Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10234 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GELA il 24/12/1980
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Gela il 28 settembre 2023 nei confronti dell’imputato, limitatamente alla recidiva e, conseguentemente rideterminato la pena confermando, nel resto, l’impugnata sentenza;
il ricorrente ha articolato due motivi con il primo dei quali ha eccepito l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen., dei dati estratti di sis GPS giusta provvedimento di autorizzazione in altro procedimento e, con il secondo, vizi di motivazione, con particolare riferimento al travisamento di fatti e prove;
ritenuto che:
il primo motivo attiene a censura manifestamente infondata alla luce del condiviso orientamento secondo cui «in tema di indagini preliminari, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento ,satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico, non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all’art. 132, comma 3, d.igs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, né i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di “data retention” con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni» (Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, COGNOME, Rv. 286949; conf. Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, COGNOME, Rv. 284582);
il secondo motivo contiene l’illustrazione di generici vizi di motivazione specie nella parte in cui si fa riferimento alla mancata acquisizione di elementi istruttori dei quali non è stata dimostrata e neppure allegata la decisività;
giova ribadire, fermo restando l’inammissibilità di ogni motivo di ricorso con il quale venga eccepito il travisamento del fatto (fra le molte Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022 Ud. (dep. 08/07/2022 ) Rv. 283370) il principio per cui «il ricorso per cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di
decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argornentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, COGNOME, Rv. 249035 e, sostanzialmente, anche Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280117);
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2025