Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42268 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Portici il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenz emessa in data 8 gennaio 2019 dal Tribunale di Civitavecchia, ha confermato decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di capo A) (art. 319 cod. pen. e del reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, s comma, lett. g) d.P.R. n. 309/90, così diversamente qualificato il fatto di cu capo B) della rubrica, e condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, co atto del difensore, deduce con unico motivo inosservanza degli artt. 63, comma 7, 512, 526 cod. proc. pen. e 6, comma 3, lett. d) CEDU, art. 111 Cost. in relazione alla ritenuta utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni spontanee rese da NOME COGNOME alla polizia penitenziaria in data 20 agosto 2015. Invero, rendere tali dichiarazioni etero e autoaccusatorie, spontanee o sollecita siano, il NOME ha assunto la veste di indiziato sostanziale del reato di cor propria dovendo essere sentito con le garanzie difensive, diversamen verificandosi la inutilizzabìlità RAGIONE_SOCIALE stesse ai sensi dell’art. 63, comma 2, c pen. La sentenza impugnata ha omesso di considerare che la corruzione ptetis e punita dal’art. 319 cod. pen. integra un reato-contratto, ove è pro raggiungimento dell’accordo illecito ad avere rilevanza penale, prevedendos concorso necessario tra il corruttore e il corrotto. Cosicchè, dal momento in detenuto NOME ha reso le sue prime dichiarazioni, etero ed auto accusatorie, ha automaticamente assunto la veste di indiziato sostanziale e come tale anda immediatamente sentito con le garanzie difensive. Quindi le dichiarazioni rese dal COGNOME in data 20 agosto 2015 (come quelle rese successivamente e dichiarat inutilizzabili) potevano essere utilizzate per il prosieguo RAGIONE_SOCIALE indagini, ne procedimentale, ma non potevano in alcun modo essere ultilizzate nel processo carico di NOME COGNOME, perché prive di efficacia probatori dibattimento ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen. Pertanto, la Corte, nell’a la responsabilità dell’imputato, ha violato l’art. 526 cod. proc. pen. ponendo della condanna prove non legittimamente acquisite in dibattimento. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata ha riconosciuto la utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazi rese dal detenuto NOME alla polizia penitenziaria in data 20 agosto 2015, acqu ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., sul rilievo che nel momento in cui presentato all’operatore della Polizia penitenziaria chiedendo di re dichiarazioni su fatti avvenuti all’interno del penitenziario egli un dichiarante/denunciante e l’Ufficiale verbalizzante aveva il solo obbligo di rediger un verbale RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ricevute. In tale sede, il detenuto ha dichiar due giorni prima – quindi, il 18 agosto 2015 – era stato avvicinato da una gu carceraria (che poi sarebbe stata identificata nel NOME) di cui non ha fo nome ma una sommaria descrizione fisica, che gli aveva proposto la consegna d un cellulare e di sostanza stupefacente in cambio di soldi. In particolare, consegna settimanale di hashish richiedeva 100 euro, per il telefono cellulare euro, con pagamento immediato al momento della consegna. La Corte di appello ha rilevato, inoltre, che la chiusura del verbale in tali termini e senza c stato dato alcun avviso – ove dovesse essere considerata in contrasto con 63, comma 1, cod. proc. pen. – comporterebbe una inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE preced dichiarazioni unicamente contro chi le ha rese, non già erga omnes (Sez. 6, n. 29535 del 02/07/2013).
Costituisce jus receptum che, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il p verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici form l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro RAGIONE_SOCIALE notizie d l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento i dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sott congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584).
Ritiene questa Corte che il giudizio posto a base della utilizzabilità dichiarazioni del COGNOME nel dibattimento a carico del ricorrente sia privo di vizi e giuridici, sul decisivo rilievo secondo il quale le predette dichiarazi contenevano elementi indizianti a suo carico, non derivando quindi obbligo interruzione del verbale e inutilizzabilità erga omnes RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni precedentemente rese. E tale dato obiettivo non consente in alcun modo proiettare retrospettivamente su tali dichiarazioni le conseguenze derivanti successive emergenze investigative o, ancor di più, dal quadro di acc successivamente definito in base alla fattispecie corruttiva.
Deve poi essere rilevato che fa censura del ricorrente – limitata alle dichiarazioni in questione – è del tutto genericamente proposta rispetto alle r della affermazione di responsabilità.
Invero, la Corte di appello rileva che, nel contesto RAGIONE_SOCIALE prove disponibili rendono evidente la sussistenza dei reati, la decisione a riguardo della utiliz RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del 20 agosto (e della inutilizzabilità di quelle del 3 successivo) non incide sulla correttezza della valutazione finale di cond operata dal primo giudice che già rimarcava come detta valutazione non e fondata «in modo esclusivo o determinante sulle sole dichiarazioni offerte d persona offesa poiché i fatti denunciati trovano riscontro sia nell’att intercettazione e di osservazione posta in arresto dalla polizia giudi culminata con l’arresto in flagranza dell’imputato, sia nel rinvenimento possesso della somma di denaro ricevuta a titolo di compenso non dovuto p l’aver piegato abusivamente la propria pubblica funzione a soddisfare inte illeciti di natura privatistica sia negli ulteriori elementi di prova» (v. sentenza impugnata).
Ebbene, con riguardo a tale complessivo contesto probatorio il ricors assolutamente silente, così designandosi !a manifesta genericità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima e determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE d RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 01/10/2024.