Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19561 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19561 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Mesagne
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Mesagne Lgrce avverso la sentenza del 08/05/2023 della Corte di appello di EZICIJ Sez. distaccata di Taranto.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha concluso insistendo per raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, all’esito di rito abbreviato, con sentenza del 17 luglio 2022 dichiarava NOME COGNOME e NOME COGNOME
colpevoli del reato di detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, con le attenuanti generiche e la diminuente di rito, li condannava alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000 di multa ciascuno. Dichiarava inoltre il terzo imputato, NOME COGNOME, responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione.
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riformava detta sentenza, assolvendo COGNOME dal reato ascrittogli. Rappresentava, infatti, che la condanna nei suoi confronti era fondata unicamente sulle captazioni telefoniche e ambientali, da ritenersi inutilizzabili una volta che il fatto era stato dal Tribunale qualificato nei termini dell fattispecie “lieve”, stante il divieto normativo di cui all’art. 270 cod. proc. pe Per contro riteneva il materiale intercettativo pienamente utilizzabile nei confronti degli odierni ricorrenti, con riguardo ai quali doveva invece ritenersi configurabile l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 73 d.P.R. cit. e riformava l sentenza emessa nei loro riguardi unicamente sotto il profilo sanzionatorio, riducendo la pena – in ragione della piena operatività delle attenuanti ex art. 62bis cod. pen. – ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.555,56 di multa ciascuno.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati con motivi comuni ad entrambi, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo:
3.1. alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dispos dall’autorità giudiziaria di Taranto nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto un incendio doloso avvenuto presso l’attività commerciale di NOME per il rato di cui all’art. 629 cod. pen., non essendovi quindi connessione ex art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Sotto il diverso profilo evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, anche la condotta contestata a COGNOME e COGNOME avrebbe dovuto essere considerata, come accaduto con riguardo a COGNOME, quale fattispecie “lieve” di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, di tal che, non essendo per detta ipotesi previsto l’arresto in flagranza, ne deriverebbe – anche nei confronti dei ricorrenti – l’inutilizzabilità del materiale intercettati
3.2. al mancato inquadramento della condotta degli imputati nella fattispecie “lieve”, dovendo peraltro tenersi conto che è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibile diversa qualificazione del medesimo fatto storico, in caso di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze
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stupefacenti, nel reato di cui all’art. 73, comma 1 o 4, nei confronti di alcuni concorrenti e comma 5 nei confronti di altri.
In data 9 ottobre 2023 il difensore ha depositato “motivi nuovi e memoria difensiva” con i quali ribadisce le doglianze proposte insistendo sulla sussumibilità delle condotte poste in essere dai ricorrenti nell’ipotesi di cui all’ar 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi degli imputati non sono fondati e vanno respinti, per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al primo motivo di ricorso attinente alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per altra ipotesi di reato, esso non è fondato. In tema di intercettazioni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazion procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatori l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli re che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). Come precisato nella sentenza impugnata, le intercettazioni utilizzate furono disposte nell’ambito del procedimento relativo ad un danneggiamento seguito da incendio subito da COGNOME, per cui la Corte territoriale ha escluso che i delitti per cui di procedeva originariamente fossero connessi a quello emerso dalle intercettazioni.
La sentenza ha però argomentato, in modo corretto e immune da fratture logiche, circa il fatto che trattandosi di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, l’utilizzazione è comunque consentita ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. solo se i risultati delle intercettazioni “risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”, come accaduto nel caso di specie, trattandosi di ipotesi rientranti nel comma 1 dell’art. 73, d.P.R. 309 del 1990, delitto suscettibile di arresto obbligatorio in flagranza.
Né hanno rilievo le censure difensive circa il diverso trattamento utilizzato nei confronti dell’imputato COGNOME, nei confronti del quale sin dal primo grado era stata riconosciuta l’ipotesi “lieve”, reato che esclude l’arresto obbligatorio i
flagranza e per il quale, essendo il materiale captativo l’unica fonte di prova, correttamente la Corte ne ha ritenuto l’inutilizzabilità con conseguente pronuncia assolutoria.
Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente risolto in senso affermativo la diversa questione prospettata dai ricorrenti ossia se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. (Sez. U, n. 27140 del 14/12/2023, COGNOME). Nel caso di specie il ruolo di COGNOME era già stato riconosciuto come sottordinato dal Tribunale, tanto da ritenere applicabile l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e la Corte territoriale, come precisato supra ne ha disposto l’assoluzione attesa la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni
Gp
I ricorsi vanno pertanto rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/04/2024