Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32519 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32519 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME CURAMI NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in Svizzera il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte Militare di Appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte Militare di Appello di Roma, con sentenza del 27 novembre 2024, ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione -sostituita con la reclusione militare per uguale durata con le altre conseguenze di legge, ivi compresa la rimozione del grado, e concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.- pronunciata dal Tribunale Militare di Roma il 23 gennaio 2024 in relazione al reato di collusione del militare della Guardia di Finanza ex artt. 81, cod. pen., 47 n. 2, cod. pen. mil. pace e 3 l. 1383 del 1941 con riferimento agli artt. 215 e 219 cod. pen. mil. pace.
La vicenda prende le mosse da un procedimento iscritto nell’anno 2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per il reato di sfruttamento della prostituzione, contestato come commesso a Terni in tale periodo, poi definito con l’archiviazione.
Nel corso di quel procedimento sono state disposte ed effettuate delle intercettazioni telefoniche in cui Ł emerso che un immobile, quello nel quale si sarebbe in ipotesi svolta l’attività di meretricio, era stato concesso in comodato gratuito alla moglie di NOME COGNOME, Appuntato scelto della Guardia di Finanza, all’epoca dei fatti in servizio presso il Comando di Perugia.
Archiviato il procedimento per sfruttamento della prostituzione gli atti sono stati trasmessi alla Procura Militare di Roma che, ritenuto che il ruolo svolto dall’imputato nella conclusione dell’accordo relativo alla concessione in uso del fabbricato e nella gestione dell’immobile configurasse il reato di cui all’art. 3 l. 1383 del 1941 con riferimento agli artt. 215 e 219 cod. pen. mil. pace., ha esercitato l’azione penale in relazione a tale reato.
All’esito del processo il Tribunale Militare di Roma, valutando che l’accusa era fondata
sulla base, tra l’altro, del contenuto di una conversazione intercettata in data 14 novembre 2017, ha condannato l’imputato alla pena indicata.
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa eccependo, in prima battuta, l’inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto queste erano state effettuate sulla base di decreti emessi in data anteriore al 31 agosto 2020 e in un diverso e autonomo procedimento, pure relativo a un reato non connesso con quello per il quale erano stata originariamente disposte.
Nel merito, poi, la difesa ha contestato la fondatezza dell’accusa evidenziando che il rapporto contrattuale intercorso con il proprietario dell’immobile era stato regolare e che l’imputato non aveva avuto alcun interesse nell’attività (di affittacamere) svolta dalla moglie e dalla suocera.
La Corte Militare di Appello ha ritenuto infondata la questione posta in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni evidenziando che tra i due reati esisteva un rapporto di connessione ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. e che pertanto si doveva fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità sul punto e, condivisa la conclusione del giudice di primo grado quanto alla sussistenza del reato, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
4.1. Nullità della sentenza per la violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione quanto alla ritenuta connessione tra i reati oggetto dell’attuale processo e l’utilizzabilità nei confronti dell’imputato delle captazioni eseguite nel 2017 in relazione a notizie di reato e sulla base di provvedimenti autorizzativi anteriori al 31 agosto 2022. Nel primo articolato motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale sarebbe errata in quanto, diversamente da quanto ritenuto, tra il reato oggetto dell’attuale processo e quello di sfruttamento della prostituzione non vi Ł la connessione di cui all’art. 12 cod. proc. pen. poichØ i due reati non farebbero parte del medesimo disegno criminoso, ciò specificamente considerato che l’acquisto dell’immobile sarebbe avvenuta nell’anno 2018 e, quindi, non si potrebbe ritenere che questo fosse ‘prodromico’ rispetto alla commissione del reato di sfruttamento della prostituzione. A nulla, d’altro canto, rileverebbe la presunta contiguità cronologica, pure peraltro debole visto poi che lo sfruttamento della prostituzione sarebbe avvenuto in ipotesi nel mese di marzo 2017 e il contratto di rent to buy dell’immobile Ł stato concluso nel marzo 2018. Tra i due reati, in conclusione, vi sarebbe solo un collegamento investigativo e il reato di collusione non prevede l’arresto in flagranza. Per tali ragioni, pertanto, le intercettazioni sarebbero inutilizzabili e questo, considerato che l’affermazione si fonda sul contenuto della captazione del 14 novembre 2017, determinerebbe la manifesta illogicità della motivazione della sentenza che imporrebbe l’assoluzione dell’imputato.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. anche con riferimento al travisamento della prova quanto al mancato esame del contratto rent to buy dell’immobile. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare e confrontarsi con il contratto concluso tra le parti, dal quale risulterebbe evidente che il rapporto sinallagmatico tra le parti non era qualificabile come una locazione simulata sotto la veste di un comodato gratuito. A ben vedere, infatti, i versamenti mensili erano delle caparre confirmatorie che alla fine sarebbero state conteggiate in conto prezzo, ragione questa per cui in ordine a queste non era dovuta alcuna imposta.
In data 20 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla questione di inutilizzabilità delle intercettazioni già formulata nel corso del processo e respinta da entrambi i giudici di merito.
La doglianza Ł infondata.
2.1. I parametri per risolvere la questione processuale posta con il ricorso sono contenuti nei principi e nelle motivazioni esposte nelle sentenze delle Sezioni Unite Cavallo e COGNOME.
Come evidenziato nella prima, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali Ł obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ab origine” disposta, semprechØ rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01)
Quanto alla disciplina cui fare riferimento, d’altro canto, la successiva Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, COGNOME, Rv. 287005 – 01 ha stabilito che il regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. nel testo introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.7 ed anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137, si applica solo nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.
2.2. Nel nostro caso le intercettazioni sono state disposte nel procedimento iscritto a Perugia in data antecedente il 2017 o comunque nel corso dell’anno 2017, riportato anche nel numero di RG dei decreti autorizzativi, tanto che anche la conversazione ritenuta incriminante Ł avvenuta il 14/11/2017.
Il regime da applicarsi, pertanto, che sulla base di citata decisione delle Sezioni Unite COGNOME deve essere individuato facendo riferimento alla data di iscrizione del primo procedimento, di quello, cioŁ, originario in cui sono state disposte le intercettazioni, Ł quello che era vigente in data precedente al 31 agosto 2020.
Le intercettazioni effettuate, quindi, considerato il tenore dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. applicabile nel caso di specie sono utilizzabili nel ‘diverso’ procedimento solo se questo si riferisce a un reato per il quale può essere disposto l’arresto obbligatorio in flagranza.
A ben vedere, inoltre, si deve fare riferimento anche alle Sezioni unite Cavallo per quanto riguarda la nozione di ‘diverso’ procedimento.
Nel caso in esame si Ł escluso che il procedimento fosse diverso in quanto le intercettazioni sono state disposte nell’unico procedimento che era pendente e iscritto, quello per lo sfruttamento della prostituzione, a nulla rilevando che quello attuale Ł stato iscritto solo successivamente, con la trasmissione degli atti a Roma nell’anno 2020, dopo l’archiviazione di quello che era l’unico procedimento pendente e iscritto.
Sotto tale profilo, pertanto, quello che assume rilievo, come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado poi condivisa dal giudice di appello, Ł se tra i due reati
esisteva o meno la connessione (forte) di cui all’art. 12, lettere b) e c), cod. proc. pen.
In questa ipotesi, infatti, se il reato, come quello contestato, Ł uno di quelli per cui possono essere disposte le intercettazioni ai sensi dell’art. 266, comma 1, cod. proc. pen., le intercettazioni sono comunque utilizzabili, anche se non Ł previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Nel caso in esame la conclusione cui sono pervenute sul punto in termini conformi le due sentenze di merito appare corretta e motivata in termini logici e convincenti.
In base a quanto accertato, l’acquisizione della disponibilità dell’immobile da adibire ad affittacamere Ł iniziata nell’anno 2017 con la conclusione di un fittizio contratto di comodato e questa, finalizzata a verificare la fattibilità economica dell’operazione complessiva anche quanto alla futura ed eventuale compravendita, era necessariamente prodromica alla realizzazione della ipotizzata attività illecita di sfruttamento della prostituzione per cui i due fatti, teleologicamente connessi e posti in essere senza soluzione di continuità, sono stati correttamente ritenuti essere parte di un medesimo e complessivo disegno criminoso.
Ciò anche senza che abbia rilievo la sottoscrizione nell’anno 2018 di un accordo che prevedeva un contratto di rent to buy che, riferendosi al futuro, nulla prevedeva quanto ai canoni di locazione già indebitamente versati in violazione della normativa fiscale e tributaria elusa quanto meno nel 2017, in piena contiguità temporale con l’inizio della consumazione del reato di sfruttamento della prostituzione allora ipotizzato.
2.3. Nel caso di specie la decisione dei giudici di merito, pertanto, conforme ai principi indicati nelle pronunce delle Sezioni unite citate, Ł corretta e la censura sul punto, a nulla peraltro rilevando il fatto che il procedimento originario sia stato archiviato (Sez. 3, n. 42733 del 06/07/2016, Cannizzaro, Rv. 267975 – 01), deve essere respinta.
Nell’ultima parte del primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. anche con riferimento al travisamento della prova quanto al mancato esame del contratto rent to buy dell’immobile.
La doglianza Ł infondata.
3.1. La questione circa il rilievo da attribuire al contratto di rent to buy non risulta essere stata oggetto di uno specifico motivo di appello, tanto che la difesa non ne contesta la completezza così come nulla di specifico indica nell’atto di ricorso sul punto (Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, la mancanza di motivazione in ordine a tale argomento, che comporta una valutazione di merito, non Ł ora deducibile per la prima volta in cassazione.
Sotto altro e dirimente profilo, inoltre, la circostanza che in data 8 maggio 2018 sia stato sottoscritto un accordo che prevedeva un contratto di rent to buy (cfr. atto allegato al ricorso) appare inconferente rispetto ai fatti contestati nel capo di imputazione e ritenuti in sentenza e, pertanto, Ł priva di qualsivoglia decisività in ordine al ragionamento seguito dai giudici di merito.
L’accusa formulata nei confronti del ricorrente, infatti, si riferisce alla sottoscrizione del contratto simulato di comodato gratuito stipulato nel marzo del 2017 e non al successivo e diverso accordo eventualmente sopravvenuto nel 2018, che, pertanto, risulta del tutto irrilevante quanto alla conclusione in termini di sussistenza della prova della commissione del reato contestato.
In relazione all’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione, inoltre, si deve ribadire che questo «non richiede necessariamente che il giudice fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento
della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchØ, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 28594 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 281640 – 02; Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260841 – 0).
Il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, d’altro canto, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione piø favorevole di quella adottata (Sez. 1, n. 28594 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 281640 – 02; Sez. 2, n. 37709 del 26/9/2012, Giarri, Rv. 253445 – 01).
NØ vale il riferimento al vizio di travisamento della prova, che pure può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo qualora risulti decisivo (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499 – 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME ed altro, Rv. 235716 – 01), posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, COGNOME, Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988), soprattutto quando la sentenza, come nel caso di specie, evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 – 01).
3.2. Nel caso in esame la motivazione quanto alla sussistenza della prova della commissione del reato Ł adeguata e coerente.
Con il riferimento alle intercettazioni captate, alle dichiarazioni rese dal proprietario dell’immobile in ordine al ruolo avuto dal ricorrente durante le trattative e per la conclusione del contratto di comodato nel mese di marzo 2017, sottoscritto dalla giovane figlia della convivente, nonchØ a quanto accertato durante il sopralluogo effettuato dalla Guardia di Finanza, i giudici di merito hanno dato adeguato conto degli elementi posti a fondamento della conclusione cui sono pervenuti e la motivazione così resa, effettiva e coerente, non Ł sindacabile in questa sede.
Ciò anche considerato che la condotta collusiva contestata e ritenuta provata non si riferisce solo alla conclusione simulata del contratto di comodato con il proprietario dell’immobile -che ha determinato l’evasione delle imposte sul reddito e dell’imposta di registro- unico punto oggetto dell’attuale ricorso, ma anche all’attività di co-gestione dell’attività di affittacamere senza che ne venissero dichiarati i redditi ai fini delle imposte dirette e dell’iva.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 10/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME