Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7656 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il fatto dalla Corte d’appello dopo la condanna in primo grado per il r cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel pri vizio di motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni di altro proced ragione del mancato rinvenimento nel fascicolo dei decreti autorizzativi RAGIONE_SOCIALE captazioni, e, nel second vizio di motivazione relativamente alla ritenuta commissione del fatto da parte dell’imputato;
Considerato che il primo motivo espone censure che prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto, come affer anche dalle Sezioni Unite, ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conv comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l’Autorità giudiziaria comp per il “diverso’ procedimento, dei verbali e RAGIONE_SOCIALE registrazioni RAGIONE_SOCIALE intercettazioni medesime” (così S n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 229244-01, nonché, di recente, Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285579-02; cfr., anche Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278246-01, secondo la quale la parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza o l’illegittimità dell’autorizzazione per opporsi all’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un proc diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l’onere di produrre il decreto autorizzativo, se del richiedendone copia ex art. 116 cod. proc. pen.);
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vaglia disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il in quanto la Corte d’appello ha ricostruito il fatto anche alla luce di plurime conversazioni inter ritenute, sulla base di un giudizio immune da vizi logici o giuridici, inequivocabilmente indicat coinvolgimento del ricorrente in attività di spaccio di sostanze stupefacenti, e, in particolare, nella c dei 26 grammi di cocaina rinvenuti nell’auto di NOME COGNOME (cfr., per un’analitica descrizione contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, la sentenza di appello, pagg. 3-4 e 6-7, e, soprattut sentenza di primo grado, pagg. 2-6);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorren al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e de somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente