Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8865 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/01/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 108/25
NOME COGNOME
CC Ð 22/01/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 34982/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME nato a Roma il 02/05/1992 avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Roma il 09/08/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica della difesa che ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Con lÕimpugnata ordinanza, il Tribunale della libertˆ di Roma ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 (capi 14 e 17), in ordine ai quali confermava il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dellÕindagato deducendo i seguenti motivi di ricorso.
-Violazione di cui allÕart. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178 cod.proc.pen., 271,270 e 268 cod.proc.pen., inutilizzabilitˆ delle chat Sky Ecc acquisite mediante Oei presso l’autoritˆ giudiziaria francese per omessa trasmissione dei supporti informatici (DVD o CD), materialmente trasmessi dallÕAG francese con attestazione di conformitˆ dei dati trasmessi allÕoriginale di quelli oggetto di captazione, dei verbali delle operazioni compiute dallÕAG straniera e di quelli italiana.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 266,267,268, 270, cod.proc.pen. art. 15 Cost., 8 Cedu e 132 d.lgs n. 196 del 2003 per lÕapprensione indiscriminata dei dati nei confronti di una collettivitˆ indifferenziata di persone, violazione del principio di proporzionalitˆ, violazione delle garanzie previste dallÕart. 15 Cost. per cui ogni forma di limitazione delle comunicazioni deve avvenire per atto motivato dellÕautoritˆ giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge, situazione che non consentirebbe lÕintercettazione di una massa di utenze non direttamente coinvolte nellÕindagine non essendo sufficiente che lÕacquisizione sia avvenuta in conformitˆ dellÕOIE. Assenza di tutela giurisdizionale da parte del ricorrente nello stato estero, non essendo previsto alcuno strumento di impugnazione dellÕOIE.
Violazione di cui all’articolo 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mancanza e manifesta illogicitˆ della motivazione in relazione allÕesigenza cautelare del pericolo di recidiva tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e tenuto conto che il ricorrente, giˆ sottoposto agli arresti domiciliari, aveva ottenuto autorizzazioni ed era stato ammesso dal Tribunale di Sorveglianza alla misura alternativa dellÕaffidamento in prova ai servizi sociali, elementi che dimostrerebbero una seria presa di distanza dal contesto criminale, da cui lÕinsussistenza del pericolo di recidiva.
La difesa ha poi depositato memoria in data 09/01/2025, replicando alle conclusioni del PG e insistendo nellÕaccoglimento del ricorso.
Ha insistito, in particolare, in relazione al primo motivo di ricorso e lamenta la mancata trasmissione al fascicolo del riesame di atti indispensabili ai fini della utilizzazione di intercettazioni acquisite da diverso procedimento (i verbali delle operazioni compiute e le registrazioni delle intercettazioni) e fondamentali per una corretta esplicazione del diritto di difesa.
I primi due motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente alla luce dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che si sono pronunciate in merito alle questioni di diritto sollevate dal ricorrente (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi), sono infondati.
LÕordinanza impugnata ha affrontato le diverse questioni processuali sollevate dalla difesa in merito alla utilizzazione delle chat Sky Ecc, che, come è noto, avevano originato un contrasto interpretativo nelle decisioni di Questa Corte di legittimitˆ risolto dalle due pronunce delle Sezioni Unite di Questa Corte di legittimitˆ, sopra menzionate, con un percorso argomentativo aderente al delle Sezioni Unite, congruamente motivato, rispetto al quale le censure difensive si appalesano anche prive di critica specifica della .
Le Sezioni Unite, per quanto qui di rilievo, hanno affermato il principio secondo cui l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autoritˆ giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non è disciplinata dall’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autoritˆ giudiziarie, trovando, invece, applicazione a tal fine la disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 Ð 01), applicabile al caso concreto tenuto conto che per il reato per il quale si procede è previsto lÕarresto in flagranza, e che in materia di ordine europeo di indagine, le prove giˆ in possesso delle autoritˆ competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessitˆ di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle.
Parimenti è stata esclusa la necessitˆ dell’acquisizione e del deposito, nel procedimento in Italia, dei provvedimenti dell’autoritˆ giudiziaria straniera aventi ad oggetto l’autorizzazione di attivitˆ di indagine in un procedimento pendente davanti ad essa, i cui esiti sono stati successivamente richiesti dall’autoritˆ giudiziaria italiana mediante o.e.i., in quanto lÕart. 78 disp. att. cod. proc. pen., nel disciplinare l’acquisizione di atti di un procedimento penale compiuti da autoritˆ giudiziaria straniera, non richiede anche l’acquisizione dei provvedimenti giudiziari in forza dei quali tali atti sono stati compiuti.
LÕemissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere i risultati di intercettazioni disposte da un’autoritˆ giudiziaria
straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate attraverso l’inserimento di un captatore informatico (troyan) sui server di una piattaforma criptata, è ammissibile, perchŽ attiene ad esiti investigativi ottenuti con modalitˆ compatibili con l’ordinamento italiano, e non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria ex art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perchŽ tale autorizzazione non è richiesta nella disciplina nazionale.
LÕutilizzabilitˆ dei risultati di intercettazioni disposte da un’autoritˆ giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il giudice del procedimento nel quale dette risultanze istruttorie vengono acquisite rileva che, in relazione ad esse, si sia verificata la violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata.
Sulla base dei principi affermati dalle citate Sezioni Unite, lÕordinanza impugnata ha dato congrua risposta alle censure difensive, che sono ora nuovamente proposte.
Anche nel caso in esame, il compendio indiziario, posto alla base della misura cautelare personale, è costituito da elementi acquisiti tramite O.e.i. da parte dell’autoritˆ giudiziaria italiana, ovvero da comunicazioni scambiate su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, giˆ a disposizione dell’autoritˆ giudiziaria francese: segnatamente le chat sulla piattaforma Sky Ecc relative al PIN CODICE_FISCALE, giˆ soggetto indagato per traffico di stupefacenti, in veste di capo promotore di unÕassociazione dedita al narcotraffico, acquisite a seguito di OIE, in data 16/09/2022, dallÕautoritˆ giudiziaria francese e da questa trasmesse allÕesito di un procedimento di estrazione dei dati, sotto il diretto controllo del giudice istruttore francese, come descritto in termini puntuali e specifici a pag. 4 dellÕordinanza, che allÕesito dellÕestrazione e masterizzazione dei dati ottenuti su un CD non riscrivibile, li ha inoltrati allÕA.G. italiana. Giˆ per quanto riportato a pag. 4 dellÕordinanza, risulta infondata le censura secondo cui vi sarebbe stata una indiscriminata acquisizione e una procedura di estrazione e invio di dati non controllata e lesivi dei diritti di difesa.
Ci˜ posto, tenuto conto che spetta al giudice nazionale, al quale il pubblico ministero presenterˆ le prove cos’ acquisite di controllare, verificare se vi siano le condizioni utilizzarle nel processo italiano, secondo il parametro di riferimento nel sistema processuale nazionale costituito dalla disciplina prevista dall’art. 270 cod. proc. pen., applicabile, secondo le Sezioni Unite, anche quando le operazioni di intercettazioni siano state realizzate all’estero con l’inserimento di un captatore
informatico sui server della piattaforma di un sistema informatico, lÕordinanza impugnata ha risposto alle censure difensive, che a vario titolo contestavano lÕutilizzabilitˆ delle chat acquisite nel processo italiano, in modo corretto secondo i principi affermati dalle citate Sezioni Unite e i principi giurisprudenziali espressi con riguardo allÕapplicazione degli artt. 268 e 270, 271 cod.proc.pen. costituenti il parametro normativo di riferimento.
5. LÕordinanza impugnata, dopo aver richiamato il principio della presunzione di legittimitˆ delle misure mediante la quali lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove e di conformitˆ ai diritti fondamentali dell’attivitˆ svolta dall’autoritˆ giudiziaria estera nell’ambito di rapporti di collaborazione ai fini dell’acquisizione di prove, e dell’onere per la difesa di allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata, ha disatteso la censura che argomentava la necessitˆ, ai fini dellÕutilizzabilitˆ, dellÕacquisizione dei verbali delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria francese nellÕattivitˆ di intercettazione e decriptazione delle chat sulla piattaforma Sky ECC (cfr. pag. 6), che ora viene nuovamente riproposta.
Ha escluso un ulteriore profilo di inutilizzabilitˆ per mancata trasmissione dei supporti informatici, non essendo previsto a pena di nullitˆ o inutilizzabilitˆ del supporto informativo l’omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l’autoritˆ competente per il diverso procedimento, richiamando sul punto la giurisprudenza nazionale secondo cui lÕomessa trasmissione non è sanzionata ai sensi dellÕart. 270 cod. proc. pen. e neppure dallÕart. 271 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266410 – 01; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, COGNOME, Rv. 243609 – 01; Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, COGNOME, Rv. 240972), in un contesto nel quale il ricorrente non aveva neppure chiesto allÕufficio del P.M. di mettere a sua disposizione il supporto informatico (cf. pag. 8).
Ha, poi, respinto la prospettata difformitˆ dei dati, argomentando, al contrario, lÕesatta corrispondenza tra i dati utilizzati nel processo e quelli raccolti e trasmessi dallÕAG francese in esecuzione dellÕOIE, dati inseriti al TIAP e valutati dal G.I.P. per lÕadozione della misura cautelare (cfr. pag. 8-9), concernenti le chat relative al PIN in uso al COGNOME, soggetto in contatto con il ricorrente e risultato giˆ pienamente coinvolto in attivitˆ di narcotraffico. La loro acquisizione, da parte del pubblico ministero con ordine europeo di indagine, era avvenuta nel rispetto dei principi che legittimano lÕacquisizione e utilizzazione in quanto lÕacquisizione aveva ad oggetto le chat del COGNOME, giˆ iscritto nel registro degli indagati in Italia, giˆ raggiunto da consistenti sospetti di traffico illecito di sostanze stupefacenti di grandi quantitˆ oltre che di appartenenza ad un gruppo criminale organizzato, sicchè
lÕacquisizione era avvenuta nel rispetto dei principi e i risultati perfettamente utilizzabili nei confronti del COGNOME, ai sensi degli articoli 270 cod.proc.pen. e non avevano comportato alcuna violazione dei diritti fondamentali, neppure allegata, e dei principi inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano e in particolare del diritto di difesa del giusto processo (cfr. pag. 17).
Ha disatteso la censura, nuovamente devoluta nel secondo motivo di ricorso, di violazione di legge art. 8 Cedu e 15 cost. e del principio di proporzionalitˆ per lÕapprensione indiscriminata dei dati comunicativi in quanto la loro acquisizione da parte del PM con lÕOIE era stata circoscritta al PIN del Cannella, soggetto giˆ indagato per fatti analoghi pag. 15 e pag. 4 e 7, non essendo pertinente il richiamo alla normativa nazionale in tema di .
LÕordinanza impugnata ha, ulteriormente, specificato che l’acquisizione delle chat da parte del pubblico ministero, con ordine europeo di indagine disposto nei confronti del COGNOME, giˆ iscritto nel registro degli indagati in Italia è giˆ raggiunto da consistenti sospetti di traffico illecito di sostanze stupefacenti in grande quantitˆ e di appartenenza ad un gruppo criminale organizzato, non ha rappresentato alcuna elusione della disposizione dell’art. 132 decreto legislativo n. 196 del 2003, che non si occupa dell’attivitˆ di intercettazione disposta in un procedimento penale e a fortiori dei limiti di applicabilitˆ delle stesse a detta attivitˆ.
Nel rammentare che il parametro di riferimento nel sistema processuale nazionale per verificare l’esistenza delle condizioni di ammissibilitˆ dell’o.e.i. e di utilizzabilitˆ della prova è costituito dalla disciplina prevista dall’art. 270 cod. proc. pen., che le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile quando le operazioni di intercettazioni siano state realizzate all’estero con l’inserimento di un captatore informatico sui server della piattaforma di un sistema informatico, lÕordinanza impugnata ha correttamente applicato i principi enunciati dalle citate Sezioni Unite e con motivazione pertinente e puntuale ha disatteso le censure difensive che si appuntavano a vario titolo sullÕinutilizzabilitˆ dei risultati delle intercettazioni svolte allÕestero e acquisite nel processo nei confronti del COGNOME con NOME
Il terzo motivo di ricorso, in punto esigenze cautelari, è anchÕesso infondato.
Il pericolo di recidiva in capo al ricorrente è stato argomentato in ragione di elementi specifici indicative dello stabile inserimento del ricorrente nel traffico di sostanze stupefacenti, nellÕordine di decine e decine di chilogrammi, con radicate relazioni con fornitori e acquirenti, in un contesto nel quale, evidenzia il Tribunale, le condotte contestate erano state commesse durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari per reati della medesima specie e le richiamate decisioni dellÕA.G. erano state resa in assenza di conoscenza degli elementi a carico del COGNOME emersi
solo il 26/07/2024.
La motivazione resa è congrua e il motivo di ricorso, che si limita a prospettare in via del tutto assertiva lÕassenza di pericolo di recidiva e ripropone la mancata valutazione di elementi favorevoli, provenienti da diversi provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza, giˆ considerati nellÕordinanza impugnata, risulta generico perchŽ privo di confronto specifico con la ratio decidendi.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos’ deciso il 22/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME