Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41570 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41570 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 25/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOX nato aAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOXXX
avverso l’ordinanza del 10/07/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza per la contestata aggravante dell’art. 583 cod. pen., e il rigetto del ricorso nel resto.
Lette le conclusioni scritte del difensore che ha insistito nel ricorso e, in subordine, ha chiesto accogliersi le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di tribunale del riesame, ha accolto l’appello cautelare presentato dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela in data 23 giugno 2025, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOX per il concorso (con AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO e AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOX)
nel tentato omicidio pluriaggravato ovvero per il concorso in lesioni pluriaggravate ai danni di AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, applicando la misura cautelare del divieto di dimora per il concorso in lesioni aggravate ex artt. 582, 583 e 585, secondo comma, cod. pen.
Ricorre AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOX,a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando:
la violazione della legge processuale, in riferimento all’articolo 197, comma 1, cod. proc. pen., per avere ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni accusatorie di soggetti che, avendo partecipato a una rissa con l’indagato e i suoi presunti correi, non possono ricoprire l’ufficio di testimone;
il vizio della motivazione con riguardo al numero dei soggetti che sarebbero stati aggrediti nonchØ per la sottovalutazione delle lesioni subite da AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO e per la sopravvalutazione della gravità delle lesioni subite da AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO. Il Tribunale ha collocato sul luogo del fatto quattro soggetti, due italiani e due tunisini, escludendo quindi la presenza di altri, senza fornire alcuna plausibile spiegazione circa la eliminazione delle altre persone indicate dall’indagato come presenti e parti della contesa. Quanto alla circostanza aggravante delle lesioni gravissime il Tribunale ha illogicamente affermato la possibile
perdita di un occhio da parte di NOME, mentre il sanitario si Ł limitato, come risulta anche dalle produzioni difensive, a segnalare un ematoma oculare suscettibile di pronta guarigione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza per la contestata aggravante dell’art. 583 cod. pen., e il rigetto del ricorso nel resto.
I difensori hanno depositato conclusioni scritte con le quali hanno insistito nel ricorso e, in subordine, hanno chiesto accogliersi le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo del ricorso Ł infondato.
2.1. Al riguardo, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 19214 del 23/09/2015, dep. 09/05/2016), l’inutilizzabilità assoluta, nei confronti di terzi, prevista dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. per le dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, Ł subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato a quello attribuito al terzo ed Ł finalizzata ad impedire che l’utilizzazione di dette dichiarazioni possa risolversi, comunque, sia pure indirettamente, in un possibile nocumento nei confronti di chi le ha rese (Sez. 4, n. 15451 del 14/3/2012, Rv. 253510; Sez. 6, n. 41118 del 18/9/2013, Rv. 256272).
NØ l’indicata condizione può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che i dichiaranti risultino in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico (tra le altre, Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Rv. 258109); occorre che le vicende in questione, per come percepite dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l’esistenza di responsabilità penale a carico dello stesso soggetto (tra le altre, Sez. 1, n. 8099 del 29/01/2002, Rv. 221327; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 25/01/2008, Rv. 239195).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che il rapporto di connessione probatoria di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. Ł ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione a una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (Sez. 2, n. 18241 del 26/01/2022, Rv. 283405 – 02).
Conseguentemente, là dove non sussista una connessione probatoria con le caratteristiche sopra delineate, devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese dal soggetto che, pur essendo indagato o indagabile per altro reato, assuma solo la specifica veste di testimone rispetto al delitto attribuito al terzo.
2.2. Il provvedimento impugnato Ł coerente con i sopra esposti principi, perchØ ha dato conto, a fronte della censura difensiva, non solo della mancata contestazione del reato di rissa, ma anche della necessità di valutare la sussistenza del reato di lesioni aggravate ascritto all’indagato a prescindere dall’ipotizzato delitto di cui all’art. 588 cod. pen., così negando, in concreto e oggettivamente, la ravvisabilità di una influenza probatoria tra i predetti reati
Si tratta di una valutazione che ragionevolmente supporta il giudizio di utilizzabilità delle dichiarazioni, dalle quali sono stati tratti i gravi indizi di colpevolezza, e che resiste alla diversa allegazione del ricorrente, la quale tende, in sostanza, a rappresentare una diversa
prospettazione dei fatti e una opposta valutazione degli elementi apprezzati in sede di merito, in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità.
Il secondo motivo del ricorso Ł del pari infondato.
3.1. Tra gli aspetti ai quali si riferisce la critica di manifesta illogicità della motivazione, quelli concernenti il numero dei soggetti presuntivamente aggrediti e la sottovalutazione delle lesioni subite da NUMERO_CARTA non assumono rilevanza determinante ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, tanto che il ricorso non ne deduce la decisività.
Si tratta, del resto, di censure in fatto che non sono consentite.
3.2. Per quanto attiene, invece, all’aspetto della sopravvalutazione delle lesioni subite da AVV_NOTAIO, il Tribunale ha dato prevalenza alle risultanze della documentazione sanitaria, nella quale Ł espresso un giudizio prognostico, ancorato a dati tecnici e scientifici, sulla perdita della vista di un occhio, rispetto alle allegazioni difensive che consistono in immagini fotografiche della persona offesa.
Del resto, si Ł sottolineato che le fotografie prodotte in sede di udienza ex art. 310 cod. proc. pen. non forniscono informazioni sicure sull’evoluzione delle lesioni riscontrate sul viso e sull’occhio di NOME, mentre le dichiarazioni del dott. COGNOME si discostano dai referti sui quali si fonda la piø severa prognosi e, anzi, hanno un contenuto approssimativo.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.