Intercettazioni con Ascolto Remoto: la Cassazione ne Conferma l’Utilizzabilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nel campo delle indagini penali: l’utilizzabilità intercettazioni telefoniche il cui ascolto avviene ‘in remoto’. La decisione chiarisce i confini procedurali di questo delicato strumento investigativo, stabilendo un principio fondamentale sulla validità delle prove raccolte. In un contesto in cui la tecnologia permette nuove modalità operative, la Suprema Corte interviene per definire cosa sia proceduralmente corretto, distinguendo nettamente tra la fase di registrazione e quella di mero ascolto delle conversazioni.
Il Caso: Dal Ricorso alla Decisione di Inammissibilità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Milano. Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Secondo la difesa, le prove a suo carico, in particolare le intercettazioni telefoniche e le testimonianze, erano state valutate in modo errato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse generico e non si confrontasse adeguatamente con le solide motivazioni della sentenza impugnata. Anziché evidenziare errori di diritto, il ricorrente tentava di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Utilizzabilità Intercettazioni: il Principio Chiarito dalla Corte
Il cuore della pronuncia risiede nella questione della validità delle intercettazioni. La difesa implicitamente ne contestava l’utilizzo, ma la Corte ha ribadito la loro piena legittimità, basandosi su un principio consolidato e di grande rilevanza pratica.
La Distinzione Cruciale: Registrazione vs. Ascolto
La Suprema Corte ha chiarito che la condizione essenziale per l’utilizzabilità intercettazioni è che l’attività materiale di registrazione delle conversazioni avvenga nei locali della Procura della Repubblica, mediante gli impianti tecnici ivi esistenti. Questo requisito garantisce il controllo dell’autorità giudiziaria sull’acquisizione della prova.
Diversamente, l’attività di ascolto delle conversazioni captate può legittimamente avvenire ‘in remoto’. Ciò significa che gli operatori della polizia giudiziaria possono ascoltare le telefonate dai propri uffici, anche se si trovano in un luogo diverso da quello indicato nel decreto autorizzativo del pubblico ministero. Questa modalità operativa, secondo la Corte, non richiede una specifica autorizzazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale.
L’Assenza di Sanzione di Inutilizzabilità
A ulteriore sostegno della propria tesi, la Cassazione ha evidenziato come l’articolo 271 del codice di procedura penale, che elenca i casi di inutilizzabilità delle intercettazioni, non preveda alcuna sanzione per l’ascolto effettuato in remoto. Di conseguenza, tale pratica è da considerarsi pienamente lecita e la prova così acquisita è validamente utilizzabile nel processo.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una duplice argomentazione. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile per ragioni procedurali: le censure erano generiche e miravano a una rivalutazione del merito della vicenda, non consentita in Cassazione. Il ricorrente non ha saputo individuare profili di manifesta illogicità nel percorso argomentativo dei giudici d’appello, i quali avevano ampiamente analizzato sia il contenuto delle intercettazioni sia le dichiarazioni testimoniali.
In secondo luogo, nel merito della questione giuridica, la Corte ha confermato la correttezza dell’operato dei giudici dei gradi precedenti nel ritenere utilizzabili le intercettazioni. La distinzione tra il luogo di registrazione (la Procura) e il luogo di ascolto (gli uffici della polizia giudiziaria) è il perno su cui ruota la decisione, allineandosi a precedenti giurisprudenziali. La decisione finale è stata quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di notevole importanza pratica per le attività investigative. Stabilisce che l’efficienza operativa, garantita dalla possibilità di ascolto remoto, non compromette la legalità e l’utilizzabilità della prova, a patto che il nucleo centrale dell’attività di captazione rimanga sotto il controllo diretto dell’autorità giudiziaria presso i suoi impianti. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia rappresenta una chiara indicazione sui limiti e sulle modalità di utilizzo di uno degli strumenti investigativi più incisivi, garantendo al contempo che le garanzie difensive non siano violate da prassi proceduralmente scorrette.
L’ascolto delle intercettazioni da parte della polizia giudiziaria in un luogo diverso da quello indicato nel decreto è legittimo?
Sì, secondo la Corte è legittimo. La condizione essenziale per l’utilizzabilità è che l’attività di registrazione avvenga nei locali della procura e con i suoi impianti. L’ascolto ‘in remoto’ da parte della polizia giudiziaria non inficia la validità della prova.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione ritenuto generico?
Un ricorso ritenuto generico, cioè che non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata o che tenta di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso specifico di 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27565 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27565 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che deduce la violazione di legge in relazione all’art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazion all’affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, sia perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato sulla base sia del contenuto delle intercettazioni telefoniche, ritenute pienamente utilizzabili richiamando il principio secondo cui la condizione necessaria per l’utilizzabilità delle captazioni è che l’attività di registrazione sia avvenuta nei locali dell procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l’ascolto delle conversazioni captate può avvenire “in remoto” presso gli uffici della polizia giudiziaria, anche se in un luogo diverso da quello indicato nel decreto del pubblico ministero, senza che, in tal caso, sia necessaria l’autorizzazione prevista dall’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non prevedendo l’art. 271, comma 1, cod. proc. pen. alcuna sanzione di inutilizzabilità (Sez. 5 , n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427); sia delle dichiarazioni testimoniali, ampiamente analizzate dalla Corte di merito (p. 13 e 14) con un percorso argomentativo privo di profili di illogicità manifesta, peraltro nemmeno evidenziati dal ricorrente, che si limita a criticare la valutazione del materiale probatorio operata, in maniera convergente, dai giudici di merito;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.