Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41152 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41152 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1675/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 9 settembre 2025 dal Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia ha annullato il decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare emesso dal Pubblico Ministero di Brescia in data 8 luglio 2025 nei confronti di NOME COGNOME, sottoposto a indagine per i reati di cui agli artt. 319-321 cod. pen., e ha disposto la restituzione
a quest’ultimo della copia forense del dispositivo telefonico sottoposto a vincolo reale.
Il Pubblico Ministero del Tribunale di Brescia ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Il Pubblico Ministero ricorrente ha premesso che il Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME, dichiarando l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., delle intercettazioni ambientali atte a fondare il fumus commissi delicti nel presente procedimento (n. 8848/25 R.G.N.R.), in quanto sono state disposte in un procedimento diverso (n. 12102/23 R.G.N.R.) e per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio non è previsto l’arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato.
2.2. Il Pubblico Ministero ricorrente, deducendo un unico motivo di ricorso, ha eccepito l’inosservanza dell’art. 270 cod. proc. pen. e l’erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle predette intercettazioni.
Il Pubblico Ministero ha rilevato che le intercettazioni dichiarate inutilizzabili possono pur sempre essere poste a fondamento di un decreto di perquisizione e sequestro, in quanto il fumus commissi delicti non postula la gravità indiziaria, e, peraltro, nel caso di specie non erano gli unici elementi probatori utilizzabili, stante anche l’acquisizione degli sms tra gli altri indagati, i pedinamenti e la prova del danaro contante rinvenuto nella disponibilità dei corruttori.
Sussisterebbe, inoltre, la connessione tra il procedimento nel quale sono state eseguite le intercettazioni e il presente procedimento, in quanto Hu offriva servizi professionali in materia di illeciti tributari e di riciclaggio e il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di commercialista avrebbe potuto ulteriormente agevolare la sua attività criminosa, formando oggetto del medesimo disegno criminoso.
Il Pubblico Ministero ha, inoltre, dedotto di aver rappresentato la vicenda relativa all’accordo corruttivo stretto tra gli indagati COGNOME e COGNOME nella richiesta di autorizzazione alle intercettazioni depositata in data 16 luglio 2024 nel procedimento n. 12102/23 R.G.N.R., ancorché per tale ipotesi di reato non vi fosse stata alcuna ancora alcuna iscrizione nel registro degli indagati, e che il Giudice per le indagini preliminari, nel decreto autorizzativo del 26 luglio 2024, ha fatto riferimento anche a tale vicenda.
Posto, dunque, che tali vicende sono entrate nell’ambito di cognizione del Giudice per le indagini preliminari all’atto dell’autorizzazione delle intercettazioni, la preclusione posta dall’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla diversità dei procedimenti, sarebbe insussistente nel caso di specie.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato, in quanto le intercettazioni ambientali di cui si controverte, essendo state operate a mezzo di captatore informatico, sarebbero utilizzabili nel presente procedimento in virtù del disposto dell’art. 270 comma 1bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
Il Pubblico Ministero ricorrente ha dedotto l’inosservanza dell’art. 270 cod. proc. pen. e l’erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nel procedimento n. 12102/2023 R.G.N.R. quale prova del fumus commissi delicti nel decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare di NOME COGNOME.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Per delibare adeguatamente le censure devolute all’esame del Collegio, è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle vicende processuali poste a fondamento del decreto di sequestro probatorio impugnato.
Nel procedimento n. 12102/2023 R.G.N.R., che aveva ad oggetto una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, gestita a Brescia dai cittadini cinesi NOME COGNOME e NOME COGNOME, sono state disposte intercettazioni telefoniche dalle quali sono emersi indizi di un reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, che ha fondato l’iscrizione del distinto procedimento n. 8848/25 R.G.N.R.
Dalle intercettazioni sarebbe, infatti, emerso che NOME aveva riferito a NOME COGNOME, commercialista monzese di origini calabresi, che, insieme a NOME, era in procinto di iscriversi all’esame di abilitazione per la professione di dottore commercialista presso l’RAGIONE_SOCIALE, e di aver parlato con alcune persone che gli avrebbero consentito il superamento della prova.
In data 24 luglio 2024, dopo il superamento della prova scritta, NOME e NOME sono trovati dagli inquirenti all’aeroporto di Lamezia Terme nella disponibilità della somma di 4.000 euro in contanti e qualche giorno dopo NOME è stato intercettato mentre diceva a COGNOME che «il Presidente della commissione vuole il doppio» e parlavano degli importi versati e di quelli ancora dovuti.
Il Pubblico Ministero di Brescia, sulla base di questi elementi indiziari, ha disposto il sequestro probatorio del telefono cellulare di NOME COGNOME,
che era il presidente della commissione di esame, ritenendo che dall’analisi delle comunicazioni intercorse sul dispositivo potessero rinvenirsi elementi probatori utili all’accertamento del delitto ipotizzato.
Il Tribunale del riesame di Brescia, accogliendo l’eccezione proposta dalla difesa di COGNOME, in applicazione dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., ha, tuttavia, dichiarato inutilizzabili le intercettazioni ambientali poste a fondamento del decreto di sequestro probatorio, in quanto la vicenda corruttiva non sarebbe connessa con i reati per i quali sono stati disposte le intercettazioni nel distinto procedimento n. 12102/2023 R.G.N.R. e per il reato di corruzione non è previsto l’arresto in flagranza.
3.2. Il Tribunale di Brescia, tuttavia, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto, con motivazione meramente apparente, come «assorbente» l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali formulate dalla difesa.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che le «risultanze investigative» atte a dimostrare il fumus commissi delicti fossero fondate «unicamente sugli esiti delle captazioni svolte», senza motivare la c.d. prova di resistenza operata.
Il Tribunale, infatti, pur dichiarando inutilizzabili le intercettazioni telefoniche, avrebbe dovuto verificare se gli ulteriori elementi indiziari posti a fondamento del fumus commissi delicti (l’acquisizione delle conversazioni WhatsApp tra NOME e l’intermediario in Calabria NOME COGNOME, gli esiti dei pedinamenti degli indagati e la prova del danaro contante rinvenuto nella disponibilità degli indagati per corruzione) fossero pur sempre idonei a giustificare il sequestro probatorio disposto e motivare sul punto.
Se, infatti, gli elementi indiziari residui avessero potuto giustificare il provvedimento cautelare disposto, lo stesso non doveva essere annullato.
3.3. La dichiarazioni di inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., peraltro, non preclude il ricorso alle stesse come notitia criminis e la loro idoneità a giustificare l’iscrizione di un nuovo procedimento penale e l’adozione, anche sulla base degli altri ulteriori elementi indiziari acquisiti, di un provvedimento di sequestro probatorio.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, previsto dall’art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (Sez. 5, n. 44144 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 – 02, in motivazione la Corte ha precisato, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 del 2019, che non può trovare applicazione un principio di ‘inutilizzabilità derivata’ in assenza di una
espressa previsione legislativa; Sez. 1, n. 16293 del 02/03/2010, Aquino, Rv. 246657 – 01; Sez. 1, n. 12685 del 06/03/2008, COGNOME, Rv. 239373 – 01).
Il fumus commissi delicti necessario per l’adozione di un sequestro probatorio, peraltro, non esige la dimostrazione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., ma solo l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel precisare il sindacato spettante al giudice in sede di riesame del sequestro probatorio, hanno sancito che il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente ‘prendere atto’ della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va, pertanto, compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U. n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657).
La giurisprudenza successiva ha chiarito che la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti postula che il giudice eserciti un controllo effettivo, che, pur coerente con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini , non sia meramente formale o apparente, ma tenga conto di tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati ( ex plurimis : Sez. 6, n. 33965 del 14/09/2021, Pandolfo; Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 274693 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893 – 01; Sez. 1 , n. 21736 dell’11 maggio 2007, Citarella, Rv. 236474-01).
3.4. Il ricorso del Pubblico Ministero è, inoltre, fondato anche sotto un ulteriore profilo.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano
state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, (dep. 2020), Cavallo, Rv. 277395 – 01).
Il Pubblico Ministero ricorrente ha, tuttavia, eccepito che il Giudice per le indagini preliminari, con il decreto emesso in data 23 luglio 2024, ha autorizzato le intercettazioni nel procedimento n. 12102/2023 R.G.N.R. anche per il fatto di corruzione contestato nel presente procedimento, anche se non vi era stata ancora una formale iscrizione nel registro degli indagati per tale reato, e il Tribunale del riesame ha omesso di operare questa verifica.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, recentemente chiarito che, in tema di intercettazioni, si verte nell’ambito del «medesimo procedimento» nel caso in cui il reato per il quale si procede, pur se non indicato nel decreto autorizzativo, attiene a un fatto storico il cui nucleo centrale coincide od è incluso in quello posto a fondamento di tale provvedimento, sicché, per la legittima acquisizione dei risultati dell’attività captativa, la relativa autorizzazione deve intendersi disposta ab origine per questo reato, sebbene connesso ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18413 del 14/04/2025, Padovani, Rv. 288105 – 01).
Il limite all’utilizzazione delle intercettazioni posto dall’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., dunque, non opera quando il fatto per il quale si procede nel procedimento formalmente distinto sia stato posto a fondamento delle intercettazioni disposte, pur in assenza di una formale iscrizione nel registro degli indagati, in quanto la valutazione operata dal giudice, all’atto dell’adozione del decreto autorizzativo delle intercettazione ha riguardato, nel suo nucleo centrale, anche lo stesso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell’ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 266 cod. proc. pen., sono utilizzabili anche nel caso in cui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazione l’art. 270 cod. proc. pen. che postula l’esistenza di procedimenti ab origine tra loro distinti (Sez. 2, n. 4341 del 15/01/2025, Giglio, Rv. 287542 – 01).
Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell’art.
324, comma 5, cod. proc. pen., che dovrà nuovamente motivare sulla richiesta di riesame proposta dal ricorrente, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 25/11/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME