIATA difensore di COGNOME NOME che si riporta ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Napoli ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, COGNOME nella qualità di capo, promotore organizzatore e COGNOME nella qualità di partecipe, commesso in Napoli e provincia, nel territorio nazionale, in Olanda dal mese di settembre 2017 al mese di giugno del 2019 ed in ordine a delitti scopo di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 ( COGNOME capo G; COGNOME capi D, 3, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, e X).
1.1. Nell’ordinanza si dà atto che le indagini avevano consentito di disvelare la sussistenza di una struttura organizzata capace di operare su scala internazionale facente capo a NOME COGNOME e, dopo l’arresto di questi avvenuto in data 8 febbraio 2018 per l’esecuzione di una pena inflittagli in altro procedimento nel quale si era reso latitante, a NOME COGNOME e NOME COGNOME oltre che NOME COGNOME e NOME COGNOME, volta all’acquisito, trasporto internazionale e importazione di cocaina per lo più dall’Olanda e avente base operativa nel territorio di Torre Annunziata. Le indagini erano state condotte attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali di utenze ed autovetture in uso agli indagati, attività di videoriprese effettuati nei siti considerati basi logistiche del gruppo
Contro l’ordinanza, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del difensore, hanno proposto due distinti ricorsi.
2.1.Ricorso COGNOME
2.1.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili i risultati delle attività tecniche ambient nonostante la mancanza nel decreto autorizzativo del riferimento alle conversazioni a bordo dell’auto Volkswagen Golf e nonostante la mancanza nel decreto emesso ad integrazione della motivazione. Il difensore rileva che con decreto del 18/10/2018 delle ore 15.49 il Gip aveva convalidato il decreto del PM del 17/10/2018 ore 11.56 di intercettazione telefoniche su utenza in uso a COGNOME NOME e con successivo provvedimento del 19/10/2018 scritto in calce aveva integrato il decreto autorizzativo indicando che per mero errore materiale non erano state inserite e anche le intercettazioni ambientali sull’autovettura di NOME COGNOME, cui pure si era fatto
riferimento nella parte motiva, e aveva convalidato il decreto del PM anche in relazione a detta intercettazione ambientale. Posto che nel primigenio decreto era stata omessa la motivazione della captazione tra presenti all’interno dell’autovettura Volkswagen Golf e che il successivo decreto di correzione conteneva una motivazione meramente apparente, i risultati delle operazioni captative avrebbero dovuto essere considerati inutilizzabili. Il Tribunale- osservano i ricorrenti- avrebbe errato nel ritenere che il richiamo alla informativa del GRAGIONE_SOCIALEO. contenuto nel decreto di convalida dovesse fra comprendere l’intento del Gip di aderire alla domanda del PM di procedere alla captazione delle conversazioni all’interno dell’auto, in quanto il decreto di convalida aveva “bersagliato” unicamente l’utenza di NOME COGNOME, notato a bordo di un’auto con NOME COGNOME, sicché l’iter cognitivo e valutativo del Gip in seno al decreto del 18/10/2018 era stato relativo alla sola intercettazione telefonica.
2.1.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all’attivazione della intercettazione a bordo dell’autovettura a distanza di tre mesi rispetto alla convalida del decreto del PM che aveva ritenuto sussistente il requisito dell’urgenza. Il PM, COGNOME nel decreto con cui aveva disposto l’intercettazione delle conversazioni a bordo dell’auto, aveva COGNOME motivato l’urgenza rilevando che dal ritardo poteva derivare un grave pregiudizio per le indagini nel tempo occorrente per attendere il decreto di autorizzazione del AVV_NOTAIO. Le intercettazioni, in realtà, erano state attivate solo in data 31/01/2019 ovvero oltre tre mesi e mezzo dopo il decreto, quando secondo il GICO l’autovettura era in territorio olandese. Secondo i difensori non potevano essere ritenute legittime le intercettazioni adottate sul presupposto dell’urgenza che in realtà doveva ritenersi inesistente, in quanto smentito nei fatti.
2.1.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla individuazione della competenza per territorio. Il difensore, ai fini della individuazione della competenza territoriale, richiama l’orientamento per il delitto si deve ritenere consumato nel momento e nel luogo di perfezionamento del vincolo associativo di tre o più soggetti, e l’orientamento per cui, stante la natura permanente del reato, la competenza territoriale si radica, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen., nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ovvero nel luogo in cui l’associazione è destinata ad operare: in assenza di elementi che consentano di individuare il momento in cui sia stato stipulato il pactunn sceleris o approntato quel minimum di organizzazione richiesta ai fini dell’attuazione del programma indeterminato di delitti, il luogo di perfezionamento della fattispecie dovrà essere
determinato facendo riferimento al luogo in cui ha sede la base operativa del gruppo. Nel caso di specie dalle risultanze delle indagini era emerso che l’associazione aveva la sede e la base operativa in Olanda ove si svolgeva la programmazione e l’ideazione e la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. Ne consegue che la competenza territoriale doveva essere individuata, ex art. 16 cod. proc. pen. con riferimento al luogo di commissione del più grave fra i delitti scopo ovvero quello di cui al capo C) relativo alla detenzione di 74 kg di droga in Limena provincia di Padova.
2.1.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo. Il difensore lamenta che il Tribunale aveva desunto la intraneità di COGNOME rispetto al contesto associativo dal suo essere uomo di fiducia di uno dei vertici dell’associazione NOME COGNOME, quando in realtà COGNOME era risultato coinvolto solo in un delitto scopo (capo G). Fra l’altro le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, fra cui quelle più recenti in ordine di tempo di NOME COGNOME, ovvero quelle di NOME COGNOME non avevano mai menzionato NOME COGNOME. Inoltre, quale uomo di fiducia di NOME COGNOME, “tirato dentro l’associazione solo all’atto della scarcerazione di COGNOME“, non poteva essere considerato capo, promotore, organizzatore di tale associazione
2.2. Ricorso COGNOME
2.2.1 Con unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il difensore lamenta che, essendo intervenuto il provvedimento restrittivo a distanza di quattro anni rispetto alla data di commissione dei reati, il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato sulla attualità delle esigenze cautelari e non avrebbe considerato lo stato di incensuratezza del ricorrente ed il fatto che al momento della applicazione della misura NOME stava svolgendo regolare attività lavorativa, sebbene a tempo determinato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere rigettati.
-Il primo e il secondo motivo, con cui si censura la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate a bordo della autovettura Volkswagen Golf in uso a NOME COGNOME, sono infondati.
Va premesso che il Tribunale ha già risposto alle eccezioni d’inutilizzabilità delle intercettazioni prospettate dalla difesa degli indagati e riproposte in questa sede, nel modo seguente:
-PM COGNOME in data 17 ottobre 2018 aveva disposto in via d’urgenza l’intercettazione delle conversazioni COGNOME sull’utenza telefonica in uso a NOME COGNOME e delle conversazioni tra presenti all’interno dell’auto in uso a NOME COGNOME, essendo emerso che, dopo l’arresto di COGNOME e la scarcerazione di NOME COGNOME, la leadership era stata assunta da quest’ultimo;
– il Gip con decreto del 18 ottobre 2018 aveva convalidato le intercettazioni facendo riferimento solo alla utenza in uso a COGNOME, ma nella parte motiva aveva richiamato l’informativa del Gico (nella quale si richiedeva al PM di sottoporre ad intercettazione l’utenza di COGNOME e le conversazioni dentro l’auto in uso a NOME COGNOME) e aveva precisato che COGNOME aveva contattato NOME COGNOME per procedere COGNOME al noleggio di un’autovettura e che le intercettazioni erano COGNOME necessarie per individuare ulteriori autovetture noleggiate dall’organizzazione criminale ed utilizzate per recarsi all’estero al fine di acquistare sostanza.
Il Tribunale ha, indi, ritenuto che con il decreto di convalida il Gip avesse inteso aderire in maniera integrale alla richiesta rivoltagli dall’ufficio d Procura e che il ricorso alla procedura della correzione dell’errore materiale era lecito, in quanto l’omissione era da imputarsi ad un mera svista. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che la tardività con cui, a dispetto della dichiarata urgenza, erano iniziate le operazioni di intercettazione COGNOME con riferimento ai RIT 2832/18 e 767/2018, COGNOME non determinava alcuna conseguenza sul piano della utilizzabilità delle intercettazioni.
La decisione in merito alla utilizzabilità delle conversazioni intercettate, sotto entrambi i profili indicati nel ricorso, non si presta a censure.
2.1.In primo luogo si osserva che nell’originario provvedimento di convalida il Gip aveva integralmente richiamato il contenuto della informativa del Gico nella quale, come si è detto, si faceva riferimento alla necessità di intercettare le conversazioni all’interno dell’auto in uso a COGNOME NOME e lo stesso Gip nella parte motiva aveva richiamato la centralità assunta da NOME COGNOME nell’organizzazione criminale. Il successivo provvedimento, emesso in calce al primo decreto di convalida, valeva ad integrarne il contenuto anche con riferimento al “bersaglio” rappresentato dalle intercettazioni ambientali all’interno dell’autovettura in uso a NOME COGNOME. Tale provvedimento deve essere qualificato, non già, come decreto di correzione dell’errore materiale, l’adozione del quale presuppone ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. la fissazione della camera di consiglio, bensì come decreto di integrazione del
decreto di convalida del giorno antecedente. In considerazione del richiamo contenuto nel decreto di convalida alla rIchiesta del PM ed alla informativa del GICO, stante il principio per cui in tema di intercettazioni, l’onere di motivazione dei decreti (sia di convalida di quelli emessi in via di urgenza dal P.M., sia di proroga) è assolto anche “per relationem”, mediante il richiamo al provvedimento del pubblico ministero e alle note di polizia, con implicito giudizio di adesione ad essi (Sez. 1, n. 9764 del 10/02/2010, COGNOME, Rv. 246518), la motivazione del provvedimento di convalida (così come integrato) deve ritenersi adeguata.
In astratto, a fronte della qualificazione del provvedimento intervenuto il 19 ottobre 2018 come provvedimento di integrazione, potrebbe porsi il problema della sua tempestività rispetto al decreto del PM: sulla base degli atti, non è dato sapere se il deposito del decreto di integrazione sia avvenuto entro il termine di 48 ore dal provvedimento del PM, fissato dall’art. 267 comma 2 cod. poc. pen., posto che l’attestazione del deposito della cancelleria non contiene l’indicazione dell’orario e in atti non figurano i registri interni di passaggio degli atti fra gli uffici di Procura e quelle d Giudice (nel senso che tali registri valgono a documentare la tempestività del decreto Sez. 4, n. 38153 del 03/04/2009, Masullo Rv. 245309; sull’onere della parte, che deduce l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, richiedere una certificazione delle annotazioni del registro interno di passaggio alla cancelleria o segreteria degli uffici interessati per fare così risultare mancato rispetto delle cadenze temporali previste per il procedimento sez. 6, n. 38325 del 07/07/2005, Badami, Rv. 232507).
Nel caso concreto, tuttavia, l’eventuale tardività del provvedimento di integrazione del decreto di convalida è del tutto priva di conseguenze in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni, in quanto nel periodo intercorso fra il decreto di urgenza del PM e il provvedimento di integrazione del decreto di convalida del Gip, come rilevato dallo stesso ricorrente, non è stata intercettata alcuna comunicazione, essendo stata installata la microspia atta a captare le conversazioni all’interno dell’autovettura solo mesi dopo. Sotto tale profilo si osserva che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la tardività del provvedimento giudiziale di convalida del decreto, con cui il pubblico ministero dispone nei casi di urgenza l’intercettazione, rende inutilizzabili soltanto i risultati delle operazioni già compiute e non anche i risultati delle operazioni intercettative successive (Sez. 2, n. 26500 del 16/05/2007, Valentini Rv. 237149; Sez. 1, n. 28293 del 10/04/2001, COGNOME, Rv. 220037; Sez. 1, n. 3323 del 29/04/1999, COGNOME, Rv. 213730). Non, può dunque, parlarsi con riguardo al caso concreto, di inutilizzabilità, in quanto,
nel momento in cui è intervenuta [integrazione del provvedimento di convalida, le operazioni di intercettazione non erano ancora state avviate. Per contro il provvedimento di convalida ha validamente operato per il periodo successivo alla sua emissione, giacchè, ai fini della legittimità delle operazione di intercettazione, rileva che le stesse siano “coperte”, per tutta la loro durata, da un titolo autorizzativo emesso dal giudice nel quale si dia conto e sia motivata la sussistenza delle condizioni legittimanti la intromissione nella altrui sfera di riservatezza.
2.2. Quanto alla censura relativa alla presunta insussistenza del requisito dell’urgenza, la decisione del Tribunale è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte (richiamato in Sez. 1, n. 49843 del 25/11/2014, dep.2015, Fortuna, Rv. 265407), per cui la inutilizzabilità degli esiti di tali intercettazion è prevista dall’art. 267 cod. proc. pen. solo nel caso di mancata convalida: una volta che la stessa intervenga, assorbendo integralmente il provvedimento originario, resta preclusa ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell’urgenza, rimessa, peraltro, alla valutazione dell’organo procedente (Sez. 1, n. 23513 del 22/04/2004, Termini, Rv.228245; Sez. 2, n. 215 del 04/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235859; Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, lana, Rv. 244872; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, COGNOME, Rv. 247266; Sez. F, n. 32666 del 24/08/2010, COGNOME, Rv. 248253). Inoltre, ai fini dell’esercizio, da parte del pubblico ministero, della facoltà di disporre, nel concorso di grave pregiudizio alle indagini, intercettazioni in via d’urgenza, l’arco cronologico in riferimento al quale va apprezzata l’eventualità di tale pregiudizio (che consente, in deroga alla procedura ordinaria della richiesta di autorizzazione, l’adozione del decreto del pubblico ministero) si identifica, in mancanza di espressi riferimenti normativi, con lo stesso lasso di tempo (quarantotto ore) riservato al giudice per la convalida del decreto dell’organo inquirente, sicchè non possono di per sé influire sulla validità e utilizzabilità dei risultati delle operazioni gli eventuali ritardi intervenuti nell’attivazio delle intercettazioni, risultando tali ritardi, afferenti la fase esecutiva, inidon a dimostrare ex post il difetto del requisito dell’urgenza che va apprezzata avendo riferimento al momento dell’autorizzazione: il pubblico ministero, qualora ritenga di procrastinare l’inizio delle operazioni rispetto alla data del decreto per ragioni connesse alle indagini, non è tenuto a fornire in proposito alcuna motivazione, in quanto l’art. 267, comma 3, cod. proc. pen. riserva alla parte “le modalità e la durata delle operazioni”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il terzo motivo, con cui si censura la ritenuta competenza per territorio, è infondato.
COGNOME
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Di deve ribadire che il reato associativo ha natura permanente e, pertanto, ai sensi dell’art. 8 comma 3 cod. proc. pen., rispetto ad esso è competente il giudice dei luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Tale luogo si individua in quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, e cioè ove si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272185; Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Minerva, Rv. 263612; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266744; sez. 3, 10 maggio 2007, n. 24263, COGNOME, rv. 237333). In coerenza con tale assunto, si è ritenuto rilevante il luogo di organizzazione del traffico e dello smercio, e non già quello di acquisto della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018 cit.).
Immune da censure e, dunque, la decisione del Tribunale con cui si è osservato che l’associazione aveva pianta stabile a Napoli e provincia e che, seppure i sodali fossero soliti recarsi in Olanda per periodi più o meno lunghi per acquistare la sostanza stupefacente, da Napoli proveniva il denaro necessario per gli acquisiti, a Napoli arrivava lo stupefacente e a Napoli veniva infine smistato alle varie piazze di smercio.
A fronte di tale motivazione, la doglianza del ricorrente, nel reiterare gli stessi argomenti già dedotti davanti al Tribunale e nel ribadire che COGNOME, ritenuto al vertice della struttura, era stato per lungo periodo in Olanda da dove aveva gestito il traffico, non coglie nel segno: nell’ordinanza, invero, si dà atto che COGNOME anche dalla latitanza, trascorsa in Spagna e in Olanda, aveva continuato a dirigere il sodalizio, in cooperazione con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che agivano a Napoli, ove la sostanza veniva importata e poi smistata per lo smercio.
Il quarto motivo, con cui si contesta il ritenuto coinvolgimento di COGNOME nel reato associativo e comunque il suo ruolo di vertice, è infondato.
4.2. Deve ricordarsi il principio consolidato quello per cui “in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito”
COGNOME
co
(Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976). L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati risultan dalle indagini. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
4.3. In ordine alla partecipazione di COGNOME alla associazione ed al ruolo dallo stesso assunto, il Tribunale ha rilevato che dalla stessa dinamica dell’episodio relativo all’importazione di 30 kg di cocaina contestata al capo G emergeva il ruolo apicale dallo stesso rivestito, quale uomo di fiducia di NOME COGNOME all’epoca capo della organizzazione, incaricato di consegnare il denaro a coloro che si erano occupati del trasporto e di intrattenere i rapporti con gli autotrasportatori. Tale ultima mansione era emersa da una conversazione intercettata a bordo dell’autovettura, nel corso della quale NOME COGNOME aveva rimproverato COGNOME di non avere contato prima i soldi e questi si era giustificato spiegando di aver effettuato la consegna del danaro in strada e di avere personalmente riposto le banconte nel bagagliaio della autovettura dei trasportatori. Lo scambio di battute intercettato valeva a dimostrare l’assoluta fiducia che COGNOME riponeva in NOME ed il fatto che questi si rapportava con lui in modo paritario; tale ultima circostanza era emersa anche in altre occasioni, come, a titolo esemplificativo, quando COGNOME aveva discusso con COGNOME della congruità di una somma di denaro da consegnare ai corrieri, ovvero nel corso di altra conversazione all’interno dell’auto nel corso della quale COGNOME, parlando con NOME COGNOME (genero di NOME COGNOME), gli aveva proposto di nuovi affari nel settore del contrabbando delle sigarette, spiegando che, in tale settore, si potevano guadagnare somme importanti con rischi minori e che al fine di finanziare la nuova attività, per la quale occorrevano investimenti per alcuni milioni di euro, avrebbe potuto ritirare la sua quota di partecipazione dalla associazione con RAGIONE_SOCIALE.
4.4. Il Tribunale, dunque, ha adottato un percorso argomentativo congruo (in rapporto alla fase cautelare), coerente con i dati di fatto riportati e non manifestamente illogico e contraddittorio; di contro la censura del ricorrente, !ungi da prospettare la violazione di norme o concreti vizi motivazionali, si risolve nel sollecitare la Corte ad una inammissibile rilettura di elementi di fatto posti a sostegno della decisione.
L’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME, attinente al trattamento cautelare, è infondato.
Il Tribunale, nel ritenere condivisibili le valutazioni operate dal Gip, ha richiamato la doppia presunzione relativa stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 74 T.U. Stup., ovvero la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere e ha rilevato l’assenza di elementi concreti in gradi di vincere la presunzione. I giudici, inoltre, hanno valorizzato in positivo, al fine della concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza, la dedizione di NOME al traffico di sostanze stupefacenti (comprovata dai numerosi reati scopo a lui contestati), la intrinseca gravità delle condotte di reato, la mancanza di fonti di reddito, avendo NOME documentato lo svolgimento di attività lavorativa solo a tempo determinato.
Il percorso argomentativo del Tribunale, anche sotto il profilo della prospettata risalenza delle condotte di reato, è comunque adeguato e coerente con il principio, di recente ancora ribadito, per cui “in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’ associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchè la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.” (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293).
5.AI rigetto dei ricorsi segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta i ricorsi e condanna COGNOME i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Deciso il 26 aprile 2023