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Utilizzabilità chat criptate: la Cassazione conferma

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato contro un’ordinanza di custodia cautelare in carcere basata su prove derivanti da chat criptate. La sentenza ribadisce la piena utilizzabilità di tali dati, ottenuti tramite Ordine di Indagine Europeo, citando i principi di fiducia reciproca tra Stati UE e le recenti sentenze delle Sezioni Unite. L’onere di provare una violazione dei diritti fondamentali nell’acquisizione originaria della prova spetta alla difesa.

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Pubblicato il 6 gennaio 2026 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Utilizzabilità chat criptate: la Cassazione fa il punto su prove dall’estero

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 40561 del 2024, affronta un tema di cruciale attualità nel diritto processuale penale: l’utilizzabilità chat criptate ottenute da autorità giudiziarie straniere e trasmesse in Italia tramite un Ordine di Indagine Europeo (OEI). La pronuncia offre importanti chiarimenti sui limiti del sindacato del giudice italiano e sul rispetto dei diritti fondamentali, consolidando l’orientamento delle Sezioni Unite.

I Fatti di Causa

Il caso nasce dal ricorso presentato da un indagato, di oltre settant’anni, avverso un’ordinanza del Tribunale che confermava la misura della custodia cautelare in carcere. Le accuse a suo carico erano gravissime: concorso nella vendita di un ingente quantitativo di armi da guerra e tentata importazione di oltre 50 kg di cocaina. L’intero quadro indiziario si fondava quasi esclusivamente sul contenuto di conversazioni avvenute su una piattaforma di comunicazione criptata, i cui dati erano stati acquisiti e decifrati dalle autorità francesi.

La difesa dell’indagato aveva sollevato cinque motivi di ricorso, incentrati principalmente su:

1. L’inutilizzabilità delle chat, in quanto acquisite in violazione dei principi fondamentali del diritto interno e dell’Unione Europea.
2. La carenza di gravi indizi di colpevolezza, in particolare riguardo all’identificazione certa dell’indagato quale utilizzatore dell’utenza criptata.
3. L’insussistenza dei reati contestati, sostenendo che le condotte (intermediazione per la vendita di armi all’estero e trattative non concluse per l’importazione di droga) non fossero penalmente rilevanti o configurassero al più una desistenza volontaria.
4. La mancanza delle eccezionali esigenze cautelari richieste dalla legge per disporre la custodia in carcere per un soggetto ultrasettantenne.

La Decisione della Corte sull’utilizzabilità chat criptate

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il primo motivo infondato e gli altri inammissibili. La parte centrale della sentenza è dedicata a smontare le argomentazioni difensive sull’inutilizzabilità delle prove digitali provenienti dall’estero.

Il Quadro Giuridico: OEI e Fiducia Reciproca

I giudici di legittimità hanno innanzitutto richiamato le recenti e fondamentali pronunce delle Sezioni Unite (sentenze ‘Gjuzi’ e ‘Giorgi’ del 2024) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (caso ‘EncroChat’). Questi precedenti hanno tracciato una linea chiara: la trasmissione di prove già acquisite da un’autorità giudiziaria estera, tramite OEI, rientra nella disciplina sulla circolazione delle prove tra procedimenti penali e si fonda sul principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Questo significa che il giudice italiano non ha il potere di riesaminare la legittimità degli atti di indagine compiuti all’estero. Si presume che lo Stato di esecuzione (in questo caso, la Francia) abbia agito nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’autorità italiana che emette l’OEI non è tenuta a richiedere una nuova autorizzazione giudiziaria interna per l’acquisizione di prove già legalmente raccolte altrove.

le motivazioni

La Corte ha specificato che la presunzione di legittimità dell’attività estera non è assoluta, ma può essere superata. Tuttavia, l’onere di allegare e provare i fatti specifici da cui si desumerebbe una violazione dei diritti fondamentali (come il diritto di difesa o a un giusto processo) grava interamente sulla parte che la eccepisce, cioè la difesa. Nel caso di specie, la difesa non ha fornito elementi concreti per dimostrare che le operazioni di intercettazione francesi fossero state condotte in modo generalizzato, indiscriminato o senza un adeguato controllo giurisdizionale. Anzi, la Corte ha sottolineato come l’indagine francese fosse motivata e mirata a contrastare gravi reati legati al narcotraffico, giustificando il ricorso a strumenti investigativi invasivi.

Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, la Cassazione li ha ritenuti inammissibili perché tendevano a una rivalutazione del merito dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame aveva, con motivazione logica e congrua, ritenuto sussistente la gravità indiziaria basandosi su plurimi elementi emersi dalle chat (riferimenti alla data di nascita, a soggiorni all’estero, fotografie) e sulla serietà delle trattative per le armi e la droga. Allo stesso modo, è stata ritenuta adeguatamente motivata la sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari, data l’elevata capacità criminale dell’indagato, i suoi contatti internazionali e il concreto pericolo di fuga e di recidiva.

le conclusioni

Questa sentenza consolida un principio ormai fermo nella giurisprudenza: le prove derivanti dalla decrittazione di sistemi di comunicazione esteri sono pienamente utilizzabili nei processi italiani se acquisite tramite gli strumenti di cooperazione giudiziaria europea. Per la difesa, la strada per contestarne l’utilizzabilità è in salita: non basta una generica lamentela sulla violazione di principi, ma è necessaria la prova concreta di una specifica lesione dei diritti fondamentali avvenuta nel procedimento originario. La decisione ribadisce la centralità del principio di reciproco riconoscimento e fiducia, pilastro della cooperazione giudiziaria all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione Europea.

Le prove raccolte da autorità estere tramite la decrittazione di chat criptate sono utilizzabili in un processo italiano?
Sì, sono utilizzabili. La loro trasmissione all’autorità giudiziaria italiana tramite un Ordine di Indagine Europeo (OEI) si basa sul principio di cooperazione e fiducia reciproca tra Stati membri dell’UE. Il giudice italiano non può, di regola, sindacare la legittimità dell’attività investigativa svolta all’estero.

È necessario che il giudice italiano autorizzi preventivamente l’acquisizione di questi dati dall’estero?
No. Trattandosi di prove già acquisite e formate in un altro procedimento penale all’estero, non è necessaria una preventiva autorizzazione del giudice italiano per la loro trasmissione. La disciplina applicabile è quella della circolazione della prova tra procedimenti diversi, non quella delle intercettazioni.

Su chi ricade l’onere di provare che l’acquisizione delle chat all’estero ha violato i diritti fondamentali?
L’onere di allegare e provare i fatti specifici da cui si desume una violazione dei diritti fondamentali (come il diritto di difesa o a un equo processo) grava sulla parte che eccepisce l’inutilizzabilità della prova, ovvero sulla difesa dell’indagato. Non è sufficiente una contestazione generica.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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