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Utilizzabilità chat criptate: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato in custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha confermato la piena utilizzabilità delle chat criptate, acquisite da autorità giudiziarie francesi tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI), qualificandole come prova documentale e non come intercettazioni, in base al principio di reciproco riconoscimento tra stati membri dell’UE.

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Pubblicato il 29 novembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Utilizzabilità chat criptate: La Cassazione fa chiarezza sull’uso delle prove digitali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24595 del 2024, ha affrontato un tema di cruciale attualità nel diritto processuale penale: la utilizzabilità chat criptate acquisite tramite cooperazione giudiziaria internazionale. La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale fondamentale per le indagini su reati complessi e transnazionali, stabilendo che i messaggi decriptati da autorità estere e trasmessi tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI) costituiscono prova documentale e non intercettazioni.

I Fatti del Caso

Il procedimento trae origine da un’ampia indagine relativa a un’associazione transnazionale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio e possesso di armi. Un indagato, ritenuto partecipe del sodalizio, veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Le prove a suo carico si basavano in gran parte su messaggi scambiati su una piattaforma di comunicazione criptata, i cui contenuti erano stati acquisiti e decriptati dalle autorità giudiziarie francesi.

Il Pubblico Ministero italiano otteneva tali dati attraverso un Ordine Europeo di Indagine. La difesa dell’indagato proponeva ricorso contro l’ordinanza cautelare, lamentando l’inutilizzabilità di tali prove, la violazione del diritto di difesa e la carenza di gravi indizi di colpevolezza.

I Motivi del Ricorso

La difesa ha articolato il ricorso su diversi punti, incentrati principalmente sulla natura e sulle modalità di acquisizione dei dati digitali:

1. Errata qualificazione giuridica: Secondo il ricorrente, l’acquisizione delle chat avrebbe dovuto seguire le rigide procedure previste per le intercettazioni telefoniche e telematiche (artt. 266 ss. c.p.p.), essendo una captazione di comunicazioni in corso. La loro classificazione come ‘documenti’ (art. 234 bis c.p.p.) sarebbe stata illegittima.
2. Violazione del diritto di difesa: Si lamentava la mancata messa a disposizione della difesa dei file originali, delle chiavi di decrittazione e dei verbali delle operazioni tecniche svolte in Francia. Ciò avrebbe impedito di verificare la genuinità e l’integrità dei dati, ledendo il diritto a un equo processo.
3. Carenza di gravità indiziaria: La difesa contestava il valore probatorio dei messaggi, ritenendo l’interpretazione degli inquirenti illogica e insufficiente a fondare un giudizio di grave colpevolezza sia per il reato associativo sia per il singolo episodio di importazione di droga.

La questione della utilizzabilità chat criptate

Il cuore della controversia risiede nella qualificazione giuridica delle chat. Se fossero state considerate intercettazioni, la procedura di acquisizione sarebbe stata viziata per mancanza di un provvedimento autorizzativo del giudice italiano. Se, invece, qualificate come documenti, la loro acquisizione tramite OEI sarebbe stata pienamente legittima. La Corte era chiamata a risolvere questo dilemma, con importanti implicazioni per la cooperazione giudiziaria europea.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’ordinanza del Tribunale della Libertà e la piena utilizzabilità delle prove acquisite.

Le Motivazioni

La Corte ha basato la sua decisione su principi cardine del diritto processuale e della cooperazione giudiziaria europea.

In primo luogo, ha ribadito che i messaggi acquisiti non costituiscono un ‘flusso comunicativo’ in atto, bensì dati informatici già conservati su server esteri al momento della richiesta del PM italiano. Pertanto, la loro natura è quella di prova documentale, ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p. Di conseguenza, non si applica la disciplina delle intercettazioni.

In secondo luogo, la Corte ha sottolineato l’importanza del principio di reciproco riconoscimento e fiducia tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione Europea. Questo principio, che è il fondamento dell’OEI e della Direttiva 2014/41/UE, implica una presunzione di legittimità degli atti di indagine compiuti da un altro Stato membro. Il giudice italiano non ha il potere di riesaminare la correttezza della procedura seguita dall’autorità francese per l’acquisizione originaria dei dati. Spetta alla difesa, eventualmente, sollevare contestazioni dinanzi all’autorità estera.

Per quanto riguarda la presunta violazione del diritto di difesa, la Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile per genericità. La difesa, infatti, non aveva specificato quale concreto pregiudizio fosse derivato dalla mancata ostensione dei file di decrittazione, né aveva indicato eventuali travisamenti del contenuto delle chat. Una doglianza generica non è sufficiente a integrare una nullità processuale.

Infine, la Corte ha stabilito che la valutazione del contenuto delle conversazioni e la ricostruzione dei fatti costituiscono un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, la motivazione del giudice è logica, congrua e non manifestamente irragionevole.

Le Conclusioni

Questa sentenza consolida un orientamento ormai prevalente e di fondamentale importanza pratica. Stabilisce un chiaro confine tra intercettazioni e acquisizione di prove documentali digitali nel contesto della cooperazione europea. L’utilizzabilità chat criptate ottenute tramite OEI è quindi assicurata, a patto che si tratti di dati preesistenti. Ciò fornisce agli inquirenti uno strumento potente per combattere la criminalità organizzata transnazionale, bilanciando le esigenze investigative con il principio di affidamento reciproco che regola lo spazio di giustizia europeo.

I messaggi di una chat criptata, acquisiti da un’autorità estera e trasmessi tramite Ordine Europeo di Indagine, sono considerati intercettazioni?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di dati informativi documentali conservati all’estero, utilizzabili ai sensi dell’art. 234 bis cod. proc. pen., e non di un flusso comunicativo assimilabile alle intercettazioni.

Il giudice italiano deve verificare la legittimità della procedura con cui le autorità straniere hanno acquisito le prove?
No, in base al principio di reciproco riconoscimento e fiducia tra gli Stati membri dell’UE, si presume la legittimità degli atti di indagine compiuti dall’autorità giudiziaria straniera. La verifica di eventuali irregolarità spetta al giudice dello Stato che ha condotto l’indagine originaria.

La mancata messa a disposizione della difesa dei file relativi alla decrittazione delle chat costituisce sempre una violazione del diritto di difesa?
Non automaticamente. Secondo la Corte, la difesa deve dimostrare un pregiudizio concreto e specifico derivante da tale omissione, non potendosi limitare a una contestazione generica. In questo caso, la difesa non ha specificato quale travisamento del contenuto o lesione del proprio interesse difensivo si sia verificato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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