Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1859 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1859 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Ozieri il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Ozieri il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte di appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi: NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME che ha lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Cagliari -Sez. distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sassari, esclusa la circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio contestata al capo b), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione ai reati di furto loro ascritti ai capi a) e b) per mancanza di querela e rideterminato la pena agli stessi inflitta in relazione alla sola fattispecie furtiva di cui
al capo c), previa esclusione , per quest’ultima, della circostanza aggravante dell’uso della violenza sulle cose. I ricorrenti, infatti, sono stati ritenuti responsabili di essersi impossessati di un ingente quantitativo di sughero, fatto che è stato ritenuto aggravato solo ai sensi dall’art. 625 n. 7 cod. pen. per essere stato , il profitto di reato, prelevato da alberi collocati su terreno di proprietà del Comune di Alà dei Sardi e per essere stato, dunque, il fatto commesso su cose ritenute esposte per necessità alla pubblica fede e destinate a pubblico servizio.
2. E’ stato proposto ricorso nell’interesse di COGNOME affidato a due motivi.
2.1. Con il primo si deduce l’erronea applicazione di norme processuali stabilite in punto di utilizzabilità delle intercettazioni disposte nell’ambito di un diverso procedimento. Premette il difensore che nei riguardi del COGNOME era stata autorizzata attività intercettativa in quanto il predetto era ritenuto indiziato di aver posto in essere atti intimidatori nei confronti di una donna. Dall’ascolto delle conversazioni erano, però, emersi elementi da cui era stata desunta la commissione dei diversi reati di furto per i quali in questa sede si è proceduto. Le risultanze intercettative sono state inizialmente ritenute utilizzabili con riguardo ai reati di furto, non connessi al delitto per il quale era stata autorizzata ab origine l’attività intercettativa , trattandosi di fattispecie per le quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di utilizzabilità nonostante, all’esito del giudizio , sia pervenuta alla esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. , valorizzando i principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte nella ‘c.d. sentenza Cavallo’ . Ha cioè ritenuto che le intercettazioni continuassero ad essere utilizzabili pur se all’esito del giudizio era venuta meno l’unica circostanza aggravante che in astratto avrebbe consentito l’arresto obbligatorio in flagranza.
Il ricorrente lamenta che detta interpretazione è palesemente errata atteso che il principio di diritto formulato dal massimo consesso di questa Corte riguarda il caso in cui, ad essere riqualificato, sia il fatto per il quale era stata originariamente disposta l’attività intercettativa.
Il tema, secondo il ricorrente, non è tanto la derubricazione successiva del reato rispetto al quale sono state autorizzate le intercettazioni ma piuttosto l’aggiramento del divieto di utilizzazione delle captazioni mediante una iniziale errata qualificazione del reato nuovo, emerso nel corso dell’attività di ascolto, come impositivo dell’arresto in flagranza.
Su ciò la Corte territoriale non ha offerto adeguata motivazione, anche tenuto conto del fatto che le intercettazioni non sono mai state dotate di un autonomo ‘sostrato autorizzativo’ per i reati di furto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante della esposizione alla pubblica fede ‘giacchè sull’originaria contestazione della stessa, poggia l’utilizzabilità o meno del compendio captativo’ . La Corte ha omesso di motivare in ordine allo specifico motivo di appello con cui si lamentava che la prova dell’aggravante in contestazione non fosse emersa ab origine. Sostiene il ricorrente che la proprietà comunale dei terreni sui quali insistevano le sughere non equivale a esposizione alla pubblica fede. Evidenzia che non è stato provato che i terreni fossero liberamente accessibili. Al contrario gli stessi erano recintati e la ratio dell’aggravamento non è correlata alla natura pubblica o privata del luogo ove si trova la cosa ma alla condizione di esposizione di essa alla ‘pubblica fede’ che ricorre anche se la cosa si trovi in l uogo privato per mancanza di recinzioni o sorveglianza e vi si possa liberamente accedere.
E’ stato proposto ricorso nell’interesse di NOME COGNOME affidato a due motivi.
3.1. Con il primo si deduce la violazione di legge e in particolare dell’art. 266 e ss. cod. proc. pen. La Corte territoriale ha ritenuto legittime le intercettazioni ambientali disposte in un diverso procedimento in relazione a un reato non ipotizzato a carico del COGNOME. Le intercettazioni per i reati oggetto del presente processo non sono state né chieste né autorizzate ma applicate ‘in estensione’ il che determina, in tesi difensiva, l’inutilizzabilità delle stesse non avendo il difensore del COGNOME mai potuto esercitare alcun controllo né sulla loro acquisizione né sulla trascrizione delle stesse.
3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 191 cod. proc. pen. Le intercettazioni poste a fondamento del giudizio espresso sono state utilizzate in violazione dei principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui le intercettazioni legittimamente acquisite possono essere utilizzate anche nei confronti di soggetti terzi se da esse emergono elementi di prova a loro carico. La mancanza di una nuova e specifica autorizzazione ad eseguire l’intercettazione non consentiva l’utilizzazione ‘in estensione’ delle conversazioni che riguardavano soggetto diverso dal COGNOME.
Le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
Possono essere trattati congiuntamente i motivi posti da entrambi i ricorsi che attengono alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni.
Come ricostruito dalla Corte territoriale, con decreto del 7 aprile 2017 è stata autorizzata l’intercettazione telefonica sull’utenza in uso al COGNOME e con successivo decreto del 22 aprile 2017 l’intercettazione ambientale sulla sua autovettura in relazione ad atti intimidatori asseritamente posti in essere nei confronti di una donna. Nel corso dell’ascolto emergeva che COGNOME e COGNOME avevano compiuto una serie di furti aggravati, per i quali era previsto l’arresto in flagranza «con conseguente apertura del presente procedimento». Con particolare riferimento al reato sub c) la Corte territoriale ha dato atto delle intercettazioni intercorse tra i COGNOME e COGNOME il 30 aprile 2017 nel corso delle quali veniva pianificato il furto di sughero nei terreni comunali siti nei territori di Alà dei Sardi presso cui si portavano in più di una occasione per effettuare sopralluoghi, come risultava dai rilievi GPS che attestavano gli spostamenti dell’auto di COGNOME all’interno dei terreni comunali ove poi veniva poi riscontrato il furto.
In merito alla utilizzabilità delle intercettazioni la Corte territoriale ha rilevato che essendo i reati per cui si procedeva a carico degli odierni ricorrenti tali da consentire, ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. l’arresto obbligatorio in flagranza era senza dubbio possibile «l’utilizzazione esterna delle intercettazioni» , a nulla potendo rilevare, in senso contrario, che solo all’esito del giudizio la circostanza aggravante che imporrebbe in astratto l’arresto nella flagranza di reato sia stata esclusa. Ritiene questo Collegio che detta interpretazione meriti di essere condivisa.
In proposito questa Corte di legittimità ha affermato che «in tema di intercettazioni i risultati acquisiti in altro procedimento sono utilizzabili in relazione ai delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, anche nel caso in cui essi vengano riqualificati in altri delitti per i quali l’acquisizione non sarebbe consentita, purché, al momento della acquisizione, il giudice dia conto della correttezza dell’originaria imputazione e delle sopravvenute e fisiologiche esigenze dibattimentali che hanno giustificato la riqualificazione stessa» (Sez. 5, n. 13309 del 04/03/2025, Rv. 287961 -02). E’ stato, altresì, affermato che « In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, il mutamento dell’addebito, anche per effetto della esclusione di una circostanza aggravante, che intervenga nel corso del fisiologico sviluppo del procedimento, non determina la inutilizzabilità dei risultati dell’attività tecnica, la quale consegue solo se i presupposti per disporre le captazioni mancassero al momento di autorizzazione delle stesse» (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Rv. 284074 -01, f attispecie in cui la Corte ha disatteso l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, in seguito alla ritenuta insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-
bis.1 cod. pen., che aveva legittimato il ricorso a tale più intrusivo mezzo di ricerca della prova).
Con detti condivisibili canoni ermeneutici i ricorrenti non si confrontano limitandosi a prospettare questioni del tutto eccentriche al tema in valutazione.
Reputa questo Collegio, anzitutto, di dover ribadire il principio per cui l’utilizzabilità delle risultanze intercettative quand’anche per un reato diverso da quello per il quale sono state originariamente autorizzate debba essere valutata al momento in cui l’emergenza investigativa è venuta in essere, nel corpo di una valutazione che, necessariamente, ha carattere di fluidità e provvisorietà incontrando, quale unico limite, quello della arbitrarietà e non può essere, dunque, esclusa, allorché, successivamente, il giudizio di merito abbia condotto a valutazioni in punto di diritto, non coerenti con l’originaria prospettazione accusatoria.
In particolare, non vi è ragione di ordine giuridico di ritenere, in coerenza all’assunto difensivo, che il principio delineato sia applicabile al solo caso in cui la diversa qualificazione giuridica abbia avuto riguardo al reato per il quale è stata disposta l’attività intercettativa e non anche a quelli, connessi o meno, che siano emersi nel corso dell’ascolto, salvo che non si versi nella sopradetta ipotesi di ‘arbitrarietà’.
Identicamente prive di persuasività si atteggiano le ulteriori doglianze formulate nell’interesse del COGNOME con riguardo alla utilizzabilità delle intercettazioni. Esse muovono dall’erroneo presupposto per il quale le risultanze delle intercettazioni siano inutilizzabili nei riguardi di soggetti diversi da quelli nei cui riguardi viene disposta. Si tratta di un principio che non trova conforto nella previsione normativa che, non a caso, dispone che l’intercettazione venga disposta in presenza di gravi o sufficienti ‘indizi di reato’ e non di ‘colpevolezza’.
Infondato è poi il secondo motivo prospettato nell’interesse del COGNOME. Va in premessa evidenziato come la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. non sia da sola idonea ad integrare le condizioni che rendono obbligatorio l’arresto obbligatorio in flagranza e quindi utilizzabili le intercettazioni disposte nell’ambito di un diverso procedimento. L’argomento difensivo che muove da detta premessa è pertanto erroneo in diritto.
Ciò che questo Collegio intende ribadire è che l’utilizzabilità delle risultanze intercettative, nel presente procedimento, è scaturita dalla avvenuta originaria contestazione della circostanza di cui all’art. 625 n.2 cod. pen. che, ben lungi dall’aver costituito un artificio cui l’organo di accusa è ricorso per aggirare i limiti di utilizzabilità di cui all’art. 270 cod. proc. pen., circostanza, quest’ultima nemmeno
specificamente addotta con il presente ricorso, è stata riconosciuta in primo grado e poi esclusa dalla Corte territoriale.
Nel merito, con riferimento alla contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen, la difesa del COGNOME ricorre, per un verso, ad argomenti meramente suggestivi sul piano giuridico (l’avere accertato solo in un secondo momento la proprietà dei terreni in capo al Comune è circostanza che non esclude la fondatezza della contestazione) e, per altro verso, ad allegazioni versate in fatto, rispetto alle quali è venuta meno all’onere di allegare i dati di fatto rappresentati in ricorso che in quanto tali degradano a mera asserzione labiale.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 30 ottobre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME