Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25912 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO NARDO
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata.
udito il difensore
E presente l’avvocato COGNOME, del foro di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in difesa di COGNOME NOME. Il difensore insiste per l’accoglimento del ricorso, illustrandone i motivi. DI
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOMENOME NOME mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso avve l’ordinanza del 20 novembre 2023 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la richi di riesame avverso il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale di Na aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carc seguito alla incolpazione provvisoria di cui all’art. 74 DPR 309/1990.
Con il primo motivo del ricorso prospetta violazione della legge processuale ordine alla ritenuta competenza per territorio del reato associativo contestato. era tenuto in adeguato conto il fatto che, per i reati fine contestati, era sta ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria. L’attivit associazione di cui il COGNOME è indicato come promotore e organizzatore si concretizzata nel recupero di sostanza stupefacenti nel porto di Gioia Tauro radicando la competenza territoriale.
Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazio relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza c partecipazione al reato associativo. Gli elementi in proposto erano limitati a corrispondenza messaggistica, ma non vi erano dati deponenti per una adesione programma criminoso da parte del COGNOME. Mancavano del tutto elementi dai qual desumere la cd affectio societatis e la messa a disposizione per la realizzazi comuni obiettivi. Il ricorrente nelle poche apparizioni captative non si era post in contatto o in coordinamento con i sodali ma si era raffrontato esclusivamente l’COGNOME come soggetto con il quale compiere le operazioni contestate. Dalla st formulazione dell’imputazione di cui al capo A) si evince che l’unico ruolo COGNOME fosse quello di recuperare i carichi giunti a Gioia Tauro nell’amb accordi riguardanti solo la persona dell’COGNOME, senza alcun riferimento a struttura associativa. Il compimento di singoli reati fine non è condotta id dimostrare l’avvenuta adesione al vincolo di partecipazione, e mancava del tutt dolo specifico richiesto per l’integrazione della fattispecie associativa. conclusivamente, del tutto carenti indizi aventi i requisiti della gravità, pre concordanza.
Con il terzo motivo deduce vizio di violazione della legge processuale in ordine utilizzabilità delle chat estrapolate dall’applicativo SKY ECC. Si censurano le mod di acquisizione del predetto materiale presente nel fascicolo processuale. L’Aut giudiziaria italiana aveva emaNOME OEI ( ordine europeo di indagine) finalizzato acquisizione delle conversazioni, captate da parte della RAGIONE_SOCIALE attravers violazione dei server dedicati. I files relativi alle chat Sky Ecc erano stati ri un DVD, ma non era stato possibile ricavare l’origine di tali file; in particol supporto informatico in oggetto fosse stato inoltrato direttamente da RAGIONE_SOCIALE dop indagini effettuate all’estero; se si trattava di una produzione proveniente da
di indagine nazionali. In ogni caso, il DVD non poteva costituire fonte di pro quanto la sola fonte è la memoria del telefono criptato, ovvero una eventuale c forense conservata e riversata in atti, con le garanzie previste dalla L.n.48/20 in quanto sarebbe stata ben possibile, senza le predette garanzie relative al prova informatica”, una alterazione del contenuto della memoria, e dunque occorrev la dimostrazione della corretta acquisizione e conservazione del materiale estrapo dalla piattaforma SKY ECC. Nel caso di specie, detta dimostrazione non vi er intanto, mancava il decreto autorizzativo di accesso al server RAGIONE_SOCIALE; in proposi i verbali in atti, redatti in lingua francese, non spiegavano neppure il met decifrazione usato per la trascrizione dei dati informatici. Mancava inoltre il su originale inviato da RAGIONE_SOCIALE agli investigatori italiani per confrontarlo con allegato alle informative e al fascicolo di indagine, al fine di verificare se vi essere state delle alterazioni di date, nomi o orari. In definitiva, la difesa av disponibilità solo degli esiti della attività svolta e non anche del per acquisizione dei dati, e tanto costituiva una violazione del diritto di difesa. Oc dunque che fosse dimostrata la corretta procedura di acquisizione, conservazion conformità della copia; mancava inoltre la copia forense del fluss telecomunicazioni originale. Il materiale in atti era quindi inutilizza inosservanza delle regole di cui alla L. n.48/2008 e per carenza di indicazione modalità di acquisizione della messaggistica in atti. Si ribadiva, infatti, che fonte di prova era data dalla memoria del telefono criptato, ovvero da una c forense di tale memoria, conservata e versata in atti con le garanzie di cu L.48/2008, inerenti alla corretta acquisizione della cd prova informatica. La pre legge, infatti, impone regole che permettono di preservare i dati informati modifiche successive alla acquisizione, attraverso i cd ” Codici hash” che dovev essere corrispondenti tra supporto originale e supporto duplicato, consentendo la garanzia della genuinità del dato. In proposito, l’ordinanza impugnata a sostenuto che in tema di rogatoria internazionale trovavano applicazione le no dello stato in cui l’atto viene compiuto, purchè la prova non sia in contrasto principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e con l’inviolabilità del dir difesa. Detto principio era stato messo in discussione anche dalla Suprema Cor francese; e peraltro le Forze dell’ordine non avevano rivelato le procedure ese citando la sicurezza nazionale. Né era sostenibile l’argomentazione contenuta n ordinanza impugnata, secondo cui i messaggi captati non avrebbero avuto natura d intercettazione, ma di documenti. Si trattava, invece, di intercettazioni in reale, poichè l’acquisizione da parte degli inquirenti avveniva sul server di bac natura di intercettazione implicava dunque la necessaria garanzia della conservazi della catena di custodia, e ciò può ottenersi solo avendo l’impronta di hash de originali forniti dagli inquirenti francesi. In definitiva, le operazioni investig Corte di Cassazione – copia non ufficiale
erano state compiute garantendo la genuinità delle risultanze in atti, an formalmente acquisite con OEI, sia perché mancano i verbali delle operazioni svol sia perché non era stata estratta copia forense dei supporti informatici, con garantendosi l’integrità e immodificabilità del dato.
Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità risultanze probatorie in quanto le chat in generale e le comunicazioni intercors la piattaforma SKY ECC non potevano ascriversi nel novero dei documenti, ma nell’ambito della corrispondenza, in ossequio a quanto stabilito dalla nota pron della Corte Costituzionale n.170/2023, o comunque nell’ambito delle intercettazi poiché la messaggistica non è stata recuperata dai criptofonini che utilizzavano g di SKY ECC, ma attivando procedure, in modo dinamico e progressivo, man mano che si individuavano i diversi titolari degli ID, al fine di eseguire la per intercettazione telematica dei flussi di comunicazione, mediante l’utilizzo di cap installati nei server. Pertanto, la acquisizione delle chat doveva essere dispo un provvedimento della autorità giudiziaria italiana. Comunque, in nessun punto provvedimento impugNOME era chiarito se fossero state rispettate le indispens garanzie dell’iter acquisitivo.
Il Procuratore generale nella persona di NOME COGNOME ha concluso per il r del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto alla questione di competenza, deve ribadirsi che, in tema di reati as la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose face al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di com dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il l svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo non subordine, quando è impossibile accertare l’ubicazione di quest’ultimo, a norma 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell’ dell’omissione. (ex multis, Sez. 3 -, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 – 01).
Va poi premesso che, secondo quanto emerge dall’ordinanza impugnata, il compe probatorio posto a base della valutazione di sussistenza dei gravi indizi di col prevalentemente costituito dal contenuto di comunicazioni tra gli indagati cos messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata Sky-Ecc, cioè un’applica crittografata end-to-end (che prevede la cifratura delle conversazioni mediante l’uti di chiavi depositate esclusivamente sui dispositivi che colloquiano), stru consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disa geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant’a
generare rischi di captazione). Le relative comunicazioni, a propria volta ri diversi indagati previo abbinamento con il relativo PIN, erano state fatte oggett ordini europei di indagine (0EI) emessi da parte del p.m. procedente.
Appare dunque pregiudiziale, ai fini dell’esame del ricorso, la valutazione quarto motivo di doglianza, con la quale il ricorrente ha contestato il p rappresentato dalla mera natura documentale della trascrizione delle chat telefoniche intervenuta su piattaforma criptata, assumendo che i relativi dati – pur se r ex post dalla memoria di un supporto informatico – dovrebbero comunque considerarsi q flussi di comunicazione e, in quanto tali, soggetti alle garanzie giurisdizio dall’art.15 Cost.; in tale modo contestando la utilizzabilità (operata dal GIP condivisa dal giudice del riesame) dell’atto, acquisito a seguito di OEI, in ri disposto dell’art.234bis cod.proc.pen., ai sensi del quale «È sempre c l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diver disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo ricorrente ha altresì spiegato una serie di considerazioni riguardanti le acquisizione e di successiva decrittazione delle chat; argomentando in ordine alla mancata acquisizione dei decreti autorizzativi dell’accesso al sistema in ponendo altresì la questione relativa all’effettiva impossibilità di corrispondenza tra il dato contenuto nel supporto originale e quello trascritto trasmessi all’autorità giudiziaria dello stato di emissione, mancando in atti i operazioni svolte e non essendo stata estratta la c.d. copia forense dei supporti con le garanzie previste dalla I. n.18/03/2008, n.48 (recante la ratifica ed della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a B 23 novembre 2001), con riferimento alle disposizioni che impongono di adottare tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati informatici originali e l’alterazione. 5. Sulle questioni dedotte con i motivi sopra citati sono intervenute le Sezioni Uni Corte ( SU, 29 febbraio – 14 giugno 2024, n.23755, Gjuzi) che hanno così deciso Corte di Cassazione – copia non ufficiale
non è applicabile all’acquisizione di messaggi scambiati su chat di gruppo me un sistema cifrato, e già a disposizione della autorità straniera, effettuata o.e.i., l’art. 234 bis cod. proc. pen., perché incompatibile e alternativa r disciplina dettata in tema di o.e. i. L’art. 234 bis, infatti, disciplina non prova, ma una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi d presenti all’estero, che vengono quindi attuate direttamente dall’autorità gi italiana prescindendo da qualsiasi forma di collaborazione con le autorità dell in cui tali documenti sono custoditi.Tanto trova conferma anche nella Convenzi del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest novembre 2001, la quale prevede che l’accesso ai dati informatici raccolti sistema informatico situato all’estero è eseguito nell’ambito di rapporti
assistenza tra Stati, anche senza autorizzazione quando sono disponibili al pubblico o comunque divulgabili;
L’ordine europeo di indagine, invece, discipliNOME dalla Direttiva 2014/41/UE, regola in modo organico il sistema di acquisizione delle prove mediante la collaborazione tra Stati, Si può, pertanto, affermare, che la previsione di tal strumento si correla all’esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall’undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell’Unione (di cui al s Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). Tali principi son consacrati nell’art.6 della direttiva, in base alla quale «L’autorità di emissione emettere un o.e.i. solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: 1) l’emissione dell’o.ei.. è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cu all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagin imputata; 2) l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto ess emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall’autorità di emissione per ogni caso».
I C) l’o.e.i. può essere emesso anche per ottenere prove già a disposizione dell’autorità giudiziaria straniera, come ribadito dal d.lgs del 21 giugno 2017, n.108, d attuazione della direttiva citata, che precisa espressamente come l’ordine europeo di indagine può essere emesso anche per acquisire informazioni che sono già disponibili ( art. 2, comma 1, lett a) d.lgs cit.). Essendo incontroverso ch messaggi scambiati su chat di gruppo mediante sistema cifrato fossero in possesso dell’autorità giudiziaria francese, l’oggetto dell’ordine europeo di indagine riguard quindi,” prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione”; D) ciò posto, nel diritto interno, la circolazione di prove già formate, quali appun sono quelle di cui si discute, trova la sua disciplina nelle norme di cui all’art. cod. proc. pen. (verbali di prove di altri procedimenti); 270 cod. proc. pe (intercettazioni di conversazioni e comunicazioni in procedimenti diversi); 78 disp. att. cod. proc. pen (atti di un procedimento penale straniero); in tutti i predetti non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice del procedimento in cui devono essere acquisite. Da tanto deriva che gli atti oggetto dell’o.e.i. costituenti prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato esecuzione possono essere richiesti dal pubblico ministero italiano senza alcuna preventiva autorizzazione del giudice del procedimento cui l’acquisizione è destinata: infatti, il presupposto per l’ammissibilità dell’o.e.i, come sopra evidenziato, è che” l’atto o gli atti di indagine richiesti con l’o.e.i. avrebbero p essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo”;
acquisita la prova mediante o.e.i, spetta al giudice del procedimento verificare, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1 e 14 della Direttiva 20 e dall’art. 1 del d.lgs n.108/2017, il rispetto dei diritti fondamentali all giusto processo. Sul punto, il Supremo Consesso precisa (par.7.3-7.6.) che direttiva, né il citato d.lgs. prevedono, ai fini della utilizzabilità degl all’estero, la necessità di una puntuale applicazione di tutte le r l’ordinamento italiano fissa, in via ordinaria, per la formazione dei corris atti nel territorio nazionale, richiamando i consolidati principi in tema di internazionale (sez.2, n.2173 del 22/12/2016, rv.26900-01);
ai fini dell’accertamento dei diritti fondamentali, viene ribadito il princ presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali della attivi dall’A.G. del paese UE, e il correlato onere della difesa di allegare preci nonché di provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata, s quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In prop viene ricordato, con particolare riferimento agli atti non rinvenibili nel processuale ( perché appartenenti ad altro procedimento a al fascicolo del che la parte che deduca cause di nulìtà o inutilizzabilità dei predetti atti, non solo di indicarli, ma anche di produrre le risultanze documentali add fondamento del vizio processuale (SU, n.45189/2004, COGNOME, NUMERO_DOCUMENTO; SU NUMERO_DOCUMENTO/2009 COGNOME, rv.NUMERO_DOCUMENTO);
tanto premesso, riguardo alla qualificazione della prova acquisita, le Sezion analizzano le opposte tesi ossia l’inquadramento nell’ambito del documento, d all’art. 234 cod. proc. pen., ovvero di dati concernenti il traffico, l’ubi contenuto di comunicazioni elettroniche, concludendo nel senso che, quale che detta qualificazione, e cioè se documento o dati relativi al traffico telefo escludersi sia la violazione delle condizioni di inammissibilità dell’o. violazione di diritti fondamentali;
con riferimento alla prova documentale ( ivi ricompresa, stante l’ampiezza nozione di cui all’art 234 cod. proc. pen., la rappresentazione delle comuni elettroniche, riguardanti sia le e mail che la messaggistica inviata m applicativi dei telefoni cellulari), il Supremo consesso esclude la violazione 15 della Costituzione. Sul punto, la sentenza precisa che non è richiesta limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza, e per la acquisizione in un procedimento penale, la necessità di un provvedimento giudice, poiché l’art 15 Cost. fa riferimento ad ” autorità giud ricomprendendo, quindi, la figura del giudice e quella del p.m., secondo sia i interno che il diritto euro unitario, così come il testo dell’art. 254 cod. prevede che il sequestro di corrispondenza è disposto dalla “autorità giudiz senza alcuna specificazione, e l’art. 353 cod. proc. pen. stabilisce che l’acq
di plichi chiusi e di corrispondenza, anche in forma elettronica o inoltrat telematica, è autorizzata dal pubblico ministero. Il presupposto di ammissibi cui all’art. 6 par. 1, lett. b) , della direttiva 2014/41/UE, relativo alla cd in astratto”, secondo cui ” l’atto di indagine richiesti nell’o.e.i. avreb essere messi alle stesse condizioni in un caso interno analogo” è quindi sodd anche per l’acquisizione diretta della prova documentale avente ad og corrispondenza, e, a maggior ragione, l’acquisizione di documenti, pur se rel corrispondenza, quando attiene a prove già in possesso delle autorità dello di esecuzione, può essere chiesta mediante o.e.i. presentato dal p.m., necessità di autorizzazione del giudice, alla luce di quanto illustrato in re principi regolanti, nel diritto interno, le prove formate in altri procedimen
I) anche sui dati relativi al traffico telefonico o telematico, il Supremo conses che, secondo la legge italiana, detti dati possono essere acquisiti dal forni procede per reati punti secondo precisi limiti di pena, si tratti di dati r l’accertamenti dei fatti, vi sia stata autorizzazione del giudice con rila decreto motivato ( (art. 132 d.lgs 30 giugno 2003, come modificato dalla L. del 2021, che ha modificato la disciplina nel senso della introduzion autorizzazione del giudice per adeguare l’ordinamento italiano alla giurispru della Corte di giustizia dell’Unione europea. La disciplina del citato art. 13 espresso riferimento ai dati ” conservati dal fornitore” si riferisce acquisizione dei dati presso il gestore dei servizi telefonici e telematici, e alla utilizzazione dei dati in un procedimento penale diverso da quello in c stati già acquisiti . Se quindi, come detto, secondo il diritto interno sono le prove assunte in altri procedimenti senza che il PM debba chiedere preve autorizzazione al giudice competente nel procedimento nel quale intenda utilizz sussiste la generale condizione di ammissibilità dell’ordine europeo di indag
3) quanto al rispetto dei diritti fondamentali, sì richiede il decreto autori giudice nel procedimento in cui i dati sono stati acquisiti, escludendosi inv i motivi detti, che sia necessario un provvedimento di autorizzazione del g del procedimento nel quale i dati devono essere utilizzati; in part relativamente alla impossibilità, per la difesa, di accedere all’algoritmo, la osserva che ” è vero che la disponibilità dell’algoritmo di criptazione è funzionale a controllo dell’affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite procedimento, deve però osservarsi, in linea con quanto evidenziato da numerose decisioni, che il pericolo di alterazione dei dati non sussiste, salvo specific allegazioni di segno contrario, in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbiNOME alla sua chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente (cfr., tra le tante: Se 6, n. 46833 del 26/10/2023, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 6 n. 48838
dell’11/10/2023, COGNOME/COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, COGNOME/NOME, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass. sul punto). D’altra parte, la giurisprudenza sovranazionale non risulta aver affermato che l’indisponibílità dell’algoritmo di decriptazione agli atti del processo costituisce, di per sé, violazione dei «diritti fondamentali». In proposito, anzi, la Corte EDU, pronunciandosi in relazione ad una vicenda in cui i dati acquisiti non erano stati messi a disposizione della difesa e la pronuncia di colpevolezza era stata fondata sul mero fatto dell’uso di un sistema di messa ggistica criptata denomiNOME ByLock, si è limitata ad affermare che dare al ricorrente l’opportunità di prendere conoscenza del materiale decriptato nei suoi confronti poteva costituire un passo importante per preservare i suoi diritti di difesa senza avere, al contempo, affermato che tale mancata messa a disposizione integrasse un vulnus dei diritti 37 fondamentali (Corte EDU, Grande Camera, 26/09/2023, NOME COGNOME c. Turchia, § 336; il testo originale è 11 seguente: «The Court is accordingly of the view that giving the applicant the opportunity to acquaint himself with the decrypted ByLock materia/ in his regard would have constituted an important step in preserving his defence rights»). In ogni caso, poi, resta fermo che l’onere dell’allegazione e della prova dei fatti da cui desumere la violazione dei «diritti fondamentali» grava sulla parte interessata.
Tutto ciò premesso e considerato, risulta chiaro che i motivi di ricorso sono del tutto infondati. Anche considerando la dedotta natura di ” corrispondenza” della prova acquisita, alla luce dei principi sopra esposti, risulta del tutto conforme al diritto sovranazionale e al diritto interno sia l’emissione dell’o.e.i sia l’ utilizzazione del materiale nell’ambito del procedimento in esame. La condizione di ammissibilità, posta dall’art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2014/41/UE, la quale richiede che l’atto o gl atti richiesti «avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo», può infatti ritenersi soddisfatta. Invero, i dati ricevuti dall’autorità giudiziaria francese in esecuzione di o.e.i. emesso dal pubblico ministero italiano, per quanto è desumibile dal contenuto dell’ordinanza impugnata, non contestata sul punto dal ricorso, costituiscono «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione», perché acquisite nell’ambito di un procedimento penale pendente in quello Stato. Ora, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, l’emissione, da parte del pubblico ministero, di o.e.i. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, perché tale autorizzazione non è richiesta, nell’ordinamento italiano, per l’acquisizione del contenuto di comunicazioni telefoniche già acquisite in altro procedimento, eventualmente anche se, a norma dell’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, presso i gestori di servizi telefonici o telematici, e
nemmeno per l’acquisizione delle intercettazioni telefoniche disposte in proced diversi. Pure l’altra condizione di ammissibilità, quella relativa alla proporzione dell’o.e.i., è rispettata. Nella specie, nessuna precisa questio posta in relazione a questo aspetto; in ogni caso, l’ordinanza impugnata eviden l’o.e.i. è stato emesso dopo l’acquisizione di precisi elementi a carico del Bruz il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotra
Sono altresì infondate le doglianze relative alla lamentata la lesione del diritt determinata dalla circostanza per effetto della quale sarebbero state disposizione della difesa i soli esiti dell’attività svolta e non anche il acquisizione della stessa, nonché in relazione delle modalità mediante le avvenuta la complessiva trascrizione delle risultanze dei flussi info determinate alla mancata estrazione della c.d. copia forense dei supporti info con le garanzie previste dalla I. n.18/03/2008, n.48 (recante la ratifica ed e della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Bu il 23 novembre 2001), con riferimento alle disposizioni che impongono di ado misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati informatici or ad impedirne l’alterazione. Va in primo luogo rilevato che, come ribadito dalle Unite, ai fini dell’accertamento della violazione dei diritti fondamentali di d giusto processo, deve affermarsi il principio della presunzione relativa di con ai diritti fondamentali della attività svolta dall’A.G. del paese UE, e il corr della difesa di allegare precisamente nonché di provare il fatto dal quale di violazione denunciata. Orbene, il ricorrente ha omesso di indicare quale sia pregiudizio derivante dall’omessa partecipazione alle operazioni di trascrizi flussi informativi e in quale punto, eventualmente, si sia effettivamente verif travisamento del loro contenuto, idoneo a concretizzare una lesione del pr interesse difensivo. Va anche ricordato, in proposito, il principio in forza del ritenersi inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l’impugnazio specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la sussistenza di un processuale ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio der ordine all’effettivo esercizio del diritto di difesa (sul punto, tra le altre, S del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/20 Micci, Rv. 273101). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’ infondato anche il motivo inerente ai gravi indizi di colpevolezza. Il r lamenta l’assenza di rilevanti indizi a sostegno della appartenenza alla asso criminosa facente capo a COGNOME NOMENOME NOME in territorio napolet livello internazionale, dopo che il predetto si era trasferito a Dubai, e la cui emergeva da altri procedimenti, minuziosamente elencati nel provvediment impugNOME (pagg. 11- 24), da poderose propalazioni di collaboratori, anch diffusamemente elencate, dalle dichiarazioni confessorie dello stesso COGNOME
10 della ordinanza impugnata). Ciò premesso, sul punto della partecipazion COGNOME alla associazione con la vertice l’RAGIONE_SOCIALE l’ordinanza im presenta invece una motivazione non illogica ed ancorata ai dati acqui procedimento, in particolare: 1) le dichiarazioni dello stesso COGNOME COGNOME 25); 2) le valutazioni, neppure censurate, in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di COGNOME e degli altri collaboratori; 3) i molteplici COGNOME e COGNOME nell’ambito della commissione dei reati sub 3 ed L, i evidenziava, da un lato, che i rapporti erano consolidati ( con il riferimento captata “la portiamo li dove la abbiamo portata altra volta”, segno di evidente rapporto consuetudinario); dall’altro che lo stesso COGNOME commentava ” sono con i numeri uno al mondo”, esaltando la sua stabile alleanza con il gruppo RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricors per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.