Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25911 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. LIBERTA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME, del foro di TRANI, in difesa di COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMENOME NOME mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso avver l’ordinanza con cui il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di riesame avv provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale di Bari aveva applicato nei confronti la misura cautelare della custodia in carcere in seguito alla incolp provvisoria di cui all’art. 74, commi 1,2,e 5 DPR 309/1990.
Con il primo motivo del ricorso prospetta vizio di violazione della legge process in ordine alla utilizzabilità delle chat estrapolate dall’applicativo SKY ECC, viol dell’art. 15 Cost ( segretezza della corrispondenza e di ogni altra fo comunicazione) nonché delle norme processuali al cui rispetto è subordina l’acquisizione della corrispondenza. I gravi indizi riguardo ai fatti contestati a (reato associativo) capo 8) ( detenzione di ingente quantità) della incolpa provvisoria si basavano interamente sulla messaggistica estrapolata dall’applica SKY ECC, che erano erroneamente state considerate utilizzabili dai giudici d riesame. Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, le chat non potevano inquadrarsi nella fattispecie di cui all’art. 234 bis cod. proc. p rientranti – come peraltro desumibile dalla pronuncia della Corte Costituzionale n del 2023 – nel novero della corrispondenza elettronica, e pertanto la loro acquis in un procedimento penale avrebbe dovuto essere sottoposta a vaglio giurisdiziona ai sensi dell’art. 254 cod. proc. pen. In proposito, era censurabile l’affermaz giudici del riesame secondo cui i dati erano utilizzabili perché già in possesso autorità giudiziaria straniera, vigendo una presunzione di legittimità della svolta dal giudice straniero, con l’unico limite del rispetto dei principi inde dell’ordinamento interno. Invero, occorreva verificare se il procedimento acquisi dello Stato di appartenenza del detentore delle chat rispondeva alle garanzi diritto interno in ordine alla salvaguardia della segretezza della corrispondenza risultava che nel procedimento acquisitivo fosse intervenuta l’autorità giudiziari essendo sufficiente che la legittimità del procedimento di acquisizione e decritta dei dati fosse stato garantito dal controllo della autorità giudiziaria francese. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione riguardo alla ritenuta gravi indiziaria. La cessione di hashish del 28 febbraio 2020 il coinvolgimento del Lopet era oggetto di conversazione tra gli acquirenti, senza significativi riscontri significativo episodio del 6 marzo 2020 era oggetto di una mera supposizione, tutto apodittica, non prendendo in considerazione il fatto che l’esercizio commer del COGNOME intratteneva regolari rapporti commerciali con lo COGNOME, per non si poteva escludere che quest’ultimo si fosse recato presso il negozio di Lope per ragioni differenti dal ritirare la droga.
Con il terzo motivo, si deduce difetto di motivazione in ordine alla adeguat della misura. Non era stato preso in considerazione il tempo trascorso dai fa
ruolo minoritario del ricorrente, la sua giovanissima età, il ruolo preponderante soggetto di consistente caratura criminale quali lo COGNOME.
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha contestato il presupposto rappresentato dalla mera na documentale della trascrizione delle chat telefoniche intervenuta su piattaforma criptata, assumendo che i relativi dati – pur se recuperati ex post dalla memoria di un supporto informatico – dovrebbero comunque considerarsi quali flussi d comunicazione e, in quanto tali, soggetti alle garanzie giurisdizionali imp dall’art.15 Cost.; in tale modo contestando la utilizzabilità (operata da procedente e condivisa dal giudice del riesame) dell’atto, acquisito a segui o.e.i., in riferimento al disposto dell’art.234bis cod.proc.pen., ai sensi del q sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conserva all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consen quest’ultimo caso, del legittimo titolare».
Sulle questioni dedotte con i motivi sopra citati sono intervenute le Sezioni Un questa Corte ( SU, 29 febbraio – 14 giugno 2024, n.23755, Gjuzi) che, sui pu dedotti dal COGNOME con il ricorso, hanno così deciso:
non è applicabile all’acquisizione di messaggi scambiati su chat di gruppo medi un sistema cifrato, e già a disposizione della autorità straniera, effettuata o.e.i., l’art. 234 bis cod. proc. pen., perché incompatibile e alternativa ri disciplina dettata in tema di o.e. i. L’art. 234 bis, infatti, disciplina non prova, ma una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di presenti all’estero, che vengono quindi attuate direttamente dall’autorità giu italiana prescindendo da qualsiasi forma di collaborazione con le autorità dello in cui tali documenti sono custoditi.Tanto trova conferma anche nella Convenzio del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest novembre 2001, la quale prevede che l’accesso ai dati informatici raccolti sistema informatico situato all’estero è eseguito nell’ambito di rapporti assistenza tra Stati, anche senza autorizzazione quando sono disponibili al pub o comunque divulgabili;
l’ordine europeo di indagine, disciplinato dalla Direttiva 2014/41/UE, reg modo organico il sistema di acquisizione delle prove mediante la collaborazion Stati, Si può, pertanto, affermare, che la previsione di tale strumento si all’esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, ris del principio di proporzione (posto dall’undicesimo Considerando della direttiv sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel r del diritto dell’Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati m
che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). Tali principi sono consacrati nell’art.6 della Direttiva, in base al quale «L’autorità di emissione può emettere un o.e.i. solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: 1) l’emissione dell’o.ei.. è necessaria proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diri della persona sottoposta a indagini o imputata; 2) l’atto o gli atti di indag richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall’autorità d emissione per ogni caso».
l’o.e.i. può essere emesso anche per ottenere prove già a disposizione dell’autorità giudiziaria straniera, come ribadito dal d.lgs del 21 giugno 2017, n.108, di attuazione della direttiva citata, che precisa espressamente come l’ordine europeo di indagine può essere emesso anche per acquisire informazioni che sono già disponibili ( art. 2, comma 1, lett a) d.lgs cit.). Essendo incontroverso ch messaggi scambiati su chat di gruppo mediante sistema cifrato fossero in possesso dell’autorità giudiziaria francese, l’oggetto dell’ordine europeo di indagine riguard quindi,” prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione”;
ciò posto, nel diritto interno, la circolazione di prove già formate, quali appun sono quelle di cui si discute, trova la sua disciplina nelle norme di cui all’art. cod. proc. pen. (verbali di prove di altri procedimenti); 270 cod. proc. pen (intercettazioni di conversazioni e comunicazioni in procedimenti diversi); 78 disp. att. cod. proc. pen (atti di un procedimento penale straniero); in tutti i predetti non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice del procedimento in cui devono essere acquisite. Da tanto deriva che gli atti oggetto dell’o.e.i. costituenti prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato esecuzione possono essere richiesti dal pubblico ministero italiano senza alcuna preventiva autorizzazione del giudice del procedimento cui l’acquisizione è destinata: infatti, il presupposto per l’ammissibilità dell’o.e.i, come sopra evidenziato, è che” l’atto o gli atti di indagine richiesti con l’o.e.i. avrebbero p essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo”;
acquisita la prova mediante o.e.i, spetta al giudice del procedimento interno verificare, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1 e 14 della Direttiva 2014/41/U e dall’art. 1 del d.lgs n.108/2017, il rispetto dei diritti fondamentali alla difes giusto processo. Sul punto, il Supremo Consesso precisa (par.7.3-7.6.) che né la direttiva, né il citato d.lgs. prevedono, ai fini della utilizzabilità degli att all’estero, la necessità di una puntuale applicazione di tutte le regole ch l’ordinamento italiano fissa, in via ordinaria, per la formazione dei corrispondent atti nel territorio nazionale, richiamando i consolidati principi in tema di rogat internazionale (sez.2, n.2173 del 22/12/2016, rv.26900-01);
ai fini dell’accertamento dei diritti fondamentali, viene ribadito il princ presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali della attivi dall’A.G. del paese UE, e il correlato onere della difesa di allegare preci nonché di provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata, s quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In prop viene ricordato, con particolare riferimento agli atti non rinvenibili nel processuale ( perché appartenenti ad altro procedimento a al fascicolo del che la parte che deduca cause di nulità o inutilizzabilità dei predetti atti, non solo di indicarli, ma anche di produrre le risultanze documentali add fondamento del vizio processuale (SU, n.45189/2004, COGNOME, NUMERO_DOCUMENTO; SU NUMERO_DOCUMENTO/2009 COGNOME, rv.NUMERO_DOCUMENTO);
tanto premesso, riguardo alla qualificazione della prova acquisita, le Sezion analizzano le opposte tesi ossia l’inquadramento nell’ambito del documento, d all’art. 234 cod. proc. pen., ovvero di dati concernenti il traffico, l’ubi contenuto di comunicazioni elettroniche, concludendo nel senso che, quale che detta qualificazione, e cioè se documento o dati relativi al traffico telefo escludersi sia la violazione delle condizioni di inammissibilità TARGA_VEICOLONUMERO_DOCUMENTO9> sia la violazione di diritti fondamentali;
con riferimento alla prova documentale ( ivi ricompresa, stante l’ampiezza nozione di cui all’alt 234 cod. proc. pen., la rappresentazione delle comuni elettroniche, riguardanti sia le e mail che la messaggistica inviata m applicativi dei telefoni cellulari), il Supremo consesso esclude la violazione 15 della Costituzione. Sul punto, la sentenza precisa che non è richiesta limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza, e per la acquisizione in un procedimento penale, la necessità di un provvedimento giudice, poiché l’ad 15 Cost. fa riferimento ad ” autorità giudi ricomprendendo, quindi, la figura del giudice e quella del p.m., secondo sia i interno che il diritto euro unitario, così come il testo dell’art. 254 cod. prevede che il sequestro di corrispondenza è disposto dalla “autorità giudiz senza alcuna specificazione, e l’art. 353 cod. proc. pen. stabilisce che l’acq di plichi chiusi e di corrispondenza, anche in forma elettronica o inoltrat telematica, è autorizzata dal pubblico ministero. Il presupposto di ammissibi cui all’art. 6 par. 1, lett. b) , della direttiva 2014/41/UE, relativo alla cd in astratto”, secondo cui ” l’atto di indagine richiesti nell’o.e.i. avreb essere messi alle stesse condizioni in un caso interno analogo” è quindi sodd anche per l’acquisizione diretta della prova documentale avente ad og corrispondenza, e, a maggior ragione, l’acquisizione di documenti, pur se rel corrispondenza, quando attiene a prove già in possesso delle autorità dello di esecuzione, può essere chiesta mediante o.e.i. presentato dal p.m.,
necessità di autorizzazione del giudice, alla luce di quanto illustrato in rel principi regolanti, nel diritto interno, le prove formate in altri procedimen
Tutto ciò premesso e considerato, risulta chiaro che il primo motivo di ricors tutto infondato. Anche considerando la dedotta natura di” corrispondenza” della p acquisita, alla luce dei principi sopra esposti, è del tutto conforme sovranazionale e al diritto interno sia l’emissione dell’o.e.i sia l’ utili materiale nell’ambito del procedimento in esame. La condizione di ammissibilità, dall’art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2014/41/UE, la quale richiede che atti richiesti «avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso analogo», può infatti ritenersi soddisfatta. Invero, i dati ricevuti dall’autorità francese in esecuzione di o.e.i. emesso dal pubblico ministero italiano, per q desumibile dal contenuto dell’ordinanza impugnata, non contestata sul punto ricorso, costituiscono «prove già in possesso delle autorità competenti dello S esecuzione», perché acquisite nell’ambito di un procedimento penale pendente quello Stato. Ora, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, l’emissione, d del pubblico ministero, di o.e.i. diretto ad ottenere il contenuto di comun scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità gi estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve ess preceduta da autorizzazione del giudice italiano, perché tale autorizzazione richiesta, nell’ordinamento italiano, per l’acquisizione del contenuto di comuni telefoniche già acquisite in altro procedimento. Pure l’altra condizione di ammiss quella relativa alla necessità e proporzione dell’o.e.i., è rispettata. Ne nessuna precisa questione risulta posta in relazione a questo aspetto; in ogni l’o.e.i. è stato emesso dopo l’acquisizione di precisi elementi a carico del Lope il reato di partecipazione ad associazione.
E’ infondato anche il motivo inerente ai gravi indizi di colpevolezza. Il copioso ma relativo alle conversazioni decriptate con il sistema SKY ECC è stato infatti ampiam corroborato dalle risultanze dei servizi di osservazione della Polizia giudiziari ampio e completo riferimento l’ordinanza impugnata. Per di più, i motivi si appu esclusivamente sul reato contestato sub 3, relativo alla cessione di kg 7 di della incolpazione provvisoria: al riguardo, la motivazione fornita dai giudici di non presenta alcuna aporia logica, essendo anzi del tutto coerente, sotto il deduttivo, la ricostruzione dei fatti che individua nel” fruttivendolo” (ossia il colui che era deputato alla consegna della droga, che prima era stata fatta te due acquirenti, come documentato anche dagli incontri tra loro, monitorati dal (pag. 23 e 24 della ordinanza impugnata). Invero, il controllo di legittimità re provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circosc all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evide
la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimen tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, COGNOME, Rv. 251760; Sez. 6, del 25 maggio 1995, COGNOME ed altro, Rv. 2018405ez. 2, n. 31553 del 17 maggio 20 Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 marzo 2000, COGNOME, Rv. 21582 Quanto alle esigenze cautelari, per i reati specificatamente indicati (tra i q 74 d.P.R. 309/1990, contestato al ricorrente) l’art. 275 comma 3 c.p.p. formulazione vigente, prevede un regime di presunzioni sia con riferimento presenza delle esigenze cautelari che con riferimento all’adeguatezza della mis adottare, che limita la discrezionalità del giudice nella scelta. In altri sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione ad un c associativo ex art. 74 citato, è applicata la custodia cautelare in carcere, siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte co misure. Pertanto, è ammessa la prova contraria con riferimento sia alla presenza esigenze cautelari che con riferimento alla idoneità della sola custodia a garant chiarito, è conforme a tali principi e non presenta alcun vizio logico la moti offerta dal il Tribunale del riesame che ravvisa con certezza le esigenze di preve in relazione alle specifiche modalità e circostanze dei fatti in esame, avuto allo strutturato contesto criminale in cui operava il ricorrente, uomo di fiducia e organizzatore COGNOME, e stabilmente addetto alla gestione dei rapporti c acquirenti, a nulla rilevando la giovane età del prevenuto, del tutto inidonea a la presunzione cui si è fatto riferimento.
Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso. Segue per legge la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.