Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5018 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5018 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Martina Franca, il 30/07/1975
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari del 22/04/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, in data 16/11/2023, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME NOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 17/10/2023 applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 81, 110 cod. pen., e 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 6 e 8) commessi in Andria, in epoca antecedente l’ottobre 2019 fino all’attualità
(capo 1), il 12 agosto 2020 (capo 6) e in epoca compresa tra il 2 dicembre 2020 e 19 febbraio 2021 (capo 8).
Avverso tale decisione NOME tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, all’esito del quale la Quarta Sezione di Questa Corte, con sentenza del 13/03/2024 n. 13819, ha annullato l’anzidetta ordinanza con rinvio, accogliendo il quarto e il quinto motivo di ricorso, rispettivamente attinenti all utilizzabilità delle chat criptate e all’identificazione di NOME qual utilizzatore dell’ID 6QDE56.
Il Tribunale di Bari, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza d riesame, confermando, per l’effetto, il gravato titolo cautelare.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, denunciando, a mezzo del suo difensore, i motivi di annullamento di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nel primo motivo si deduce l’inutilizzabilità della produzione documentale eseguita dal Pubblico Ministero all’udienza del 18/04/2024, ex art. 606, lett. c) 191, primo comma, in relazione agli artt. 178 lett. c), 220, 311, cod. proc. pen. e in relazione all’art. 309, comma 8, cod. proc. pen.
Si lamenta la mancata concessione da parte del Tribunale del riesame di un termine congruo per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal pubblico ministero in udienza, non solo alla luce della copiosa produzione documentale depositata dall’accusa, in formato cartaceo e su supporto informatico, ma anche e soprattutto per il fatto che la stessa era in lingua francese priva di traduzione, giacché il termine ad horas concesso dal Tribunale, non aveva consentito l’esame di quanto prodotto, che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, presentava caratteri di originalità perché non compreso negli atti già messi a disposizione della difesa.
Nel secondo motivo si deduce nullità dell’ordinanza ex art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. .pen., in relazione all’art. 273 cod. proc. Pen., e la violazione degl artt. 627, comma 3, e 628 cod. proc. pen. in relazione all’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 1), 6), 8).
Si evidenzia che a fondamento dell’ordinanza genetica e dell’ordinanza del riesame censurata sono state poste le chat acquisite attraverso l’O.I.E. n. 13/21 indirizzato all’Autorità giudiziaria francese, il cui contenuto aveva consentito d individuare in Galasso Michele il soggetto l’utilizzatore dell’identificativo 6QDE56, coinvolto in una attività di narcotraffico già monitorata in Italia.
Il grave quadro indiziario a carico del ricorrente era stato desunto dalla sovrapponibilità delle chat acquisite . alle emergenze investigative costituite dai servizi di osservazione delle forze dell’ordine, in particolare di quelli posti essere in data 8/08/2020 e 08/01/2021, e dall’arresto in flagranza di COGNOME NOME.
La difesa contesta in nuce il sincronismo addotto a presupposto di tale deduzione logica. Si osserva che la discrasia tra gli orari dei messaggi e quelli indicati dai sistemi che hanno consentito di monitorare gli incontri descritti dalle forze dell’ordine (telecamere e GPS), e la mancanza nelle chat di riferimenti univoci relativamente ad orari e luoghi degli appuntamenti, avrebbe impedito di considerare le conversazioni delle chat con l’ID 6QDE56 collegate al Galasso, con impossibilità di individuare in quest’ultimo l’usuario dell’identificativo citato conseguentemente, di individuare a suo carico il grave quadro indiziario ritenuto, per queste ragioni erroneamente, sussistente.
5.Nel terzo motivo si deduce la nullità ai sensi degli artt. 606 lett. c) ed e) 627, comma 3, 628, comma 2, in relazione agli artt. 178 lett. c), 181, comma 1, 191, comma 1, cod. proc. pen., 132, comma 3-bis, d.lgs. n. 196 del 30/06/2003, convertito con legge n. 178 del 2021, in riferimento all’ art. 6 par. 1 lett. b) del Direttiva 2014/41 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo in materia di 0.I.E., con conseguente inutilizzabilità dei contenuti dei messaggi inviati e ricevuti dall’apparecchio user id 6QDE56 ottenuti all’esito dell’O.I.E. n. 13/21 indirizzato all’autorità giudiziaria francese.
In primo luogo, si contesta l’utilizzabilità dell’ordine di investigazione europeo per contrasto con le condizioni di ammissibilità necessarie per la sua emissione in riferimento all’art. 6 par. 1 lett.b) della Direttiva 2014/41/UE che, secondo il principio di proporzionalità, consente che una richiesta istruttoria venga eseguita attraverso l’ordine di investigazione europeo purché necessaria per la “prosecuzione delle indagini”, e in riferimento all’art. 1 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 che ha attuato tale principio nel nostro ordinamento.
Nel caso di specie, secondo la difesa, l’ordine di indagine europeo sarebbe stato emesso dalla Procura . di Bari in carenza di legittimi elementi giustificativi, posto che alla data della sua emissione, il 5/10/2021, nei confronti del Galasso non sussistevano elementi utili ad avviare l’indagine, come comprovato dalla circostanza che l’iscrizione nel registro notizie di reato del ricorrente è avvenuta solo in data 8/02/2023.
5.1. In una prospettiva più generale si contesta l’illegittimità dell’O.I.E., p contrasto dei provvedimenti autorizzativi del giudice istruttore francese con i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale in quanto “a bersaglio indiscriminato”, avendo la P.g. francese, installato, in tempi successivi, sulla
base delle autorizzazioni ricevute, dispositivi elettronici in grado di intercettare totalità dei flussi transitati sui server attenzionati.
L’acquisizione delle conversazioni di centinaia di utenti della compagnia telefonica, dirette alla ricerca di ogni possibile tipologia di reato, ad avviso del difesa, inficerebbe la legittimità dell’O.I.E., trattandosi di esiti di un’attivit non avrebbe potuto essere svolta nell’ordinamento italiano alle stesse condizioni, poiché non consentita, ed addirittura vietata, dalle norme italiane.
Il tal senso si richiama il dictum della sentenza della Corte di Giustizia europea, Grande Sezione nella causa C-670/2022, del 30/04/2024, che, decidendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 267 UE, dallo Landgericht di Berlino, in motivazione, ha ricordato che l’art. 6, par. 1, lett. b) della direttiva 2014/41/UE mira ad evitare l’elusione de norme e delle garanzie previste dal diritto e dallo stato di emissione.
Si aggiunge, inoltre, che l’operatività della presunzione legale alla quale hanno fatto cenno anche le Sezioni Unite (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 01; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 -01) circa la osservanza, da parte di tutti gli Stati membri, dei principi fondamentali del diritt dell’Unione, non implica affatto di ritenere che le attività disposte dalle autori giudiziarie estere rispettino sempre e indefettibilmente anche le norme del nostro ordinamento nazionale.
In ogni caso, si aggiunge, quanto alla conformità al diritto francese delle attività di captazione di massa, per come autorizzata ed eseguita nel caso in esame, essa avrebbe dovuto costituire oggetto di una specifica e adeguata dimostrazione, non essendo a tal fine sufficiente l’allegazione dei provvedimenti autorizzativi e di proroga.
La legittimità alla stregua del diritto transalpino dell’attività in questi costituiva un fatto processuale il cui onere dimostrativo gravava sul pubblico ministero che nulla ha osservato in proposito.
Si censura anche la carenza di motivazione nell’O.I.E. in cui il PM si è limitato ad allegare una generica necessità istruttoria, fornendo solo un elenco di identificativi, senza specificare, in relazione a ciascuno di essi, le ragioni per quali si era ritenuto necessario acqUisire i dati relativi alle comunicazioni.
La mancanza di motivazione, tanto da parte delle Autorità francesi, tanto del Pubblico ministero in sede di elaborazione dell’OIE, ha integrato una oggettiva palese violazione del diritto fondamentale alla riservatezza delle comunicazioni, per come definito dall’art. 15 Cost. e, dunque, determinato la inutilizzabilità, anche sotto tale profilo, degli esiti ottenuti attraverso l’indicato ordine europe d’indagine.
In ogni caso, seppure si ritenesse provata o indebitamente presunta la legittimità secondo il diritto francese delle attività di captazione di massa
l’illegittimità dell’emissione dell’ordine di indagine europeo deriverebbe dalla innegabile, palese e gravissima violazione delle norme italiane.
In relazione a tale profilo, la difesa non ritiene condivisibili le considerazion espresse dalla Sezioni Unite nelle sentenze n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 01 e n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573-01.
5.2.Le conclusioni sulla utilizzabilità di dette comunicazioni cui è giunto il Tribunale si contestano anche alla luce della circostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, i dati trasmessi da parte dell’autorit francese non potevano considerarsi “freddi” e, quindi, già in possesso dell’Autorità giudiziaria destinataria della richiesta, ma risultato di una attivi intercettativa, essendo stati acquisiti mediante l’estrazione, la decrittazione e la copia dei dati, successiva alla ricezione dell’O.I.E., attività in relazione alla qual avrebbe dovuto operare la garanzia costituta dalla autorizzazione del giudice, sia in base al diritto interno, sia in base al diritto comunitario (cfr. sentenza H.K. C Prokuratuur), essendo precluso al Pubblico Ministero di acquisire autonomamente i dati del tipo di quelli in considerazione.
5.3. L’inutilizzabilità delle chat acquisite con l’O.I.E., deriverebbe altresì dal mancanza di notizie circa il processo di estrazione e decriptazione dei dati (chi avesse operato, dove e come) e la messa a disposizione degli stessi dati “grezzi” e dell’algoritmo necessario per decrittarli, trattandosi di informazioni sulle quali Governo francese aveva apposto il segreto di Stato.
Tale omissione avrebbe impedito il concreto esercizio delle attività difensive, non essendo condivisibile la prospettazione delle Sezioni Unite citate secondo le quali, in tali ipotesi, graverebbe sugli interessati l’onere di provare o di allegar elementi concreti di una possibile alterazione del dato.
5.4. Un ulteriore profilo di inammissibilità deriverebbe dall’invio alla Procura della Repubblica di Bari di una “selezione” dei messaggi scambiati dall’identificativo oggetto dell’O.I.E. posto che l’omesso invio della totalità de dati avrebbe precluso alla difesa la concreta possibilità di controllare se tra i dat estrapolati dall’autorità giudiziaria ve ne fossero alcuni potenzialmente utili o ‘decisivi nell’ottica difensiva.
5.5. In ogni caso, e al netto della inutilizzabilità della produzione documentale del Pubblico ministero, la decisione impugnata, attribuendo decisività alla prodotta nota di Eurojust, non avrebbe colmato le lacune indicate dalla sentenza rescindente.
La nota citata si riferisce ad attività generiche ed inconcludenti riferite all attività di acquisizione dei dati, non fornendo alcuna indicazione circa l’attivit svolta con riferimento al materiale inviato in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il procedimento in esame trova la sua genesi nell’indagine svolta dalla DDA di Bari, tra l’agosto del 2020 e il febbraio del 2021, su un traffico di sostanze stupefacenti gestito da andriesi e fasanesi, indagine che ha consentito di sequestrare lo stupefacente di cui al capo 6), in data 12/08/2020, e quello di cui al capo 8), acquistato da COGNOME NOME, che nella circostanza veniva tratta in arresto in flagranza (in data 19/02/2021).
Con O.I.E. n. 13/21, la DDA di Bari ha fatto richiesta alle autorità estere (Belgio, Francia e Olanda) di condividere i dati relativi alle comunicazioni effettuate tramite Sky-Ecc, e di autorizzarne l’uso come fonte di prova nel procedimento penale n.12671/2019 r.g.n.r. mod. 21 DDA.
In risposta alla richiesta, l’autorità francese ha trasmesso alla italiana le chat Sky-Ecc, contenute nei server ospitati da RAGIONE_SOCIALE in Francia e posti in sequestro durante l’operazione “RAGIONE_SOCIALE“, condotta da una Squadra investigativa Comune costituita da Francia, Belgio, Paesi Bassi ed Eurojust, conclusasi nel marzo 2021, consentendone l’utilizzo in tutti i’ procedimenti penali pendenti.
Sono dunque state acquisite al procedimento penale n. 12671/2019, le chat intercorse tra l’ID di NOME e un utente non identificato, utilizzante l’I 6QDE56.
Sulla base della lettura combinata del contenuto delle chat acquisite e degli esiti dell’indagine svolta in precedenza, il Gip del Tribunale di Bari, con ordinanza del 17/10/2023, in accoglimento della prospettazione accusatoria, dopo aver individuato in COGNOME NOME l’utilizzatore dell’ID CODICE_FISCALE, ha ritenuto sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione ai fatti di reat già accertati aliunde a carico di altri soggetti, e applicato nei suoi confronti la misura coercitiva per i capi sub 6) e 8).
Il Galasso ha dunque impugnato il provvedimento del giudice del riesame confermativo della misura genetica, e la Quarta Sezione di Questa Corte, come precisato, ha annullato con rinvio la pronuncia censurata.
Tanto premesso, ai fini della trattazione del ricorso, appare opportuno circoscrivere l’oggetto del giudizio di rinvio, anche illustrando brevemente i principi affermati dalle Sezioni Unite, poiché, anche se enunciati successivamente alla presentazione del ricorso scrutinato in questa sede, in quanto richiamati dalla sentenza rescindente, sia pure con riferimento alla informazione provvisoria, sono pienamente applicabili al caso di specie.
2.AI fine di circoscrivere l’oggetto del giudizio di rinvio, giova ricordare che l Quarta Sezione ha accolto il quarto e il quinto motivo del ricorso nei termini che seguono.
Quanto al quarto motivo, relativo alla utilizzabilità delle comunicazioni criptate su Sky-Ecc acquisite tramite 0.I.E., dopo aver constatato l’insufficienza della motivazione dell’ordinanza impugnata a dare conto della provenienza dei dati alla luce degli approdi delle Sezioni Unite, la Quarta Sezione ha rinviato al giudice del merito cautelare per esaminare nuovamente la natura dell’attività svolta all’estero al fine di attribuire alla stessa la corretta qualificazione giuridi e di accertare se i dati trasmessi siano stati acquisiti dall’autorità francese solo e unicamente all’esito dell’O.I.E. italiano o se essi siano stati estrapolati da cha già acquisite dall’autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale e, in quest’ultimo caso, se ciò sia avvenuto nel rispetto delle specifiche modalità processuali la cui osservanza li rende acquisibili e utilizzabili nello stato italiano.
Quanto al quinto motivo, relativo alla contestazione della base indiziaria posta a fondamento dell’ordinanza cautelare, la Quarta Sezione ha accolto le doglianze sollevate dal ricorrente in relazione all’identificazione di NOME NOME quale utilizzatore dell’ID 6QDE56.
Prescindendo dalle allegazioni difensive contenute nel riesame tendenti a proporre una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità, Collegio ha ritenuto l’ordinanza impugnata inficiata da un grave deficit motivazionale tale da rendere, di fatto, la motivazione apparente.
Nello specifico, in primo luogo, si è reputata fondata la censura in ordine alla mancanza di giustificazione circa l’oggettiva discrasia cronologica, di una o due ore, sussistente tra l’orario delle conversazioni intercettate e l’orario riportat sulle telecamere e GPS utilizzati per monitorare gli spostamenti dei soggetti attenzionati, posto che la giustificazione addotta dai giudici di merito, che hanno spiegato tale discrasia in ragione della diversa collocazione geografica dei server, è risultata smentita dalle emergenze processuali.
In secondo luogo, i giudici di Questa Corte hanno ritenuto l’ordinanza annullata contraddittoria nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto che i servizi osservazione ‘dei finanzieri avessero consentito di Portare avanti l’indagine indipendentemente dalle comunicazioni sulle chat criptate (così da rendere jJ poco rilevante e non incidente sull’economia processuale lo sfasamento orario rispetto ai fatti), mentre, dall’altro, ha riconosciuto natura dirimen all’acquisizione delle chat ai fini dell’individuazione della gravità indiziaria a car di COGNOME NOME.
Da ultimo, la motivazione del Tribunale è stata considerata viziata perché fondata su considerazioni espresse in termini di “verosimiglianza” e “plausibilità”
per fornire spiegazioni e replica a numerosi aspetti di ambivalenza degli esiti investigativi.
3. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 01; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573-01) hanno risolto la questione dell’utilizzabilità delle conversazioni intercorse sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE, ed acquisite con ordine europeo di indagine rivolto dall’autorità giudiziaria italiana all’autorità giudiziaria francese, affermativamente, salvo che per il caso in cui vengano allegati e provati fatti indicativi della violazione di di fondamentali.
Invero, le Sezioni Unite, hanno affermato che, in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in procedimento penale pendente davanti ad essa, è ammissibile secondo la disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 -01, relativa a messaggi scambiati su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione). E che l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziar straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, è consentita sulla base della disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23756 de 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 01).
Sempre le Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che l’utilizzabilità del contenuto delle comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, così come l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiz straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il ‘giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di u giusto processo, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (così Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 – 05, per il contenuto di comunicazioni, e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME Rv. 286589 – 04, per i risultati di intercettazioni).
4.Tanto premesso è possibile passare all’analisi dei motivi di ricorso.
5.11 primo motivo, relativo alla inutilizzabilità della produzione del Pm depositata direttamente in udienza, è infondato, avendo correttamente osservato il giudice di rinvio che detta documentazione, era già stata messa a disposizione della difesa prima dell’udienza del 18/04/2024.
Va anzitutto precisato che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME, Rv. 186998-01; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 255515-01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME, Rv. 221322-01) e, al limite, anche ove la giustificazione sia del tutto mancata.
Ne consegue che il giudice di legittimità, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo, e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente argomentata (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281391-01; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636-01).
Tanto chiarito, va osservato che agli atti di causa è emersa la sussistenza di una comunicazione via mail del 12/4/2024, in cui, in risposta alla richiesta di trasmissione degli atti posti a sostegno della misura cautelare impugnata inviata dalla cancelleria del Tribunale del riesame alla segreteria del pubblico ministero, quest’ultima ha comunicato alla cancelleria suindicata di aver inserito gli atti nell’applicativo Tiap, con conseguente abilitazione alla consultazione degli stessi.
Da tale comunicazione è evincibile che la documentazione depositata dal Pubblico Ministero nell’udienza del 18/04/2024 era disponibile per la consultazione al TIAP già in data 12/04/2024.
Che tali atti siano stati versati in Tiap prima della udienza del riesame lo si evince anche dal contenuto della memoria del Sostituto Procuratore della DDA di Bari depositata presso la cancelleria del Tribunale del riesame in data 16/04/2024 in vista dell’udienza del 18/04/2024: in essa, a pag. 3 si specifica che «sono state acquisite per il tramite di Eurojust, e rese disponibili mediante inserimento in Tiap, le informazioni rese dall’autorità francese su richiesta della procura di Firenze da cui emerge che la cd. operazione “RAGIONE_SOCIALE“, indagine condotta in seno alla SIC costituita da Francia, Belgio, Paesi Bassi ed Eurojust, si è conclusa nel marzo 2021, come in particolare emerge dai decreti di intercettazione allegati, disposti dall’autorità giudiziaria francese nel periodo da giugno 2019 – a febbraio 2021 e dal decreto di sequestro del server del 09/03/2021 a sua volta allegato in atti (si precisa che l’autorità francese
consente l’utilizzo della documentazione trasmessa in tutti i procedimenti penali pendenti)».
In ordine al valore di tale inserimento, è insegnamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che gli atti processuali contenuti nel sistema ministeriale Tiap (Trattamento informatico atti processuali), comunicati ai sensi dell’art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. e visualizzabili con modalità regolamentate da protocolli d’intesa stipulati tra uffici giudiziari e organism rappresentativi dell’avvocatura, sono pienamente utilizzabili dal giudice per la decisione, posto che al ricorrere di dette condizioni essi fanno parte del corredo processuale e s’intendono conosciuti dalle parti (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276677 – 02; Sez. 3, n. 53986 del 25/06/2018, COGNOME, Rv. 274427 – 01).
In merito all’inserimento in Tiap, il ricorrente nulla ha dedotto, né contestando l’avvenuto deposito né, tantonneno, deducendo la non corrispondenza tra la produzione effettuata tramite il sistema ministeriale e quella consegnata in udienza.
Né l’indagato ha prodotto idonea certificazione di cancelleria in ordine alla originalità ‘della documentazione prodotta in udienza, essendosi limitato a dedurla.
5.1. In ogni caso, anche qualora si accedesse alla tesi difensiva, e si ritenesse che la documentazione citata è stata prodotta per la prima volta dal pubblico ministero direttamente all’udienza del 18/04/2024, il motivo sarebbe
In proposito va osservato che è principio consolidato della giurisprudenza di Questa Corte che la produzione in udienza da parte del P.M., ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., di elementi non posti a base della domanda cautelare, non si traduce in una menomazione dell’attività difensiva e non compromette il contraddittorio tra le parti se, attraverso l’assegnazione di un congruo termine, la difesa è posta nelle condizioni di conoscere e valutare l’ulteriore produzione dell’accusa, e l’indagato di difendersi concretamente (in materia di impugnazione di misura cautelare reale, Sez. 2, n. 36451 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 264545)..
Ed infatti, nell’ipotesi in cui il pubblico ministero abbia introdotto dei nuo elementi probatori a carico all’udienza di riesame, il Tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all’indagato un termine a difesa, ma la congruità di tale termine va apprezzata in rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame, al fine di consentire il rispetto del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall’ar 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.; solo eccezionalmente la concessione del termine può comportare il rinvio dell’udienza ad altra data, essendo di regola
sufficiente una contenuta sospensione della trattazione del procedimento per consentire alla difesa di esaminare le nuove produzioni (Sez. 3, n. 22137 del 06/05/2015, COGNOME, Rv. 263664).
Il difetto della concessione del termine o l’incongruità dello stesso, configura un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc pen., in quanto attiene all’assistenza dell’indagato che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente – e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua (Sez. 6, n. 53720 del 25/09/2014, Folchetti, Rv. 262092).
Ebbene, nella fattispecie il Tribunale, all’esito dell’acquisizione dell documentazione addotta dal P.M., ha correttamente concesso un termine ad horas assicurando l’esercizio delle prerogative difensive, tanto che, come evidenziato nell’ordinanza impugnata a pag. 10, la difesa ha potuto formulare le eccezioni relative al contenuto della documentazione esaminata; a fronte di tale provvedimento il ricorrente, senza eccepire alcuna nullità, si è limitato ad opporsi all’acquisizione degli atti, omettendo anche di formulare espressa richiesta di un più lungo termine, circostanza che esclude la nullità dell’ordinanza emessa ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
5.2. Correttamente, inoltre, il Tribunale ha rigettato le censure riferite alla no intellegibilità della documentazione prodotta in francese.
Con riferimento alla comunicazione dell’autorità francese prodotta in originale, in disparte la disponibilità della stessa in Tiap sin dal data del 12/4/2024, correttamente il Tribunale del riesame ha respinto l’eccezione evidenziando, da un lato, la mancanza di qualsivoglia censura in ordine alla fedeltà della traduzione di detta comunicazione contenuta nella citata nota del membro italiano di RAGIONE_SOCIALE, dall’altro la circostanza che la difesa è stata comunque in grado di formulare eccezioni sul suo contenuto; quanto alla restante produzione documentale in francese, i giudici della cautela hanno condivisibilmente ritenuto la censura sollevata priva di fondamento alla luce della circostanza che la documentazione fosse già ricompresa negli atti messi a disposizione del ‘ricorrente.
Nelle doglianze contenute nel secondo e nel terzo motivo il ricorrente lamenta che i giudici della cautela, in sede di rinvio, si sarebbero totalmente sottratti all’efficacia cogente della sentenza rescindente n. 13819 del 2024.
Per verificare la fondatezza di tali motivi, dovrà dunque, accertarsi se il Collegio del riesame abbia adottato nell’ordinanza impugnata schemi argomentativi diversi da quelli censurati (trattandosi di annullamento per illogicità o contraddittorietà), ferma restando la libertà di valutazione del quadro
indiziario di riferimento, e se abbia fatto applicazione dei ai principi di diri enunciati, anche alla luce delle più volte citate recenti decisioni dalle Sezioni Unite, atteso il richiamo fatto dalla sentenza rescindente (pag. 6) alla relativa informazione provvisoria n. 4 del 2024.
Esula dai compiti del Collegio, invece, la verifica, pur richiesta dal ricorrente, del rispetto dei principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, Grande Sezione nella causa C- 670/2022, del 30/04/2024, poiché, in quanto intervenuta dopo la pronuncia rescindente, essa non può ritenersi rilevante nel giudizio di rinvio. (da ultimo Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 278848 – 01).
7. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
7.1. Il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, con ragionamento non manifestamente illogico ed immune dalle censure sollevate, ha colmato le discrasie evidenziate dalla Quarta Sezione di questa Corte attenendosi alle indicazioni fornite in sede di rinvio.
In particolare, precisato in ogni caso che l’utilizzo nell’ordinanza impugnata dellé locuzioni verbali “plausibile” o “probabile” contenute in alcuni passaggi non sottintendevano alcuna incertezza nella ricostruzione indiziaria posta a fondamento della decisione, (trattandosi di espressioni utilizzate quale sinonimo di “verosimiglianza” e “probabilità” e comunque non idonee a inficiare il rigoroso discorso indiziario posto alla base dell’ordinanza annullata), quanto al lamentato vizio motivazionale in ordine alla giustificazione della discrasia temporale tra le chat criptate e gli eventi registrati nel territorio nazionale nel corso de indagini, a pagina 14 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha chiarito che la giustificazione offerta dalla pubblica accusa, e fatta propria, pur incidentalmente, sia dal Gip che dal Tribunale nell’ordinanza annullata, secondo cui la discrasia era da attribuirsi, alla dislocazione dei server in luoghi con fusi orari differenti, frutto di un equivoco ingenerato dalla presenza di un refuso contenuto nella richiesta di applicazione di misura cautelare.
Ha osservato che, sebbene nella richiesta della pubblica accusa si fosse affermato che «i militari annotano che è stata rilevata una discrasia dell’orario indicato rispetto agli eventi registrati in Italia di circa una o due ore, che deri dalla allocazione dei server contenenti dati in aree geografiche e con fuso orario diverso rispetto a quelli italiano», tale indicazione non era, in realtà, emersa da alcun atto di polizia giudiziaria.
Tanto chiarito, il Tribunale, con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure, dopo aver spiegato che la discrasia cronologica può trovare una giustificazione nella differente impostazione oraria dei dispositivi utilizzati poiché, come sovente riscontrabile nella pratica giudiziaria, accade che i
dispositivi di rilevazione, quali ad esempio le telecamere, possano essere tarati su orari non corrispondenti a quello effettivo (si pensi ad esempio a sistemi il cui orario non sia aggiornato all’ora legale e, o, solare), ha evidenziato che nel caso di specie la rilevata discrasia, oltre ad essere marginale, non è “reale”, ovvero non è in grado di escludere che i fatti si siano verificati in contemporanea, posto che «in tutti i momenti in cui i dati provenienti dalle diverse fonti si incrociano, strettissima concordanza delle rispettive risultanze rende davvero irragionevole affermare che la discrasia temporale sia reale e non spiegabile ragionevolmente, cioè all’esito di un percorso logico razionale, con un’erronea l’impostazione oraria dei sistemi».
7.2. Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente (cfr. pag. 42 del ricorso), il Tribunale del riesame ha, inoltre, chiarito che la parte motiva considerata dai giudici rescindenti contraddittoria (pag. 20 decisione di legittimità), non è in realtà tale; posto che nell’ordinanza impugnata il Tribunale si è limitato a sottolineare che mentre le attività investigative, consistite intercettazioni e servizi di o.p.c., hanno consentito di costruire il grave quadro indiziario a carico di tutti i soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti divers ricorrente, l’acquisizione delle chat ha, invece, cOnsentito di attribuire una identità, prima ignota, all’utilizzatore dell’ID 6QDE56, muovendosi dunque le attività su piani tra loro diversi.
7.3. Va poi precisato che la parte del motivo in cui si contesta la sovrapponibilità tra i dati acquisiti in sede investigativa e i contenuti delle chat inammissibile, proponendo una diversa lettura delle emergenze indiziarie non consentita in sede di legittimità.
Il Tribunale del Riesame, con ragionamento non manifestamente illogico, e pertanto immune da censure rilevabili in questa sede, non solo ha dettagliatamente messo in evidenza le sequenze fattuali che hanno indotto a ritenere NOME COGNOME il soggetto utilizzatore dell’identificativo CODICE_FISCALE, ma ha anche confutato esaustivamente le censure difensive già sollevate in occasione del primo giudizio e riproposte nell’attuale ricorso.
Il Collegio ha innanzitutto evidenziato che in data 8/8/20 la p.g., durante un servizio di o.P.c., riscontrava un ‘incontro tra COGNOME NOME e COGNOME NOME presso il garage della “RAGIONE_SOCIALE“, società del Galasso; dalle chat acquisite era emerso che, nella stessa giornata, COGNOME NOME aveva più volte contattato l’interlocutore dell’ID 6QDE56 per prendere un appuntamento con lui al fine di consegnargli la propria vettura (“parto ora”, “per che ora c vediamo oggi”). Lo COGNOME, giunto sul luogo dell’appuntamento, avvertiva l’utilizzatore dell’ID6QDE56 della sua presenza (“sono qui”).
La chiave di lettura delle ragioni dell’incontro è stata rinvenuta nella telefonata del giorno precedente (07/8/2020), intercorsa tra COGNOME NOME
e COGNOME NOME, in cui il primo suggeriva al secondo di recarsi da “NOME” per far “controllare” la vettura, verosimilmente per una bonifica da eventuali dispositivi funzionali alle indagini delle forze dell’ordine.
Dall’incrocio dei dati investigativi, il Collegio ha logicamente desunto che le telefonate citate fossero finalizzate all’organizzazione dell’incontro monitorato, e che, dunque, COGNOME NOME, ovvero il soggetto incontrato dallo COGNOME, fosse l’utilizzatore dell’ID citato.
A giustificazione del perché nella telefonata NOME COGNOME avesse suggerito di incontrare tale “NOME” e non NOMECOGNOME i giudici del riesame, con argomentazione non manifestamente illogica, hanno poi ritenuto plausibile “che il capo del sodalizio avesse confuso tra i due referenti dell’associazione su Fasano (COGNOME NOME e NOME COGNOME quello addetto alla bonifica delle vetture”, fermo restando che 0’x-o/W, l’incontro avveniva effettivamente con COGNOME(Vc.LQ-b-A…,).
Quanto alla discrasia riscontrata in tale occasione tra gli orari delle conversazioni captate e gli orari di rilevamento delle telecamere e del GPS istallato sulla vettura dello COGNOME, il Tribunale, offrendo una spiegazione non manifestamente illogica, ha sottolineato che la sussistenza, in ciascuno dei’ giorni in cui COGNOME ha incontrato il Galasso, di conversazioni telefoniche tra il primo e l’utilizzatore dell’identificativo CODICE_FISCALE era maggiormente, e più logicamente, spiegabile con una discrasia tra l’impostazione oraria dei dispositivi di rilevazione che con una mera coincidenza, poco probabile proprio perché circostanza ripetutasi per più giorni.
Ulteriore elemento è stato desunto dal servizio di osservazione del 8/01/2021 da cui . era emerso che COGNOME NOME aveva incontrato nei pressi della sua azienda prima NOME COGNOME e poi COGNOME. La p.g. aveva inoltre dato conto del fatto che, durante l’incontro, COGNOME e COGNOME avevano meticolosamente ispezionato la macchina di quest’ultimo.
Tale incontro veniva preceduto: dalla chat del giorno prima (07/01/2021) in cui COGNOME inviava all’ID 6QDE56 una nota di conteggi, spiegando il senso di alcune operazioni ivi annotate, preannunciandogli, in un primo momento, che lo avrebbe raggiunto in giornata (“mi fai sapere se vengo oggi così te li lascio a te i soldi così non rischio a portarli da me”; “ti richiamo come mi conferma comunque cia già i soldi solo che mi deve confermare altri due”) per poi correggersi e spostare l’incontro all’indomani (“no domani questi sono scemi non la vogliono più”).
Nel medesimo giorno dell’incontro risulta poi una chat (8/01/2021) in cui COGNOME avvisava l’identificativo CODICE_FISCALE di essere arrivato, e che lo avrebbe raggiunto a breve, e che nel frattempo avrebbe inviato da lui un suo amico al fine di ottenere “un controllo” della macchina (“sta il mio amico da te controlla
già la macchina sua vedi che o portato un po di soldi c’è la il mio amico prendili che vado da quelli a sistemare e vengo da te dopo).
Anche in riferimento a tale episodio il Tribunale, con argomentare non manifestamente illogico, ha ritenuto che l’utilizzatore dell’identificativo TARGA_VEICOLO, con cui il già menzionato COGNOME aveva preso appuntamento, fosse COGNOME NOME, ovvero il soggetto fisicamente incontrato sia dallo COGNOME sia dal suo amico (NOME COGNOME, anche e soprattutto alla luce del fatto che nella chat si era fatto esplicitamente riferimento ad un controllo della vettura “dell’amico”.
È stata poi evidenziata la circostanza che in data 19 febbraio 2021, sulla scorta delle intercettazioni ambientali del GPS a bordo della vettura Fiat Bravo di Paternò Vito, veniva tratta in arresto in flagranza COGNOME NOME, per aver acquistato da COGNOME Michele tre chili circa di cocaina.
L’arresto della COGNOME è stato collegato a significative conversazioni via chat.
L’utilizzatore dell’id 6QDE56 fornisce indicazioni allo Sgaramella sul luogo ove questi avrebbe incontrato la donna incaricata di ricevere lo stupefacente; immediatamente prima dell’arresto, l’utilizzatore dell’ID citato, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, ‘invia un messaggio allo Sgaramella cercando di bloccare, ma senza esito, la consegna della droga alla COGNOME.
Dopo l’arresto della donna, COGNOME e l’identificativo 6QDE56 discutono su come “gestire la situazione”: in quel frangente il primo ipotizza che il secondo sarebbe stato a breve contattato per essere informato dell’arresto (“fra poco ti chiameranno a dire che hanno bloccato a tua e fammi sapere”). Il giorno successivo all’arresto in data 20/02/2021 COGNOME chiede all’utilizzatore dell’identificativo 6QDE56 se la donna tratta in arresto fosse sua moglie.
Ciò posto, la circostanza che l’NOME fosse l’amante di COGNOME, rapporto ammesso dallo stesso COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia, viene considerata dal Tribunale, con ragionamento immune da censure, un ulteriore tassello investigativo utile ad individuare in COGNOME NOME l’utilizzatore dell’identificativo CODICE_FISCALE
A tali dati se ne aggiunge un ulteriore. Il Tribunale del riesame fa riferimento ad alcune chat intercorse tra COGNOME NOME e l’utilizzatore dell’ID 6QDE56 avente ad oggetto il pagamento dell’avvocato di COGNOME NOME.
In particolare, nella chat criptata del 28/02/2021, l’utilizzatore dell’ID 6QDE56 riferisce a COGNOME che l’indomani avrebbe incontrato l’avvocato della COGNOME, nello stesso frangente risulta dai tabulati dell’utenza in uso a Galasso NOME il contatto con il già menzionato avvocato sull’utenza intestata alla di lui moglie (che ragionevolmente aveva in uso il dispositivo).
Il Tribunale, infine, evidenzia trattarsi del medesimo avvocato nominato anche da COGNOME NOMECOGNOME
Alla luce del complessivo compendio indiziario, come esposto dall’ordinanza impugnata» giudici della cauteli hanno dunque ragionevolmente e logicamente desunto che il NOME NOME fosse il soggetto utilizzatore dell’id6QDE56, ritenendo non esservi, e non essendo state prospettate dalla difesa, letture alternative ai ricorrenti sincronismi evidenziati tali da sovvertire il quad complessivo indicato.
8.11 terzo motivo di ricorso, articolato in plurime e distinte doglianze volte a censurare l’ordinanza impugnata per aver ritenuto utilizzabili le chat acquisite con 0.I.E., è infondato.
In premessa va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale del riesame di Bari, ha motivato l’ordinanza impugnata alla luce della complessiva produzione effettuata da parte del Pubblico Ministero, con particolare riferimento alla nota inviata dal membro nazionale di Eurojust sull’attività di indagine svolta in Francia, nell’ambito della quale sono stat acquisite le comunicazioni trasmesse nel presente procedimento e in quelli di tutti gli altri uffici giudiziari che ne hanno fatto richiesta.
Il membro italiano di RAGIONE_SOCIALE, su impulso della procura distrettuale di Firenze aveva chiesto all’autorità giurisdizionale francese di rispondere a plurimi quesiti parametrati alle questioni sollevate dalla Corte di Cassazione nelle diverse ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite.
I temi posti all’attenzione dell’autorità giudiziaria francese hanno riguardato: 1) la natura degli atti di indagine svolti nell’ambito dell’operazione (denominata “Vanilla”) condotta dalla SIC che ha smantellato l’operatività di Sky-Ecc e ha procurato il data-set di chat decrittate; 2) la natura e le modalità di esecuzione da parte della autorità giudiziaria francese dell’ordine europeo di indagine richiesto dall’Italia; 3) la possibilità da parte degli indagati di verifica correttezza del meccanismo di decrittazione.
A tali quesiti la A.G. francese ha risposto in data 15/12/2023, allegando documentazione comprovante quanto riferito, con l’autorizzazione all’utilizzo in tutti i procedimenti pendenti.
· Con la nota del 17/17/2024, il membri) italiano di RAGIONE_SOCIALE ha inoltrato la versione tradotta della risposta ottenuta dall’autorità giudiziaria francese.
Nella nota si è chiarito che la banca dati RAGIONE_SOCIALE non è frutto di attività intercettiva o captativa, bensì il frutto del sequestro dei tre server al cui inter era conservato il backup delle conversazioni intrattenute dagli utenti RAGIONE_SOCIALE. Nel corso dell’indagine, infatti, l’A.g. francese aveva effettivamente svolto attivit di intercettazione e captazione avente ad oggetto le conversazioni intrattenute dagli utenti e le chiavi di decriptazione; tuttavia, al termine dell’indagine e seguito sequestro dei server OVH su cui il provider del servizio RAGIONE_SOCIALE
conservava copie della cronologia delle conversazioni intrattenute; di tali server era stata fatta la copia forense e il loro contenuto era stato decrittato così creando un dataset di conversazioni in chiaro.
Le conversazioni, si precisa, sono state estratte dalla copia forense dei server OVH, e non da una copia ottenuta mediante registrazione “live”, con tutte le conseguenze del caso in punto di qualificazione giuridica dell’attività di indagine compiuta dall’A.g. francese chiaramente riconducibile al sequestro di corrispondenza (e non all’intercettazione telematica).
La specificazione ha dunque consentito di accertare che in occasione dell’esecuzione dell’ordine europeo di indagine non è stata eseguita alcuna operazione di decriptazione o di decodifica; che tale ordine ha avuto ad oggetto la mera trasmissione di prove già compiutamente acquisite; che le modalità e mezzi tramite i quali, nell’ambito della cosiddetta della citata operazione “Vanilla”, si è riusciti a pervenire all’individuazione delle chiavi di crittografia codici Sky-Ecc sono coperti dalla apposizione del segreto di Stato da parte dell’autorità francese, con conseguente impossibilità per le parti processuali di accedere alle chiavi di decrittazione e a qualsiasi informazione tecnica relativa al relativo processo; che il processo di decrittazione non altera il ‘contenuto o denatura il messaggio, in quanto, come ampiamente specificato dall’istituto forense olandese nelle relazioni tecniche predisposte, l’operazione di decriptazione f se eseguita correttamente / rende intellegibile il dato,wse non è eseguita correttamente / non è idonea a rendere il dato intellegibile ma sicuramente non ne compromette l’integrità. MeM
8.1.Ciò posto, alla luce del contenuto della nota citata, il Tribunale, applicando i principi enunciati dalle Sezioni Unite “COGNOME” e “COGNOME” al caso di specie, con ragionamento condivisibile in quanto corretto in diritto, ha concluso per la piena utilizzabilità delle comunicazioni acquisite tramite 0.I.E., trattandosi trascrizioni e di comunicazioni già avvenute e conservate nella memoria dei supporti utilizzati dai dialoganti, e quindi ritualmente acquisite ai sensi dell’ar 238, comma 3, cod. proc. pen.
In ogni caso, il Tribunale del riesame ha correttamente osservato che, anche accedendo alla opzione interpretativa difensiva . secondo la quale · tali dati sarebbero da ricondurre alla nozione di intercettazione, essi sarebbero comunque acquisibili ai sensi dell’articolo 270 cod. proc. pen. in quanto rilevanti indispensabili per l’accertamento dei delitti contestati per i quali è previst l’arresto obbligatorio in flagranza, ben potendo la valutazione di indispensabilità essere implicita (Sez. 3, n.5821 del 18/01/2022, COGNOME, Rv 282804).
8.2. Le censure riferibili al tempo di iscrizione del Galasso nel registro degli indagati rispetto al periodo dell’esecuzione dell’OIE, e le doglianze relative alla mancata messa a conoscenza della difesa delle modalità di decriptazione delle
conversazioni effettuate sono inammissibili perché già esaminate, e respinte, nella pronuncia rescindente della Quarta Sezione.
8.3. La doglianza relativa alla dedotta limitazione dei poteri di controllo della difesa conseguenti all’apposizione del segreto di Stato è inammissibile. Tale rilievo, come osservato dai giudici di rinvio, non ha formato oggetto di doglianza in sede di riesame.
In materia di impugnazioni di provvedimenti cautelari, infatti, il giudice del rinvio non può abbandonare il “thema decidendum”, segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l’annullamento poiché, per effetto del collegamento sequenziale tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve venire meno la continuità di oggetto del giudizio (cfr. Sez. 2, n. 11209 del 09/02/2016, Pm in proc COGNOME, Rv. 266427 – 04).
Va aggiunto che l’apposizione del segreto di Stato è stata peraltro oggetto di una pronuncia del “Conseil constitutionnel” n. 987 dell’aprile 2022 che ne ha sancito la legittimità.
8.4. La censura relativa all’illegittimità dell’O.I.E., essendo i provvedimenti autorizzativi del giudice istruttore francese in contrasto con i princip fondamentali in quanto “a bersaglio indiscriminato”, è anch’essa inammissibile poiché proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.
La deduzione è inammissibile anche per difetto di specificità: l’ipotesi che l’attività di acquisizione delle conversazioni e comunicazioni sia avvenuta in modo del tutto indiscriminato e generalizzato non è supportata da alcuno specifico elemento, essendo insufficiente, a tal fine, porre a fondamento di tale deduzione l’elevato numero delle persone interessate dal provvedimento del giudice francese di acquisizione o di intercettazione, dato che lo stesso non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per poter concludere che i provvedimenti emessi siano in violazione dei diritti fondamentali.
In ogni caso giova osservare che le Sezioni unite n. 23756 del 29/02/2024 Giorgi, hanno evidenziato che dalla giurisprudenza della Corte Edu non emerge un divieto di effettuare intercettazioni di vaste proporzioni, purché siano previste efficaci garanzie contro rischi di abusi e di arbitri nelle fasi dell’adozione dell misura, della sua esecuzione e del controllo successivo, Mentre il ricorrente non ha prodotto o segnalato elementi concreti da cui inferire che, nella specie, si siano verificati, almeno in termini di seria probabilità, abusi o arbitri nelle f dell’adozione della misura di acquisizione delle conversazioni e comunicazione.
Va altresì evidenziato che le S.U. n. 23755 del 2024,Gjuzi (hanno precisato che in forza del coordinamento normativo tra il d.lgs. n. 108 del 2017 e la Direttiva 2014/41/UE, sembra ragionevole affermare che, ai fini dell’utilizzabilità di atti acquisiti mediante O.E.I. dall’autorità giudiziaria italiana, è necessario garantire il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diri
fondamentali dell’Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, ma non anche l’osservanza, da parte dello Stato di esecuzione, di tutte le disposizioni previste dall’ordinamento giuridico italiano in tema di formazione ed acquisizione di tali atti.
Se infatti, da un lato, sia la Direttiva 2014/41/UE, in particolare gli artt. 1 14, sia il d.lgs. n. 108 del 2017, in particolare l’art. 1, evidenziano, come principio generale, l’esigenza di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, e, tra questi, i diritti della difesa e ad un giusto processo, dall’altro si osserva ch né l’art. 36 d.lgs. n. 108 del 2017, né altre disposizioni del medesimo d.lgs. o della Direttiva 2014/41/UE prevedono, ai fini dell’utilizzabilità degli atti format all’estero, la necessità di una puntuale applicazione di tutte le regole che l’ordinamento giuridico italiano fissa, in via ordinaria, per la formazione degli atti corrispondenti formati sul territorio nazionale. Anzi, l’art. 14, paragrafo 7, Direttiva cit., proprio laddove impone allo Stato di emissione di rispettare i diritt della difesa e di garantire un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l’O.E.I., stabilisce: «Fatte salve le norme procedurali nazionali», dizione, quest’ultima, riferita allo Stato di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 40562 del 29/06/2024, Drago).
8.5. Infondata è altresì la doglianza con cui si lamenta che le operazioni di estrazione, decrittazione e copia dei dati sarebbero state realizzate in carenza della garanzia costituita dalla attribuzione esclusivamente al giudice del compito di realizzarle, sia in base al diritto interno, sia in base al diritto comunitario (c sentenza H.K. C/ Prokuratuur) essendo precluso al PM di acquisire autonomamente i dati del tipo di quelli in considerazione.
In proposito va ribadito il principio, da considerare patrimonio consolidato di questa Corte, secondo il quale l’attività tecnica di “decriptazione” non rientra propriamente nella nozione di operazioni di intercettazioni, perché non riguardante la captazione e la registrazione di dati comunicativi in itinere dal mittente al destinatario (Sez. 6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819 01).
Parimenti non è condivisibile la prospettazione secondo la quale il giudizio avrebbe ad oggetto talé attività, posto che, invece, oggetto ditale valutazione è, come già affermato, l’attività di sequestro dei server.
Il ricorrente non tiene conto di quanto comunicato dalle autorità francesi nella nota di Eurojust in cui si evidenzia che non è stata eseguita alcuna operazione di decriptazione o codifica in occasione dell’O.E.I. essendosi limitata l’AG richiesta a trasmettere dati la cui la codifica era già avvenuta per tutti i dati Sky-Ecc già disponibili.
In applicazione déi principi enunciati dalle Sezioni Unite, dunque, si è trattato di una attività di acquisizione di dati c.d. freddi per la quale era sufficient l’ordine del PM.
8.6.Del pari inammissibile, è la censura relativa alla circostanza che l’invio di una “selezione dei messaggi scambiati dagli identificativi elencati dall’O.I.E.”, e dunque il mancato invio dei dati nella loro totalità, avrebbe pregiudicato il diritto alla difesa.
La censura è inammissibile poiché proposta per la prima volta in sede di legittimità e comunque non oggetto di giudizio di rinvio e perché aspecifica, fondandosi su un presupposto indimostrato secondo il quale vi sarebbe stato un invio parziale delle chat attribuite all’odierno ricorrente.
9.Per tutti questi complessivi motivi il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, in data 29/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente