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Utilizzabilità chat criptate: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato, accusato di essere a capo di un’associazione per il narcotraffico, confermando la piena utilizzabilità delle chat criptate provenienti dalla piattaforma SkyEcc. Tali comunicazioni, acquisite dall’autorità giudiziaria francese e trasmesse all’Italia tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI), sono state qualificate non come un flusso di comunicazioni in atto, ma come risultati di un’attività di indagine estera, equiparabili a prove documentali. Pertanto, la loro acquisizione è legittima ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. e non richiede le garanzie previste per le intercettazioni.

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Pubblicato il 7 febbraio 2026 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Utilizzabilità chat criptate: La Cassazione fa chiarezza sull’acquisizione tramite OEI

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 15417/2024) ha affrontato una questione di cruciale importanza nel panorama delle indagini penali moderne: la utilizzabilità delle chat criptate ottenute da un’autorità giudiziaria straniera e trasmesse in Italia tramite un Ordine Europeo di Indagine (OEI). La pronuncia conferma la legittimità di tale acquisizione, tracciando una linea netta tra la captazione di un flusso di comunicazioni in divenire e l’acquisizione di dati già esistenti, assimilati a prove documentali.

I Fatti del Caso

Il caso trae origine da un’indagine su un vasto traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’indagato, ritenuto al vertice dell’organizzazione criminale, aveva presentato ricorso contro l’ordinanza che disponeva la sua custodia cautelare in carcere. La difesa contestava la validità del quadro probatorio, fondato in gran parte sulle conversazioni avvenute su una nota piattaforma di messaggistica criptata, decifrate e acquisite dalle autorità giudiziarie francesi in collaborazione con altre polizie europee.

Secondo la tesi difensiva, tale materiale probatorio sarebbe stato inutilizzabile per diverse ragioni:

1. Violazione delle norme sulle intercettazioni: Le chat avrebbero dovuto essere considerate un flusso di comunicazioni, la cui acquisizione richiede le garanzie previste dagli artt. 266 e ss. del codice di procedura penale, inclusa l’autorizzazione di un giudice.
2. Mancanza di garanzie sulla catena di custodia: Non erano stati forniti i verbali delle operazioni di decriptazione svolte all’estero né era stata creata una “copia forense” dei dati originali, mettendo in dubbio la genuinità e l’integrità delle conversazioni trascritte.
3. Illegittimità dell’Ordine Europeo di Indagine: L’OEI emesso dal Pubblico Ministero italiano per ottenere i dati dalla Francia sarebbe stato illegittimo senza un preventivo provvedimento autorizzativo del giudice italiano.

La Questione sulla utilizzabilità delle chat criptate

Il cuore della questione giuridica risiedeva nel corretto inquadramento della prova digitale acquisita. Si trattava di un’intercettazione di comunicazioni in corso, soggetta a rigide garanzie giurisdizionali, oppure di un documento informatico preesistente, acquisibile con procedure meno formali?

La Corte di Cassazione ha risolto il dilemma aderendo all’orientamento, ormai consolidato dalle Sezioni Unite, che qualifica i dati già decifrati e conservati sui server dell’autorità straniera come risultati di un’attività di indagine già conclusa. Di conseguenza, la loro trasmissione non rappresenta una nuova intercettazione, ma l’acquisizione di atti di un procedimento penale estero.

Analisi della normativa sull’utilizzabilità chat criptate

La Corte ha specificato che la base normativa per questo tipo di acquisizione non è l’art. 234-bis c.p.p. (relativo all’acquisizione di documenti e dati informatici), bensì l’art. 270 c.p.p. Questa norma consente l’utilizzo in un diverso procedimento dei risultati di intercettazioni legittimamente disposte in un altro procedimento, a condizione che siano indispensabili per l’accertamento di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

L’Ordine Europeo di Indagine, in questo contesto, funge da strumento di cooperazione per trasferire prove già formate, nel pieno rispetto del principio di reciproco riconoscimento e della presunzione di legittimità degli atti compiuti dall’autorità giudiziaria straniera.

Le motivazioni

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso basandosi su una serie di argomentazioni chiave. In primo luogo, ha chiarito che, una volta che i messaggi sono stati inviati, ricevuti e memorizzati, cessano di essere un “flusso di comunicazioni” e diventano un “dato informatico” o un “documento”. L’attività delle autorità francesi consisteva nel decifrare dati già acquisiti, non nel captare conversazioni in tempo reale. Pertanto, la richiesta italiana tramite OEI riguardava la trasmissione dei risultati di questa attività, qualificabile come acquisizione di prova documentale. I giudici hanno sottolineato che il Pubblico Ministero italiano è pienamente legittimato a emettere un OEI per ottenere una prova “già disponibile” presso un altro Stato membro, senza necessità di una nuova autorizzazione del giudice, poiché non si sta avviando una nuova attività di captazione. Le censure relative alla mancata estrazione di una copia forense e all’assenza dei verbali delle operazioni estere sono state ritenute inammissibili per genericità. La difesa, infatti, non aveva specificato quale concreto pregiudizio fosse derivato da tali presunte omissioni, né aveva indicato elementi specifici di travisamento del contenuto delle chat.

Le conclusioni

La sentenza consolida un principio fondamentale per le indagini nell’era digitale: le prove raccolte da piattaforme di comunicazione criptata, se acquisite da autorità estere nel rispetto delle loro procedure e successivamente trasmesse tramite OEI, sono pienamente utilizzabili nel processo penale italiano. La qualificazione di tali dati come risultati di intercettazioni già eseguite (e quindi come prova documentale ai sensi dell’art. 270 c.p.p.) semplifica la cooperazione giudiziaria europea e fornisce agli inquirenti uno strumento potente per contrastare la criminalità organizzata transnazionale. La decisione ribadisce la fiducia nel sistema giudiziario degli altri Stati membri, la cui attività si presume legittima, salvo prova concreta di una violazione dei diritti fondamentali.

I messaggi di una chat criptata, acquisiti da un’autorità estera e poi trasmessi all’Italia, sono utilizzabili come prova?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, tali dati, una volta decifrati e memorizzati, non costituiscono più un flusso di comunicazione ma i risultati di un’indagine estera. Possono quindi essere acquisiti e utilizzati come prova documentale nel procedimento italiano ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen., a condizione che siano indispensabili per accertare gravi reati.

Per acquisire le chat criptate da un altro Stato UE è necessaria un’autorizzazione del giudice italiano come per le intercettazioni?
No. Poiché non si tratta di disporre una nuova intercettazione ma di acquisire una prova già formata all’estero, il Pubblico Ministero italiano è legittimato a emettere un Ordine Europeo di Indagine (OEI) direttamente, senza un preventivo provvedimento autorizzativo del giudice. La procedura è quella dell’acquisizione di atti di un altro procedimento.

La difesa può contestare la mancanza della “copia forense” o dei verbali delle operazioni di decriptazione svolte all’estero?
Sì, ma la contestazione deve essere specifica. Secondo la sentenza, è inammissibile un’impugnazione che lamenti genericamente la lesione del diritto di difesa. L’imputato deve indicare il concreto pregiudizio subito, specificando in quale punto e in che modo il contenuto delle trascrizioni sarebbe stato alterato o travisato rispetto all’originale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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