Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22861 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUARTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 9946/2025 Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MESSINA il 13/08/1986 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME il
quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato NOME COGNOME per due ipotesi, in continuazione tra loro, rilevanti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 – così riqualificate entrambe le imputazioni originarie riconosciuta la contestata recidiva qualificata (in Messina il 30/11/2020 e in data anteriore e prossima a detta data). Quel giudice, richiamata la sentenza appellata, ha concluso per la infondatezza del gravame e per la corretta valutazione delle prove da parte del primo giudice, ritenendo non indispensabile l’accertamento peritale sulla qualità e quantità della sostanza repertata, nella specie essendosi proceduto peraltro alla derubricazione del reato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, disconoscendo altresì rilievo alla omessa indicazione del principio attivo, stante la verifica condotta mediante narcotest. Ha, poi, ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da RAGIONE_SOCIALE e LO GIUDICE, non aventi contenuto autoaccusatorio, con conseguente infondatezza della dedotta eccezione di inutilizzabilità, per mancata, corretta applicazione del disposto di cui all’art. 210, cod. proc. pen. Infine, ha ritenuto il bisogno di pena, alla stregua della personalità dell’imputato, gravato da precedenti specifici, indicativi del carattere abituale delle condotte criminose.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al fumus del delitto, con riferimento alla offensività della condotta, rispetto alla quale sarebbe stato necessario accertare il principio attivo contenuto nella sostanza in sequestro, non essendo sufficiente il solo narcotest, idoneo per stabilire unicamente il tipo di sostanza. La prova a carico sarebbe costituita solo da dichiarazioni che il deducente assume inutilizzabili, siccome rese dalle due donne alle quali Ł stata rinvenuta sostanza (la COGNOME quale cessionaria, la COGNOME quale detentrice), unico elemento essendo costituito dal ritrovamento di un bilancino di precisione nell’abitazione dell’imputato, luogo diverso da quello di rinvenimento della droga (reperita in un terreno del quale non si conoscerebbe la titolarità, limitrofo a detta abitazione), nonchØ luogo di abitazione anche della citata COGNOME.
Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla ritenuta utilizzabilità contro l’imputato delle dichiarazioni rese dalla COGNOME e dalla COGNOME NOME, materiali detentrici delle sostanze, quanto alla COGNOME segnalando la duplice veste di persona nei cui confronti vi erano indizi di reità al momento delle dichiarazioni e di convivente, all’epoca, dell’imputato.
Con il terzo, ha dedotto violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen., assumendo che una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenuto conto dell’entità dell’aggressione al bene giuridico protetto e del disvalore penale del fatto, avrebbe dovuto condurre all’esclusione del bisogno di pena, considerata anche l’assenza della prova ‘investigativa’, fondandosi l’affermazione di penale responsabilità solo sulla prova dichiarativa da parte di due donne aventi pari responsabilità.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il secondo motivo, da valutarsi preliminarmente, Ł manifestamente infondato.
Le dichiaranti NOME COGNOME e NOME COGNOME, secondo quanto emerge dalla piø analitica ricostruzione fattuale rinvenibile nella conforme sentenza appellata, sono rispettivamente il soggetto che ha condotto gli operanti (che avevano effettuato un controllo dell’auto dalla stessa condotta, originato dalla condizione del marito, già detenuto domiciliare per analoghi fatti, giusta revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali), nel terreno limitrofo alla casa d’abitazione della coppia, ove Ł stato rinvenuto il quantitativo di gr. 31 di hashish; nonchØ la cessionaria di quattro dosi di cocaina pari a gr. 0,86 consegnati agli operanti. La ricostruzione dei fatti Ł stata effettuata alla stregua delle testimonianze di questi ultimi, laddove le dichiarazioni della COGNOME hanno, pur nel tentativo della donna di accreditare l’ipotesi del mero deposito della droga presso di lei, confermato, comunque, la datio da parte del TOTARO della droga consegnata agli operanti.
In conclusione, la spiegazione data dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di cui sopra Ł coerente con i principi già affermati in sede di legittimità, a mente dei quali le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta a indagini, aventi carattere auto indiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280640 – 01), atteso che detta garanzia Ł posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807 – 01).
3. Anche il primo motivo Ł manifestamente infondato, non avendo la difesa tenuto in debito conto, ancora una volta, i principi piø volte affermati in sede di legittimità: per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una sostanza Ł, infatti, sufficiente, come affermato dalla Corte territoriale, il solo narcotest, non essendo indispensabile disporre perizia, necessaria, invece, quando occorra valutare l’entità o l’indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, COGNOME, Rv. 23784 – 01; n. 15137 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 2775968 – 02; Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, COGNOME, Rv. 257836 – 01). Il che consente al giudice, per l’appunto, di derubricare il reato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283942 – 02), quanto alla destinazione allo spaccio, la stessa essendo stata ricavata dalla suddivisione in involucri della cocaina consegnata alla VENDITTI, dalle modalità di occultamento del quantitativo di hashish e dal rinvenimento di uno strumento di pesatura (cfr. sentenza appellata sul punto).
Infine, Ł manifestamente infondato anche il terzo motivo.
A parte la intrinseca genericità del corrispondente motivo di gravame, deve rilevarsi che il
bisogno di pena Ł stato motivato dalla Corte territoriale alla stregua della personalità dell’imputato, nei cui confronti Ł stata peraltro riconosciuta la recidiva qualificata contestata, avendo posto in essere piø condotte dello stesso tipo. Ed Ł in relazione a tali plurime violazioni che quel giudice ha fondato il giudizio di abitualità che osta al riconoscimento della causa di non punibilità di cui si discute (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347 – 01, in cui si Ł precisato, per l’appunto, che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente; 4, n. 14073 del 05/03/2024, COGNOME, Rv. 286175 – 02).
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME