Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11768 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11768 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Napoli l’DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 21/07/2023 della Corte appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Grosseto, emessa il 9 febbraio 2022, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un assegno provento di furto; fatto commesso il 6 settembre 2012.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l’inutilizzabilità delle conversazioni sul cui contenuto è stato fondato il giudizio di responsabilità, in quanto acquisite per l’accertamento di un reato diverso da quello di ricettazione, segnatamente nell’ambito di indagini che riguardavano l’ipotesi di usura contestata al padre del ricorrente, COGNOME NOME, coimputato che non ha proposto impugnazione avverso la sentenza di appello.
L’unico elemento di collegamento con i fatti di usura sarebbe il rapporto di parentela intercorrente tra i due imputati, mancando ogni altro tipo di connessione tra i reati, solo occasionalmente collegati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in ragione di quanto segue.
L’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è fondata dal momento che tra il reato di ricettazione per cui si è proceduto a carico del ricorrente e quelli di usura contestati al di lui padre coimputato non ricorrente COGNOME NOME, non si rileva alcun rapporto di connessione ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. ma solo un connessione occasionale di tipo probatorio non rientrante tra i casi previsti dalla norma citata, essendosi evidenziata la condotta illecita durante le indagini per i reati di usura senza alcun aggancio con tali delitti per i quali le intercettazioni erano state disposte.
Va applicato il principio di diritto secondo il quale, in tema di intercettazioni conversazioni o comunicazioni, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessione sostanziale rilevante ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., ma solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che la previsione di limiti di utilizzabilità degli esiti captativi è espressione della riserva di legge posta a
garanzia del diritto alle libertà e segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost., non travalicabile in ragione dei principi di “non dispersione della prova”, non incidendo sull’obbligo di esercizio dell’azione penale sancito dall’art. 112 Cost., e di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto il differente regime processuale afferisce, secondo un criterio di ragionevolezza, alla diversa tipologia dei reati e non dei soggetti concorrenti) (Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280326. Il principio si pone sulla falsariga di quanto stabilito da Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo).
Non si può neanche sostenere che trattavasi dello stesso procedimento, che tale è rimasto fino al dibattimento.
Infatti, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, salvi i casi aggiornamento dell’iscrizione per il mutamento della qualificazione giuridica del fatto e per l’accertamento di circostanze aggravanti, deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce, nei confronti della stessa persona, elementi in ordine a fatti ulteriori costituenti reato, sia quando raccoglie, a carico di persone diverse dall’originario indagato, elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato, sicché deve ritenersi che la locuzione “procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020”, che vale a individuare l’ambito di applicazione della disciplina relativa all’utilizzazione i diverso procedimento dei risultati delle captazioni, introdotta dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, faccia riferimento a tutte le notizie di reato che, dopo tale data, siano state oggetto di nuova ed autonoma iscrizione, quale che sia la forma utilizzata dal pubblico ministero. (Sez. 5, n. 37169 del 20/07/2022, S., Rv. 283874).
Tanto determina, in assenza della prova di resistenza sulla responsabilità dell’imputato, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi rilevare l’intervenuta prescrizione del reato in data 1 dicembre 2023 essendo il fatto commesso il 6 settembre 2012 e tenuto conto delle sospensioni segnalate di anni uno, mesi due e giorni 25.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 21.02.2024.